Va restituita la somma versata dal genitore per l’iscrizione del figlio presso una scuola privata nel caso in cui la madre abbia fatto presente la possibilità di poter revocare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni. La mancata restituzione rappresenta una vera e propria clausola vessatoria che determina uno squilibrio tra consumatore e professionista
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 5 maggio 2017, n. 10910
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23201/2014 proposto da:
(OMISSIS) COOPERATIVA SOCIALE, in persona del Presidente del C.d.A. sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) COOPERATIVA SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2056/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008, (OMISSIS) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 832/07, con cui il Tribunale di Busto Arsizio le aveva ingiunto di corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 3.400,00 oltre accessori, a titolo di pagamento della retta annuale per l’iscrizione del figlio (OMISSIS) alla scuola materna gestita dalla medesima (OMISSIS).
Espose di aver iscritto il figlio, che gia’ aveva frequentato il predetto istituto, nel gennaio del 2007, per l’anno scolastico 2007-2008, dopo aver ricevuto assicurazioni dal responsabile della struttura circa la possibilita’ di revoca dell’iscrizione prima che iniziassero le lezioni a settembre e la circostanza che, in una simile evenienza, la scuola avrebbe trattenuto solo la quota di iscrizione, pari ad Euro 280,00; di avere, il successivo settembre, effettivamente manifestato la volonta’ di revocare l’iscrizione alla (OMISSIS), la quale le aveva pero’ richiesto il pagamento dell’intera retta annuale.
Chiese quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, invocando l’applicazione della disciplina a tutela dei consumatori e deducendo la vessatorieta’ di alcune clausole contrattuali perche’ determinanti un significativo squilibrio tra consumatore e professionista.
In subordine, chiese la riduzione dell’ammontare del corrispettivo eventualmente dovuto, dichiarando anche la compensazione, in tutto o in parte, con l’importo della quota di iscrizione gia’ versata. In via incidentale, previo accertamento della legittimita’ del recesso, chiese la restituzione della stessa quota di iscrizione.
Si costitui’ la creditrice opposta, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Burso Arsizio, con la sentenza n. 137/2010, respinse tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, affermo’ la non vessatorieta’ della clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l’obbligo del genitore contraente di corrispondere l’intera retta, ritenendo che il riconoscimento a favore del professionista del diritto di trattenere somme versate a titolo di corrispettivo per prestazioni non erogate assume carattere vessatorio solo in caso di recesso dello stesso professionista, e non quando, come nella fattispecie, e’ il consumatore a recedere.
Inoltre, accolse la domanda riconvenzionale di restituzione della quota di iscrizione formulata dalla (OMISSIS), ritenendo la clausola nulla per violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera e).
2. La sentenza e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 2056/2014, del 4 giugno 2014. Diversamente dal giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale che stabilisce in capo al genitore contraente l’obbligo di corrispondere l’intera retta nel caso di abbandono o non frequenza della scuola (la quale non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale, come si desumerebbe dalla sua intonsa trascrizione sul modulo predisposto dalla (OMISSIS)) sarebbe invalida in relazione all’articolo 33, comma 3, lettera g) del Codice del Consumo, soprattutto se confrontata con la successiva clausola, che contemplerebbe la possibilita’ per l'(OMISSIS) di sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi.
Il raggiungimento di un determinato numero minimo di iscrizioni, infatti, non sarebbe una condizione oggettiva della prestazione perche’, oltre ad essere impossibile per l’altro contraente verificarne la sussistenza, in mancanza, non si realizzerebbe una materiale impossibilita’ di offrire le prestazioni promesse. L’unico effetto sarebbe il venir meno del presupposto perche’ l’istituto sia riconosciuto come paritario, circostanza che non sarebbe di alcun interesse per la (OMISSIS), avendo ella, in origine, scelto l'(OMISSIS) non per tale qualifica, ma per altri motivi.
La Corte ha invece disatteso gli altri motivi di doglianza proposti dalla (OMISSIS) circa la supposta mancanza di conoscenza del regolamento, la mancata considerazione di una testimonianza e la asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio. Ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) relativamente alla condanna alla restituzione della quota di iscrizione.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Ha depositato anche memoria.
3.1. Resiste con controricorso la signora (OMISSIS), la quale formula anche ricorso incidentale condizionato, basato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’articolo 1353 c.c. e segg., in relazione all’articolo 1373 c.c.”, e “contraddittoria motivazione della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla clausola 8 del contratto”.
La clausola contrattuale che, secondo la Corte di Appello, consentirebbe alla (OMISSIS) di recedere dal contratto avrebbe in realta’ il carattere di condizione sospensiva, collegata ad un obbligo imposto alla stessa (OMISSIS) dalla legge.
Al momento dell’inizio dell’anno scolastico, la condizione sospensiva si era avverata e il contratto aveva acquistato efficacia ex tunc. Dopo tale momento nessun recesso era consentito, ne’ al consumatore ne’ al professionista. Non sarebbe sussistente, quindi, alcuno squilibrio sinallagmatico tra le posizioni delle parti da correggere con la ritenuta presunzione di vessatorieta’ della clausola.
Il motivo e’ inammissibile, per la parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata, non risultando rispettati i limiti con cui tale vizio puo’ essere fatto valere a seguito della riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Relativamente alla parte in cui la ricorrente censura la violazione di legge, il motivo e’ invece infondato.
La sentenza, infatti, non e’ stata adeguatamente censurata poiche’ la ricorrente deduce la violazione di legge sul presupposto che la clausola detti una condizione e non censura la diversa interpretazione della clausola data dalla sentenza.
La Corte milanese infatti ha ritenuto applicabile alla fattispecie la presunzione di vessatorieta’ di cui all’articolo 33, lettera g, del Codice del consumo, secondo cui, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto, nonche’ di consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
Gia’ in passato, questa Corte ha riconosciuto la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di piu’ quando, come nel caso, la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso – che viene sostanzialmente ad integrare una penale – non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista” (Cass. civ. Sez. 3, Sent., 17-03-2010, n. 6481).
Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista – che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l’altro, con l’articolo 1469 bis c.c., n. 7 (oggi corrispondente all’articolo 33, lettera g), del Codice del Consumo).
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione della normativa statale in materia di scuole paritarie (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; L. 10 marzo 2000, n. 62; L. 3 febbraio 2006, n. 27).
Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla circolare n. 74 del 21.12.2006 MIUR).
La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato l’istituto a cui la (OMISSIS) aveva iscritto il figlio come asilo. In realta’, si trattava di scuola materna, che pur non essendo obbligatoria, a differenza del nido e’ inserita nel sistema scolastico educativo nazionale.
Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato a ritenere che la qualifica di scuola paritaria della (OMISSIS) non aveva avuto rilevanza nella scelta della (OMISSIS) di iscrivere il proprio figlio a quell’istituto, tanto che anche l’altro istituto cui in seguito aveva iscritto il minore possedeva tale qualifica.
Inoltre, la Corte milanese avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la suddetta circolare ministeriale, che detta norme per le iscrizioni per l’anno scolastico 2007/2008.
Il motivo, inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio motivazionale, per le stesse ragioni indicate nel precedente motivo, risulta pure per il resto inammissibile perche’ non spiega in che modo la corretta applicazione della normativa statale in materia scuole paritarie avrebbe influito sulla decisione, modificandone l’esito.
Al riguardo, e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte il principio secondo cui, quando nel ricorso per cassazione e’ denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’ (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 – 5 Ordinanza, 15/01/2015, n. 635; Cass. civ. Sez. 3, 16/01/2007, n. 828).
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “omessa motivazione della sentenza in relazione agli articoli 116 e 356 c.p.c., e all’istruttoria di primo grado, disattesa totalmente dalla Corte di merito”, e “insufficiente motivazione della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla ritenuta esclusione di trattativa e non applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 34, comma 4.
La Corte di Appello, nel motivare sul punto della ritenuta inapplicabilita’ dell’articolo 34, comma 4, Codice del Consumo, il quale esclude la vessatorieta’ delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, avrebbe del tutto disatteso, senza fornire alcuna motivazione, le risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado, dalla quale era invece emerso che la signora (OMISSIS) aveva avuto modo di trattare le condizioni contrattuali, compresa la clausola in esame, come del resto ammesso dalla stessa resistente, che aveva dedotto l’avvenuto svolgimento di una specifica trattativa sul punto.
Il motivo e’ inammissibile sia perche’ non ha rispettato i limiti di deducibilita’ del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 6, n. 5 sia per difetto di autosufficienza.
Infatti, il ricorrente che, con il ricorso per cassazione, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di risultanze probatorie, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova trascurate o erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (Cass. civ. Sez. 5, 25/03/2016, n. 5984).
5. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato che rimane assorbito.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della controricorrente (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 1700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis
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