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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Ordinanza 18 aprile 2013, n. 17719

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente –

Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere –

Dott. SARNO Giulio – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

nei confronti di:

S.R.N.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 19/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udito il difensore avv. PIERGENTILI NICOLETTA in sostituzione dell’avv. Gian Piero Biancolella.

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 19 aprile 2012, il Tribunale di Milano ha annullato, sul ricorso del titolare della nuda proprietà figlio minorenne dell’indagata M.L., il decreto del Gip dello stesso Tribunale del 15 febbraio 2012, con cui era stato disposto il sequestro per equivalente della nuda proprietà di un immobile principale e dell’annesso garage, entrambi in usufrutto alla stessa indagata, in relazione ad associazione a delinquere e reati tributari.

Il Tribunale aveva condiviso le osservazioni del difensore del ricorrente, secondo cui il 50% della nuda proprietà oggetto di sequestro era derivato dalla donazione effettuata dal padre defunto e, comunque, non indagato nel procedimento penale, mentre rispetto al restante 50%, proveniente da donazione della madre, soggetto indagato nel procedimento penale, non vi sarebbe prova della fittizietà dell’intestazione al minore.

2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva escluso in capo alla M. la disponibilità degli immobili dei quali era rimasta usufruttuaria perchè l’intervento del curatore e del Tribunale per i minorenni aveva attribuito al minore, che aveva acquisito la nuda proprietà, una posizione autonoma e distinta rispetto ai genitori, i quali erano intervenuti all’atto di compravendita in conflitto di interessi, acquisendo per se stessi l’usufrutto sui beni. Il Tribunale non avrebbe, però, considerato -prosegue il ricorrente – che, attraverso il diritto di usufrutto, l’indagata aveva mantenuto il pieno godimento del bene, costituendo l’intestazione della nuda proprietà un mero espediente.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile, perchè sostanzialmente diretto a prospettare vizi della motivazione, come tali non riconducibili alla categoria della “violazione di legge” ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1. Il ricorrente lamenta, infatti, che il Tribunale non avrebbe considerato che l’indagata, madre del minore ricorrente titolare della nuda proprietà, aveva mantenuto per sè la piena disponibilità degli immobili sequestrati essendone l’usufruttuaria.

Tale doglianza, oltre a riguardare la vantazione del fatto, è destituita di fondamento, perchè inidonea a giustificare l’avvenuto sequestro della nuda proprietà; diritto del quale l’indagata certamente non ha la titolarità nè potrebbe avere la materiale disponibilità. Nè a tale conclusione potrebbe opporsi l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, laddove desume la non fittizietà dell’intestazione della nuda proprietà al minore dalla circostanza che l’intestazione stessa è in parte avvenuta ad opera di un soggetto estraneo al presente procedimento e in altra parte è avvenuta con l’intervento del curatore e del Tribunale per i minorenni, perchè trattasi ancora di vantazioni in punto di fatto, insindacabili in questa sede.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013.

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