Allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 2 febbraio 2012, n. 1493
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 1/7/2009 la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. N.H.A.B.H.B.H. ed altri e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Modena 21/2/2003, condannava il sig. C.F. e la compagnia assicuratrice società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. al risarcimento, in via solidale, dei danni dai primi subiti in conseguenza del decesso del congiunto M.B.S.B.M.H. avvenuto il (omissis) all’esito di sinistro stradale. Avverso la suindicata, pronunzia della corte di merito i sigg. N.H.A.B.H.B.H. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a..
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
È stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il P.G. ha condiviso la relazione.
Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., atteso che all’esito della prima notificazione dell’impugnata sentenza presso il difensore domiciliatario avv. Nanni non andata a buon fine per essere la medesima deceduta, con conseguente inefficacia dell’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 141 c.p.c., la seconda notificazione è stata irritualmente effettuata presso la Cancelleria della corte di merito, priva di collegamento alcuno con la parte, anziché presso il reale domicilio della medesima (cfr. Cass., 28/5/2004, n. 10320), non valendo pertanto essa a far decorrere il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione (v. Cass., 23/4/2007, n. 9547).
Con entrambi i motivi i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 16 preleggi, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.
Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile e fondato nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte, superando il diverso contrario orientamento (in ordine al quale v. Cass., 10/2/1993, n. 1681) ha avuto modo di affermare, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero l’art. 16 disp. prel. c.c., pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell’art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili, con la conseguenza che allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. Cass., 11/1/2011, n. 450).
Orbene, nel fondare la reiezione del gravame avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni lamentati dai sigg. N.H.A.B.H.B.H. ed altri in conseguenza del decesso del loro congiunto M.B.S.B.M.H. all’esito di sinistro stradale, sul rilievo che “non è stata dimostrata l’esistenza nell’ordinamento giuridico della Repubblica Tunisina di una norma scritta e comunque desumibile dall’interpretazione dell’autorità giudiziaria di quel paese (cd. diritto vivente) secondo la quale ogni cittadino di altri paesi, o comunque cittadino italiano, debba venir riconosciuto il risarcimento del danno morale per i patimenti causati da fatti illeciti, in particolare per colpevole comportamento nella circolazione di veicoli”, e che “vi è perciò la preclusione indicata dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, come ritenuto dal primo giudice”, la corte di merito ha fatto invero nell’impugnata sentenza applicazione del precedente, superato orientamento interpretativo.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
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