L’atto osceno in luogo pubblico non è depenalizzato solo nell’ipotesi in cui questo si svolga in un luogo frequentato da minori.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 1 marzo 2017, n. 10025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/04/2016 del Tribunale di Vicenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per l’imputato l’avvocato (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2016 il Tribunale di Vicenza ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 99 c.p., comma 2 e articolo 527 c.p. perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, disponendo altresi’ la trasmissione degli atti al Prefetto.
2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha osservato, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) da un lato che doveva considerarsi esperibile il ricorso per cassazione, e dall’altro che la fattispecie non era stata oggetto di depenalizzazione, permanendo la rilevanza penale del fatto allorche’ vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era invece addirittura certezza.
Andava quindi disposto l’annullamento della sentenza con restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
4.1. Il ricorrente, assumendo la mancata depenalizzazione della fattispecie, ha inteso proporre ricorso immediato per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 5450 del 19/03/1985, Cappellari, Rv. 169521) nei confronti della sentenza dibattimentale del Tribunale veneto, che aveva assolto l’imputato dal reato ascritto perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
Al riguardo, l’articolo 527 c.p., nel testo infine novellato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto e’ commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio’ deriva il pericolo che essi vi assistano.
A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, se da cio’ deriva il pericolo che essi vi assistano.
4.2. In specie la contestazione ha invero dato conto che il ricorrente ha praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne. Ma non vi e’ alcuna specificazione in ordine al fatto che l’episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
A nulla rileva, quindi, che una ragazza si sia ritrovata ad essere spettatrice dell’esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.
Atteso cio’, ed ai sensi dell’articolo 8 del medesimo D.Lgs., le disposizioni di quest’ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvedera’ il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto).
Del tutto correttamente, in definitiva, ha cosi’ operato il Tribunale di Vicenza, trasmettendo infine gli atti al Prefetto.
4.2. Il motivo di ricorso e’ quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata l’inammissibilita’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale
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