Annullata senza rinvio, in camera di consiglio non partecipata, l’ordinanza della Corte di appello, che erroneamente aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza con la sola pena dell’ammenda, deve necessariamente, per la successiva fase di giudizio della Cassazione sulla sentenza di primo grado (qualificato come ricorso in Cassazione l’appello), fissarsi l’udienza pubblica, perche’ il principio di economia processuale violerebbe il diritto al contraddittorio, salvo, ove ne sussistessero i presupposti, di giudizio nell’apposita sezione prevista dall’articolo 610 c.p.p., comma 1, con le modalita’ ivi previste
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 12 gennaio 2017, n. 1315
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Roberto Aniello: “Annullamento senza rinvio, e, qualificato come ricorso l’appello, dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all’articolo 616 c.p.p.”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Campobasso, con ordinanza del 19 novembre 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, del 22 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena di Euro 550,00 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 110 c.p., e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a, accertato in (OMISSIS).
2. Ricorre in Cassazione (OMISSIS), tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Nullita’ dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C, per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e per vizio di motivazione con grave violazione del diritto di difesa dell’imputato.
Come previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, l’appello doveva qualificarsi come ricorso per Cassazione. La decisione di condanna alla sola pena pecuniaria infatti non risulta appellabile, ma e’ solo ricorribile in Cassazione, ex articolo 593 c.p.p..
2.2. Violazione o erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C, per violazione dell’articolo 591, comma 3, in relazione all’articolo 148 c.p.p., e articolo 161 c.p.p., comma 4, per omessa notifica all’imputato dell’ordinanza impugnata.
La Corte di appello non ha provveduto ad effettuare la notifica all’imputato dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’atto di appello, ma soltanto una notifica al suo difensore d’ufficio, presso cui l’imputato non ha mai eletto domicilio; l’omessa notifica ha compromesso il diritto di difesa dell’imputato, in relazione al rispetto dei brevissimi termini di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera A.
L’articolo 591 c.p.p., comma 3, stabilisce che l’ordinanza d’inammissibilita’ dell’impugnazione sia notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed e’ soggetta a ricorso per Cassazione. Nessuna notifica e’ stata effettuata all’imputato.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, della Corte di appello di Campobasso del 19 novembre 2015.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Campobasso e qualificato come ricorso l’appello, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, dichiari inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all’articolo 616 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato, relativamente al primo motivo, la sentenza del Tribunale di Campobasso, appellata dall’imputato, era inappellabile perche’ applicava la sola pena dell’ammenda (articolo 593 c.p.p., comma 3: “Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e’ stata applicata la sola pena dell’ammenda”.
La Corte di appello doveva trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso in appello come ricorso in Cassazione, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5: “L’impugnazione e’ ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione e’ proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente”.
In tema di impugnazioni, allorche’ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento, nonche’ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimita’). (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 – dep. 17/02/2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 – dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
L’ordinanza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio, e per economicita’ processuale, l’atto di appello deve essere qualificato come ricorso per Cassazione.
5. Peraltro, poiche’ il presente procedimento e’ in trattazione in sede di udienza camerale non partecipata, la decisione sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso va comunque disposta con una procedura nel pieno contraddittorio (udienza pubblica, o anche ove ne sussistano i presupposti – nell’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, cod. proc. pen., con le modalita’ ivi previste. Vedi Sez. 1, n. 1078 del 06/03/1992 – dep. 31/03/1992, Reale ed altro, Rv. 189745), posto che l’esigenza del contraddittorio prevale sul principio di economia processuale.
In tal senso cfr. Sez. 5, n. 2046 del 22/09/1995 – dep. 12/10/1995, P.M. in proc. Bistoni, Rv. 202655:
“Allorquando in Cassazione, adottato erroneamente il rito camerale, venga poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di trattazione, il principio di economia processuale consente che si proceda in quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., comma 2, sempre che sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti interessate. (Fattispecie nella quale il ricorso – suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infondatezza e non per la specialita’ del rito – era stato proposto dal P.G. e il P.M. presso la S.C. ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicche’ l’interesse dell’imputato alla trattazione all’udienza pubblica era limitato all’ipotesi di annullamento)”. Nel nostro caso la salvaguardia del contraddittorio deve avvenire solo con la fissazione dell’udienza pubblica attraverso una nuova trattazione dell’originario atto di impugnazione in pubblica udienza.
Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Annullata senza rinvio, in camera di consiglio non partecipata, l’ordinanza della Corte di appello, che erroneamente aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza con la sola pena dell’ammenda, deve necessariamente, per la successiva fase di giudizio della Cassazione sulla sentenza di primo grado (qualificato come ricorso in Cassazione l’appello), fissarsi l’udienza pubblica, perche’ il principio di economia processuale violerebbe il diritto al contraddittorio, salvo, ove ne sussistessero i presupposti, di giudizio nell’apposita sezione prevista dall’articolo 610 c.p.p., comma 1, con le modalita’ ivi previste”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone il rinvio per la trattazione del ricorso in Cassazione alla pubblica udienza
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