L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 3 n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, in quanto non è richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell’agente, ma è sufficiente che il locatore ceda l’immobile essendo a conoscenza dell’uso cui lo stesso sarà adibito
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 1 marzo 2017, n. 10003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/04/2014 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in subordine, l’applicazione dell’indulto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/04/2014 della Corte di appello di Bologna che, integralmente confermando quella del 04/04/2005 del Tribunale di quello stesso capoluogo, lo ha definitivamente condannato alla pena (ridotta per il rito abbreviato) di due anni e otto mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa per il reato di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, articolo 3, nn. 1) e 2), articolo 4, nn. 7 e 7 bis, a lui attribuito per aver concesso in locazione diversi appartamenti a scopo di esercizio di casa di prostituzione; fatto contestato come commesso in (OMISSIS).
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione delle norme incriminatrici e dell’articolo 192 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Lamenta, in particolare, lo scollamento tra il condivisibile principio di diritto secondo il quale il dolo del reato in questione e’ integrato dalla consapevolezza della destinazione dei locali all’esercizio della prostituzione e i fatti processualmente accertati dai quali non e’ lecito desumere la sussistenza di tale consapevolezza.
Richiamate a tal fine le singole emergenze probatorie indicate dalla Corte territoriale per confermare la condanna, denunzia la loro valenza ambigua, non univocamente utilizzabile a sostegno della tesi accusatoria della iniziale conoscenza del successivo utilizzo dei locali, ed il malgoverno del criterio di giudizio imposto ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 2.
1.2. Con il secondo motivo, sviluppando gli stessi argomenti gia’ utilizzati a sostegno del primo, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione delle circostanze aggravanti e dell’articolo 59 c.p., nonche’ vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza della conoscenza degli elementi di fatto che le integrano (lo stato di tossicodipendenza di una delle prostitute e il numero di piu’ donne dedite al meretricio).
2. Con motivi nuovi:
2.1. eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche delle quali invoca la concessione, quantomeno con giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, avuto riguardo quanto meno alla sua eta’ avanzata e al suo buon comportamento anche successivo alla consumazione dei fatti;
2.2. ribadisce la non comunicabilita’ alla sua persona della circostanza aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 4, commi 7 e 7 bis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.
4. L’imputato e’ stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto per aver concesso in locazione alcuni appartamenti a scopo di esercizio di “casa di prostituzione”, nella consapevolezza dell’utilizzo che di essi sarebbe stato fatto.
4.1. Incontestata l’attivita’ di meretricio svolta negli appartamenti in questione, la Corte di appello, fatto proprio l’ormai consolidato principio di diritto (che deve esser qui ribadito) secondo il quale “l’elemento soggettivo del reato previsto dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, articolo 3, n. 2, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprieta’ o l’amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, e’ costituito dal dolo generico, in quanto non e’ richiesto che lo scopo rientri nelle finalita’ dell’agente, ma e’ sufficiente che il locatore ceda l’immobile essendo a conoscenza dell’uso cui lo stesso sara’ adibito” (Sez. 3, n. 27976 del 26/03/2014, Fabbiani, Rv. 262041; Sez. 3, n. 12787 del 30/09/1999, Occhipinti, Rv. 215634), ha indicato ed illustrato le prove che, a suo giudizio, univocamente dimostrano, secondo una valutazione unitaria e complessiva, la consapevolezza dell’imputato circa la destinazione degli appartamenti sin dal momento in cui li aveva concessi in locazione.
4.2. Il ricorrente esclude che tali elementi, analizzati singolarmente e nella loro concordanza, siano sufficienti a provare il dolo del reato.
4.3. L’eccezione e’ manifestamente infondata.
4.4. L’analisi che puo’ essere compiuta da questa Corte sulla scorta del testo della motivazione della sentenza impugnata incontra il limite della natura “non manifesta” delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sistemare razionalmente il materiale probatorio a sua disposizione e risalire dal fatto noto a quello ignoto. Tale limite definisce l’ambito del sindacato di legittimita’ impedendo che la “logica” della Corte di cassazione si sovrapponga a quella del giudice di merito. Non sono percio’ consentite letture alternative dello stesso materiale probatorio, quand’anche, in ipotesi, maggiormente persuasive.
4.5. Orbene, una considerazione “logica” prevale su tutte ed e’ dotata di efficacia persuasiva tale da privare di consistenza qualsiasi contraria ipotesi: l’imputato, pur a conoscenza dell’attivita’ di meretricio che si svolgeva non casualmente nei suoi tre appartamenti (al punto che era anche cliente di una prostituta e aveva indirizzato un’altra di esse alla gestrice della casa, (OMISSIS), perche’ vi esercitasse il meretricio), ha deliberatamente assunto un atteggiamento di inerzia, continuando a percepire gli affitti e garantendo anche la migliore fruizione dei locali, peraltro formalmente affittati a persone diverse dalla loro conduttrice effettiva (la “tenutaria” (OMISSIS)).
4.6. La valenza difensiva della deduzione (proposta solo in primo grado) secondo cui egli aveva informalmente segnalato ai Carabinieri il via vai dei clienti e’ stata disattesa, per la sua assoluta genericita’, dal Tribunale che ne ha fatto anche argomento per validare l’accusa (ed e’ significativo il fatto che tale deduzione non sia stata nemmeno proposta in secondo grado).
4.7. Ora, i comportamenti tenuti successivamente alla stipula del contratto di locazione possono certamente essere valutati quale prova delle iniziali intenzioni delle parti contraenti; si tratta di canone ermeneutico suggerito non solo dalla logica e dal buon senso ma positivamente codificato dal legislatore (articolo 1362 c.c., comma 2). Sicche’ non e’ manifestamente illogico trarre dai comportamenti tenuti dall’imputato (quali quelli sopra sinteticamente descritti) la conclusione che egli fosse ben consapevole dell’utilizzo che degli appartamenti sarebbe stato fatto in ossequio all’iniziale programma contrattuale.
4.8. Il primo motivo e’ dunque manifestamente infondato.
5. Il secondo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, pecca di genericita’.
5.1. Quasi che la sentenza nulla dica al riguardo, l’imputato trascura completamente il dato che l’aver indirizzato una prostituta verso la “tenutaria”, l’esser stato cliente non occasionale di un’altra (tossicodipendente), l’aver chiesto ad altre donne prestazioni sessuali, rende non solo non manifestamente illogica la conclusione che egli fosse a conoscenza che al meretricio fossero dedite piu’ donne e che una di esse fosse tossicodipendente, ma rende manifestamente illogica e irrazionale la conclusione contraria.
5.2. Peraltro, la circostanza aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 4, n. 7 bis, ha natura oggettiva perche’ riguarda le condizioni personali della persona offesa (articolo 70 c.p., comma 1) ed in quanto tale si estende a tutti i correi che anche solo per colpa la ignorino (articolo 59 c.p., comma 2).
6. Trattandosi di sentenza pendente in grado di appello al momento della entrata in vigore della L. 2 dicembre 2005, n. 251, si applica il regime prescrizionale precedente alle modifiche apportate con la suddetta legge (articolo 10, comma 3; Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D’Amato, Rv. 244810), secondo il quale la prescrizione matura, in questi casi, nel termine massimo di ventidue anni e sei mesi dalla data del fatto.
7. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso (che, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, preclude l’esame dei motivi nuovi) consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
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