Suprema Corte di Cassazione
sezione III
ordinanza 10 febbraio 2016, n. 5518
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
per ottenere la rimessione in termini per il ricorso;
avverso la sentenza del 08/04/2014 della Corte d’Appello di Bologna;
visti gli atti e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
letta la requisitoria scritta del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) era giudicato in contumacia e condannato dalla Corte d’Appello di Bologna alla pena di anni sei di reclusione, con sentenza dell’8 aprile 2014, che confermava totalmente la decisione di primo grado.
L’imputato ha chiesto la restituzione in termini, ex articolo 175 c.p.p., per proporre ricorso per cassazione. Ha dedotto, all’uopo, di essersi trasferito in (OMISSIS) per lavoro, dopo il deposito dei motivi di appello. A sua insaputa, il di lui padre aveva comunicato all’Ufficio anagrafe di Bologna che il figlio non abitava piu’ con i genitori, sicche’ il (OMISSIS) era stato cancellato dall’elenco dei residenti e la notifica della sentenza, giunta in periodo estivo, era stata ritirata dai familiari solo al rientro dalle ferie. Fra la corrispondenza vi era anche l’avviso di deposito presso l’Ufficio Postale. Dopo altri equivoci, cagionati dalla cattiva conoscenza della lingua italiana e dal ritardo nella trasmissione delle missive personali, solo l’8 dicembre 2014 l’imputato era venuto a conoscenza del deposito della sentenza che confermava la sua condanna.
2. Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza dell’istanza, posto che il (OMISSIS) era stato assistito da un difensore di fiducia, fin dall’inizio del procedimento penale ed anche nel corso del giudizio d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza va accolta.
Pur facendosi riferimento nell’istanza “al caso fortuito o forza maggiore”, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Bologna va piu’ correttamente inquadrata nell’ipotesi prevista dall’articolo 175 c.p.p., comma 2.
L’istante, infatti, assume di essere rimasto contumace e di non aver avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti se non in data 8/12/2014, quando venne informato dal fratello (OMISSIS) (si trovava infatti in quel periodo in Germania).
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, articolo 1, conv. Con modificazioni nella Legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha sostituito l’articolo 175 c.p.p., comma 2, (“se e’ stata pronunziata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato e’ restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”) si e’ andato affermando un indirizzo giurisprudenziale ispirato ai principi del giusto processo.
Si e’ quindi ritenuto che la regolarita’ formale della notificazione, se non effettuata a mani del condannato, non puo’, di per se’ sola, essere considerata prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, 5.6.2007 n. 35866; Sez. 3, n. 24605 del 13.10.2010; Sez. 1, n. 16523 del 16.3.2011; Sez. 5, n.39369 del 21.9.2011; Sez. 4, n. 3564 del 12.1.2012).
Il Giudice ha, quindi, l’onere di rinvenire in atti la prova e, comunque, di effettuare le verifiche necessarie per accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass. Sez. 6, n. 2718 del 16.12.2008; Sez. 4, n. 23137 del 14.5.2008).
Dagli atti risulta che all’istante, contumace nel giudizio di appello, fu notificato avviso di deposito della sentenza della Corte d’Appello ex articolo 568 comma 3 c.p.p., a mezzo posta.
Non essendo stato rinvenuto alcuno nel domicilio, fu immesso avviso nella cassetta postale ed il plico fu depositato presso l’ufficio postale, con spedizione di lettera raccomandata.
Stante il mancato ritiro del plico, l’atto fu restituito al mittente al decimo giorno per compiuta giacenza.
Dalla documentazione allegata all’istanza risulta, inoltre che il (OMISSIS) in quel periodo non si trovava piu’ in Italia, tanto che veniva cancellato dall’Ufficio anagrafe del Comune di Bologna in data 24/5/2013 per irreperibilita’ al censimento.
Risulta, pertanto, da una pluralita’ di elementi che l’istante, effettivamente, non sia venuto a conoscenza della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei suoi confronti.
A nulla rileva che il richiedente fosse assistito da un difensore di fiducia, che avrebbe potuto proporre impugnazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 317/2009, ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione in termini dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
Quanto poi al fatto che la presenza di un difensore di fiducia precluda la ravvisabilita’ della presunzione di non conoscenza del procedimento, dal momento che il difensore, anche in forza del codice deontologico forense, e’ tenuto ad informare l’assistito dello svolgimento del processo e del compimento di atti tra cui l’impugnazione, dagli atti non risulta che il predetto difensore fosse a conoscenza del trasferimento all’estero del suo assistito (e del nuovo recapito) e che, quindi, abbia avuto la possibilita’ di informarlo dell’emissione della sentenza di appello.
P.Q.M.
Dispone la rimessione in termini di (OMISSIS) per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Bologna emessa in data 8/4/2014.
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