Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3129

Se l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale attinge (non avendolo fatto questa) la statuizione della sentenza impugnata per ciò per cui quella parte è vittoriosa, allora e solo allora si configura l’insorgenza dell’interesse a prospettare in via incidentale le questioni esaminate e decise in senso sfavorevole, che non incisero sulla parziale vittoria

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 7 febbraio 2017, n. 3129

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11848-2012 proposto da:

REGIONE SICILIA, (OMISSIS), in persona del Presidente della Regione pro tempore, ASSESSORATO REGIONALE SANITA’, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 198/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Regione Sicilia e l’Assessorato Regionale alla Sanita’ hanno proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di procuratore generale di (OMISSIS) e tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), deceduto in corso di causa il 10 febbraio 2006, nonche’ contro (OMISSIS) e nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), avverso la sentenza del 7 febbraio 2012 della Corte d’Appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Catania nel marzo del 2004.

1.1. Quella sentenza aveva provveduto sul giudizio introdotto dal de cuius nel settembre del 1994 contro il (OMISSIS) e l’USL n. (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire sofferti in conseguenza di un intervento eseguito dal (OMISSIS) presso la divisione oculistica dell’Ospedale (OMISSIS) il (OMISSIS) e delle terapie routinarie praticategli il giorno successivo. Il (OMISSIS) aveva sostenuto che la carenza presso la struttura sanitaria di un’adeguata attrezzatura medica e la mancata indicazione da parte del sanitario dell’opportunita’ di rivolgersi ad una struttura piu’ attrezzata gli avessero cagionato la perdita del visus dell’occhio sinistro e, quindi, la totale cecita’, avendo perduto nell’infanzia il visus dell’altro occhio.

1.2. Nel giudizio il (OMISSIS) chiamava in garanzia la s.p.a. La Prudente, poi incorporata dalla (OMISSIS) e, a seguito della soppressione dell’U.S.L. convenuta, aveva luogo il subentro dell’Azienda Ospedali (OMISSIS) e dell’Assessorato Regionale alla Sanita’, che si costituivano con distinte comparse.

1.3. All’esito dell’istruzione della lite, il Tribunale, nella composizione delle sezioni stralcio, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della detta Azienda, riconosceva la concorrente responsabilita’ del (OMISSIS) e dell’Assessorato, e li condannava solidalmente al risarcimento del danno nella misura di Euro 274.858,36 oltre accessori (con l’individuazione delle differenti responsabilita’, ai soli fini della rivalsa interna nella misura del 40% a carico del medico e del 60% a carico dell’Assessorato). Dichiarava, inoltre, la (OMISSIS) tenuta a garantire il (OMISSIS) di quanto dovuto in forza della sentenza nei limiti della garanzia di polizza.

2. La sentenza veniva impugnata con distinti appelli, in ordine cronologico, dalla (OMISSIS), dal (OMISSIS) e dall’Assessorato Regionale alla Sanita’. Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano separati appelli incidentali contro l’Assessorato.

La Corte etnea, provvedendo sugli appelli riuniti:

a) ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Assessorato per tardivita’, in quanto proposto autonomamente con citazione notificata il 20 gennaio 2005 e non nel rispetto dell’articolo 343 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica operata dalla L. n. 353 del 1990, articolo 51, cioe’ almeno all’udienza di comparizione del 10 gennaio 2005, indicata nella citazione introduttiva del primo appello, quello della (OMISSIS);

b) ha accolto il primo motivo degli appelli della (OMISSIS) e del (OMISSIS) ed ha rigettato la domanda risarcitoria nei loro confronti, escludendo la responsabilita’ del medico, con assorbimento degli altri motivi dei due appelli;

c) ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale del (OMISSIS), cui erano subentrati gli eredi, nei confronti dell’Assessorato, ed ha riconosciuto un incremento del danno risarcibile per il danno non patrimoniale corrispondente al danno morale richiesto dal de cuius, condannando l’Assessorato al risarcimento nella misura di Euro 384.801,70;

d) ha dichiarato inammissibile il secondo motivo tendente ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale.

3. Avverso il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte catanese hanno resistito con separati controricorsi gli eredi (OMISSIS), la (OMISSIS) ed il (OMISSIS).

4. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 10 aprile 2015, in relazione alla quale gli eredi depositavano memoria. All’esito della discussione cui interveniva la difesa erariale, il Collegio, con ordinanza n. 13309 del 26 giugno 2015, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere di una questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 16780 del 2014, rinviava la trattazione a nuovo ruolo.

La trattazione veniva fissata per l’odierna udienza, in vista della quale sono state depositate memorie dalla difesa erariale e dagli eredi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione di tardivita’ della proposizione del ricorso, formulata dagli eredi (OMISSIS) in ragione della notificazione della sentenza impugnata, da loro effettuata in data 27 febbraio 2012 all’Assessorato, data rispetto alla quale la notificazione del ricorso risulterebbe tardiva, perche’ avvenuta, dal punto di vista della parte ricorrente, il 3 maggio 2012.

1.1. E’ sufficiente osservare che quella notificazione, in quanto effettuata personalmente alla parte anziche’ all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che rappresentava l’Assessorato in grado di appello, non fu idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, giusta il disposto del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, comma 2, giusta il principio di diritto secondo cui: “Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall’articolo 325 c.p.c., u.c., decorre – ove controparte sia l’amministrazione dello Stato dalla notificazione della sentenza presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorita’ giudiziaria che l’ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nel Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 11, comma 2, recante Testo Unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato” (da ultimo Cass. n. 13373 del 2014; anteriormente: Cass. n. la L. n. 2739 del 1986).

La detta previsione opera naturalmente sia, come nella specie, quando l’Amministrazione si sia costituita con l’Avvocatura dello Stato nel giudizio in cui e’ stata emessa la sentenza impugnata (in cio’ confermandosi la regola dell’articolo 285 c.p.c.), sia nel caso in cui l’Amministrazione sia rimasta contumace).

Il ricorso appare, dunque, tempestivo in relazione alla notificazione della sentenza fatta eseguire il 5 marzo 2012 dal (OMISSIS), riguardo alla quale e’ stata tra l’altro prodotta la relata di notificazione dalla parte ricorrente agli effetti dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, “nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 331, 332, 333, 334 e 343 c.p.c. – erronea dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello principale proposto dalla regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Catania”.

Vi e’ prospettata l’erroneita’ della declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, proposto formalmente in via principale dall’amministrazione regionale, ma avente oggettivamente sotto il profilo cronologico natura incidentale, in quanto proposto successivamente al primo appello introdotto dalla (OMISSIS) s.p.a..

A torto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’introduzione dell’appello dell’amministrazione sarebbe dovuta avvenire al piu’ tardi nella prima udienza di comparazione relativa all’appello della (OMISSIS), in quanto lo imponeva l’articolo 343 c.p.c., primo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 353 del 1990, articolo 51, applicabile al giudizio, secondo il quale “l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza, di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332”.

La sentenza impugnata ha motivato l’inammissibilita’, richiamandosi in primo luogo a detta norma e, quindi, disattendendo l’assunto della difesa erariale che l’interesse all’impugnazione fosse insorto – ai sensi dell’articolo 343 c.p.c., comma 2 – soltanto a seguito della notificazione del secondo appello in senso cronologico proposto dal (OMISSIS) e che, pertanto, la notificazione dell’appello dell’Amministrazione fosse avvenuta tempestivamente rispetto ad esso, ai sensi del primo comma della detta norma. Ha osservato la corte etnea che l’appello della Milano aveva lamentato l’erroneita’ della sentenza di primo grado sia nel presupposto dell’assenza di responsabilita’ del (OMISSIS), sia, in subordine, per l’attribuzione al medesimo di una percentuale di responsabilita’ eccessiva rispetto a quella dell’Amministrazione, “il che implicava necessariamente, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, l’affermazione della totale (o piu’ gravosa di quella riconosciuta dal tribunale) responsabilita’ dell’amministrazione e quindi l’interesse di questa a proporre gravame incidentale”.

2.1. La critica a tale motivazione si e’ articolata, in sintesi, con l’assunto che l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), quale garante del (OMISSIS), pur prospettando questioni relative al rapporto fra il (OMISSIS) ed il danneggiato, cioe’ relative al rapporto garantito, avrebbe devoluto al giudice d’appello la relativa cognizione in via incidentale, cioe’ ai soli fini della decisione sugli effetti del rapporto di garanzia. Solo l’impugnazione proposta dal (OMISSIS) con il secondo appello in senso cronologico, introdotto separatamente anziche’ in via formalmente incidentale, avrebbe devoluto al giudice d’appello la cognizione effettiva sul rapporto garantito e, dunque, solo esso avrebbe fatto sorgere l’interesse ad impugnare dell’Amministrazione a norma dell’articolo 343 C.P.C., secondo comma, c.p.c.. La notificazione del primo appello da parte della Milano avrebbe avuto, in sostanza, soltanto l’effetto di denuntiatio litis e la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell’articolo 332 e non quella dell’articolo 331 c.p.c..

Nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la difesa erariale, avuto riguardo al rinvio della trattazione disposto dal Collegio davanti al quale era stato chiamato il ricorso ed alla sopravvenienza di Cass. sez. un. n. 24707 del 2015 in relazione all’ordinanza di rimessione n. 16780 del 2014, prende atto delle soluzioni date alle questioni prospettate da detta ordinanza, nel presupposto che esse siano rilevanti ai fini dello scrutinio del motivo, ma invoca l’esistenza di un fenomeno di c.d. prospective overruling, la’ dove le Sezioni Unite – sostanzialmente disattendendo la prospettazione per cui la discussione sul rapporto principale avverrebbe in via solo incidentale – hanno ritenuto che l’impugnazione del garante su cui sia stata riversata la soccombenza del garantito, allorquando con essa egli solleciti discussione anche sul riconoscimento della responsabilita’ del garantito verso il danneggiato, che sia stata riconosciuta dal primo giudice, e’ impugnazione che devolve un accertamento i cui effetti si estendono anche alla posizione del garantito vero il danneggiato e non sono limitati alla sola rilevanza della responsabilita’ nel rapporto fra garante e garantito.

2.2. Ritiene il Collegio che la questione decisa dalle Sezioni Unite e’, in realta’, del tutto ininfluente ai fini dello scrutinio del motivo.

La valutazione di inammissibilita’ dell’appello dell’Amministrazione appare corretta, sebbene per ragioni che si correlano all’applicazione della norma dell’articolo 333 c.p.c. e che giustificano una mera correzione della motivazione adottata dalla Corte etnea, la’ dove, dopo avere correttamente evocato proprio quella norma ed averla messa in relazione con il disposto dell’articolo 343, comma 1 vigente ratione temporis, si e’ spinta ad argomentare anche sull’articolo 343 c.p.c., comma 2, per rispondere ad una controeccezione dell’Amministrazione rispetto all’eccezione di inammissibilita’ dell’appello prospettata dal (OMISSIS) e ribadita dai suoi eredi.

La correzione parziale della motivazione si giustifica per queste ragioni, che evidenziano anche l’assoluta irrilevanza dell’arresto di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite.

2.2.1. Ai sensi dell’articolo 333 c.p.c., norma rimasta immutata nel testo del Codice, “le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”.

Tale norma, nel regolare l’impugnazione incidentale, lo fa alludendo, con l’espressione “parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti”, sia alla norma dell’articolo 330 c.p.c., che regola in generale la proposizione dell’impugnazione, sia alla norma dell’articolo 331 c.p.c. (che regola il caso di notificazione incompleta nelle cause inscindibili e prevede che il giudice ordini l’integrazione del contradditorio e, quindi, la notificazione dell’impugnazione a chi non e’ stato coinvolto dall’impugnazione soggettivamente incompleta), sia alla norma dell’articolo 332 c.p.c. (che regola il caso di notificazione relativa a sentenza resa in causa scindibile, fatta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse e prevede l’ordine del giudice di notificare alle altre parti al fine di eventualmente provocare l’esercizio da parte loro del diritto di impugnazione).

2.2.2. Nella situazione oggetto della controversia di cui e’ processo, la proposizione di una domanda da parte del danneggiato contro due distinti danneggianti, il (OMISSIS) e la struttura sanitaria, poi radicatasi con la legittimazione dell’Assessorato, aveva dato luogo certamente ad un litisconsorzio facoltativo, a tale figura riconducendosi il collegamento delle due distinte responsabilita’ invocate in via solidale. La chiamata in garanzia della Previdente (poi incorporata dalla (OMISSIS)) aveva dato luogo al cumulo al litisconsorzio originario di altra fattispecie di litisconsorzio coinvolgente la garante secondo lo schema della garanzia (articolo 32 c.p.c.).

2.2.3. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilita’ solidale del (OMISSIS) e dell’Assessorato in favore del danneggiato e, in aggiunta, aveva accertato nel rapporto fra di essi le rispettive percentuali di responsabilita’. Aveva, altresi’, provvedendo sulla domanda di garanzia del (OMISSIS), riconoscendola fondata e condannando la societa’ assicuratrice a manlevare il medesimo delle conseguenze della soccombenza nei confronti del danneggiato.

L’appello della (OMISSIS), che venne notificato a tutte le parti, era diretto ad ottenere in prima battuta il riconoscimento dell’esclusione della responsabilita’ del (OMISSIS), con conseguente venir meno della garanzia, ed in seconda battuta l’accertamento di una sua percentuale di responsabilita’ nel rapporto con l’Assessorato minore di quella riconosciuta dal primo giudice.

2.2.4. Con riferimento alla prima prospettazione, quella principale, l’appello diede luogo in sede di gravame alla devoluzione:

a) di una causa inscindibile quanto all’accertamento del rapporto di garanzia e, in relazione al suo operare in concreto, della responsabilita’ del garantito verso il danneggiato (si veda la citata Cass. sez. un. n. 24707 del 2015), essendo gia’ in primo grado il consorzio fra tali soggetti a quei fini processuale necessario;

b) di una causa scindibile, quanto al rapporto con la corresponsabilita’ solidale dell’Assessorato, atteso che la postulazione dell’esclusione della responsabilita’ del garantito da parte del garante concerneva, quanto alla responsabilita’ nella causazione del danno, una posizione del garantito, cioe’ del (OMISSIS), che si atteggiava come solidale e, dunque, oggetto di azione non coinvolgente come litisconsorte necessario l’altro coobbligato, cioe’ l’Assessorato, atteso che, quando si convengono piu’ coobbligati solidali per l’affermazione della responsabilita’ di ognuno appunto in via solidale, il consorzio fra i litiganti nasce come facoltativo e resta tale nel corso dello svolgimento processuale, a meno che l’attore non postuli un accertamento con efficacia di giudicato, per effetto di apposita domanda, del modo di essere del rapporto comune, da cui origina l’obbligazione, il quale debba spiegare effetti su tutti, oppure taluno dei coobbligati svolga azione di regresso o rigetti la responsabilita’ esclusiva sull’altro, cosi’ determinandosi litisconsorzio necessario processuale, perche’ l’accertamento del modo di essere del rapporto da cui originano le obbligazioni diventa presupposto necessario degli accertamenti richiesti dal soggetto convenuto come coobbligato solidale.

2.5. Con riferimento alla prospettazione subordinata, invece, l’appello della (OMISSIS) diede luogo ad una causa inscindibile e cio’ proprio perche’ detta prospettazione, richiedendo l’accertamento di una diversa ripartizione di responsabilita’ fra i due coobbligati, diede luogo a fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, proprio secondo quanto si e’ poco sopra osservato.

2.6. Ai fini di individuare quale fosse la posizione dei destinatari dell’appello rispetto alle forme ed ai termini per l’esercizio da parte loro dell’eventuale facolta’ di impugnare alla lor volta la sentenza di primo grado, ove essa avesse determinato una loro situazione di soccombenza, la natura del cumulo di cause realizzato dall’appello della (OMISSIS) restava del tutto indifferente, almeno in prima battuta.

L’articolo 333 c.p.c., infatti, imponeva a ciascuno dei destinatari, ove si fosse trovato in posizione di soccombenza effettiva rispetto alla sentenza di primo grado e, quindi, qualora fosse stata rigettata in tutto o in parte una sua domanda o fosse stata accolta una domanda contro di lui proposta, di proporre appello in forma incidentale e nel termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell’appello principale della (OMISSIS), e cio’ a prescindere dalla circostanza che tale appello apparisse rivolto a sollecitare in appello una soluzione della lite diversa da quella emersa per ciascun destinatario dell’appello dalla sentenza di primo grado.

Rimaneva, dunque, indifferente, rispetto alla prima prospettazione della (OMISSIS), che essa fosse diretta solo contro il danneggiato, perche’ postulante l’esclusione della responsabilita’ solidale del garantito (OMISSIS).

Anche se la (OMISSIS) si fosse limitata a detta prospettazione e, dunque, in appello si fosse avuta una situazione di inscindibilita’ ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. quanto ad essa, e di scindibilita’ per il resto ai sensi dell’articolo 332 c.p.c., tutti gli altri soggetti soccombenti – cioe’ il (OMISSIS) quanto all’affermazione di responsabilita’ solidale ed a quella relativa alla ripartizione della responsabilita’ con l’Assessorato nel rapporto interno fra loro, l’Assessorato quanto all’affermazione di responsabilita’ solidale a suo carico ed alla stessa ripartizione, il danneggiato (OMISSIS) quanto al ridotto accoglimento della domanda nel quantum con riferimento ad una specie di danno rivestendo ciascuno una posizione di soccombenza effettiva sotto tali profili, erano onerati dall’articolo 333 c.p.c. di introdurre l’appello, per rimuovere detta soccombenza con la forma dell’appello incidentale e nel termine breve decorrente dalla notificazione dell’impugnazione.

E tanto senza che vi fosse differenza alcuna fra la posizione del (OMISSIS) e quella del danneggiato, che concerneva – sempre quanto alla prima prospettazione – una causa inscindibile, e quella dell’Assessorato, che – sempre in relazione alla prima prospettazione della (OMISSIS), si profilava relativa a causa scindibile.

2.7. Per quanto concerne la posizione dell’Assessorato, ove la (OMISSIS) non gli avesse notificato l’appello, in ipotesi incentrato solo sulla prospettazione, la ricorrenza in relazione ad essa di una situazione di scindibilita’ avrebbe giustificato l’ordine del giudice di notificazione dell’appello all’Assessorato ex articolo 332 c.p.c., per provocarne l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione, e tale esercizio sarebbe dovuto avvenire nel termine breve decorrente dalla detta notificazione.

2.8. Poiche’ la (OMISSIS) aveva notificato spontaneamente il suo appello relativo alla prima prospettazione, un ordine di notificazione ai sensi dell’articolo 332 non era necessario, ma il termine di impugnazione breve decorse a carico dell’Assessorato dalla notificazione dell’appello, pur contro di lui non rivolto quanto alla detta prospettazione.

2.9. Quanto osservato rende irrilevante che, in relazione alla seconda prospettazione, la posizione dell’Assessorato fosse di parte di una causa inscindibile, e che, dunque, l’impugnazione dovesse sotto quel profilo reputarsi proposta contro di esso: anche in relazione a tale prospettazione, ove l’appello principale non gli fosse stato notificato ed il giudice avesse ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., il termine per l’appello rispetto alla sua posizione di soccombente sarebbe stato quello breve decorrente dalla notificazione dell’ordine di integrazione, se del caso anche in via tardiva ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 1; viceversa, essendo avvenuta la notificazione dell’appello principale nel rispetto spontaneo dell’articolo 331 c.p.c., il termine di impugnazione riguardo alla sua soccombenza decorse dalla ricezione della notificazione dello stesso.

3. Il principio di diritto che regolava la fattispecie e’ il seguente: “l’articolo 333 c.p.c., quando prescrive che “le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”, si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell’impugnazione principale notificata soltanto ad alcune parti, ai sensi dell’articolo 331 e 332 c.p.c.. Ne consegue che, quando un’impugnazione e’ notificata di iniziativa dell’impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi cosi’ la situazione dell’articolo 330 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell’impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente dal se l’impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell’articolo 331 c.p.c. o a norma dell’articolo 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell’impugnazione principale. E, dunque, con riguardo al giudizio di appello e quanto al rispetto del termine di cui all’articolo 333 c.p.c., a norma dell’articolo 343 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis alla controversia, dovendosi, nel caso di impugnazione in forma principale e non incidentale, valutarsi il rispetto del termine sempre con riferimento a quello emergente dallo stesso comma 1 dell’articolo 343 c.p.c.”.

L’applicazione di tale principio avrebbe imposto all’Assessorato di esercitare il suo diritto di impugnazione nel termine dell’articolo 343 c.p.c., comma 1, anteriore alla riforma della L. n. 353 del 1990.

La Corte territoriale aveva correttamente invocato detta norma per motivare la tardivita’ dell’appello proposto separatamente dall’Assessorato.

Ma si e’, poi, spinta a motivare, per rispondere alla controeccezione dello stesso, sulla questione dell’interesse, evocando l’articolo 343 c.p.c., comma 2, ma tale norma non poteva venire in alcun modo in rilievo, in quanto, allorche’ allude all’insorgenza in capo ad una parte, dell’interesse ad impugnare per effetto dell’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, fa riferimento ad una posizione di soccombenza del soggetto del cui interesse sopravvenuto ragiona, che deve appunto divenire suscettibile di discussione solo a causa dell’impugnazione altrui, cioe’ perche’ tale impugnazione rimette in discussione un esito della lite che era favorevole e cui, pero’, si e’ pervenuti, da parte della sentenza impugnata, attraverso una motivazione che ha disatteso taluna delle difese svolte da parte di colui che poi alla fine e’ rimasto vittorioso. La norma allude, cioe’, ad una soccombenza non effettiva, bensi’ virtuale, cioe’ su questioni. Poiche’ l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale rimette in discussione la vittoria della parte di cui trattasi quanto all’esito finale, a questa deve essere data la possibilita’ di introdurre nel processo di impugnazione le questioni su cui la sentenza, prima di dargli ragione come esito finale, gli ha dato torto.

La parte in questione non poteva impugnare ai sensi dell’articolo 333 c.p.c. direttamente per effetto dell’impugnazione principale, atteso che non era soccombente effettiva. Poiche’ e’ una parte destinataria dell’impugnazione principale a mettere in discussione l’esito finale che vedeva quella parte vittoriosa, e’ giocoforza dare rilievo all’insorgenza dell’interesse della parte vittoriosa solo quando la sua vittoria viene messa in discussione.

Lo stesso discorso dev’essere fatta qualora la posizione della parte sia di parziale soccombenza: se l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale attinge (non avendolo fatto questa) la statuizione della sentenza impugnata per cio’ per cui quella parte e’ vittoriosa, allora e soltanto allora si configura l’insorgenza dell’interesse a prospettare in via incidentale le questioni esaminate e decise in senso sfavorevole, che non incisero sulla parziale vittoria.

4. Nel caso di specie l’Assessorato era soccombente in via effettiva in forza della sentenza di primo grado, essendone stata riconosciuta la corresponsabilita’ solidale per un verso e la ripartizione di responsabilita’ nel rapporto con l’altro corresponsabile.

Di entrambe queste due soccombenze effettive l’Assessorato doveva dolersi ai sensi dell’articolo 333 c.p.c. e non puo’ ritenersi che il suo interesse all’impugnazione sia sorto solo quando ebbe ad impugnare il (OMISSIS). Cio’ non tanto per le ragioni esposte dalla sentenza impugnata, bensi’ per quelle che appena si sono indicate, che, del resto, rendono evidente anche l’infondatezza della prospettazione delle parti qui ricorrenti e nel contempo rivelano l’inesistenza del prospettato overruling, atteso che le statuizioni di Cass. sez. un. n. 24707 del 2015 non sono in alcun modo rilevanti per individuare come e quando dette parti dovevano appellare.

5. Il motivo di ricorso e’, pertanto, rigettato.

Ne segue il rigetto del ricorso.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese attesa la correzione della motivazione, sebbene parziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *