Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 4 aprile 2017, n. 8663

L’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non e’ sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilita’, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ai fini di tale dimostrazione non e’ sufficiente neanche l’anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocita’ di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 4 aprile 2017, n. 8663

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11462 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Vice Direttore Generale Rami Danni e Sinistri, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 18241/2014, depositata in data 28 agosto 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2 novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato (OMISSIS), per i ricorrenti;

l’avvocato (OMISSIS), per la controricorrente (OMISSIS) S.p.A.;

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente (OMISSIS);

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorrono – sulla base di due motivi – per la revocazione della sentenza n. 18241 del 28 agosto 2014 di questa Corte, con la quale e’ stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da (OMISSIS) ed inammissibile quello proposto da (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 53 dell’8 gennaio 2008.

Resistono con distinti controricorsi la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS).

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Eccezioni preliminari.

Il ricorso per revocazione e’ tempestivo, in quanto notificato a mezzo del servizio postale con plico raccomandato spedito in data 23 aprile 2015, e quindi entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta in data 28 agosto 2014).

Secondo l’indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6308 del 31/03/2016, Rv. 639105), infatti, “l’articolo 391-bis c.p.c., laddove fissa in un anno il termine lungo per impugnare con revocazione ordinaria le pronunce della Corte di cassazione, ha carattere eccezionale, ex articolo 14 preleggi, sicche’ non e’ inciso dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17, alla norma generale di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, che ha dimidiato il termine per proporre le impugnazioni ordinarie, ne’ e’ suscettibile di interpretazione analogica”.

L’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta adeguata, non essendo necessaria (diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente (OMISSIS) S.p.A.) la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004, Rv. 578552 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22386 del 19/10/2006, Rv. 592446 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592917 – 0; Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593231 – 01; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22292 del 02/11/2010, Rv. 614670 01; Sez. U, Sentenza n. 13863 del 06/07/2015, Rv. 635785 – 01).

2. Giudizio rescindente.

2.1 Con il primo motivo del ricorso per revocazione si censura la pronunzia di improcedibilita’ del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Ad avviso del collegio, la decisione impugnata e’ effettivamente fondata su un falso presupposto di fatto, che non ha costituito punto controverso oggetto di pronunzia, e che e’ stato supposto come esistente dalla Corte in base ad errore percettivo: quello per cui la sentenza di appello era stata notificata personalmente a (OMISSIS), che non aveva pero’ prodotto la copia della relazione di tale notificazione.

Al contrario, emerge incontrastabilmente dagli atti che la relazione dell’unica notificazione della sentenza di appello effettuata dalle parti vittoriose, alla quale i ricorrenti avevano fatto riferimento nel loro ricorso, era stata da questi ultimi prodotta in allegato al ricorso stesso (ed era quella diretta ad (OMISSIS), costituita nel giudizio di merito anche per la figlia allora minore (OMISSIS), divenuta maggiorenne nelle more).

Avendo la stessa Corte espressamente ritenuto che tale notificazione non potesse affatto ritenersi indirizzata a (OMISSIS), in quanto diretta esclusivamente ad (OMISSIS) in proprio, ne segue – evidentemente – che la prima, in mancanza di una notifica a lei diretta della sentenza di secondo grado, poteva proporre il ricorso per cassazione nel termine cd. lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. (termine nella specie senz’altro rispettato).

Mancavano dunque in radice i presupposti per dichiarare l’improcedibilita’ del suo ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per omesso deposito della relazione di una notificazione in realta’ mai effettuata.

2.2 Con il secondo motivo del ricorso per revocazione, (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano la pronunzia di inammissibilita’ (per tardivita’) del ricorso per cassazione da essi proposto (oltre che da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che non hanno pero’ proposto la presente impugnazione).

Il ricorso e’, per tale aspetto, inammissibile.

La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), sulla base del presupposto di fatto che la sentenza impugnata era stata loro notificata il 30 luglio 2008 e il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 14 novembre 2008 (cioe’ dopo 61 giorni).

Gli stessi ricorrenti avevano in effetti dichiarato nel ricorso per cassazione che la notifica della sentenza di appello era avvenuta in data 30 luglio 2008, e avevano prodotto il plico (di colore verde) che conteneva l’atto giudiziario, con il timbro dell’ufficio postale attestante tale data come quella in cui esso era ivi pervenuto.

Sostengono pero’ che sarebbe stato erroneamente supposto dalla Corte il dato di fatto che il perfezionamento della notificazione della sentenza impugnata si era verificato proprio in data 30 luglio 2008, dato di fatto a loro dire incontrastabilmente smentito dagli atti (per essere quest’ultima la data in cui era pervenuto il plico all’ufficio postale ma non quella in cui si era perfezionata la notifica, con il ritiro dell’atto da parte dei destinatari).

In questa situazione, la Corte ha peraltro espressamente affermato che “del tutto genericamente, parte ricorrente profila che la data apposta dall’ufficio postale di destinazione non corrisponda a quella di ricezione dello stesso plico da parte del destinatario. In difetto di ulteriore documentazione (e finanche di precise allegazioni) in punto di ammissibilita’ del ricorso, non vi e’ alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notificazione sia diversa da quella riportata sul plico e indicata in ricorso”.

Il fatto dedotto come oggetto di errore percettivo e’ stato dunque in realta’ un punto controverso oggetto di espressa decisione da parte della Corte.

Di conseguenza, per il profilo in esame, l’impugnazione per revocazione della sentenza di legittimita’ e’ inammissibile.

3. Giudizio rescissorio.

Puo’ dunque passarsi alla fase rescissoria del giudizio, esclusivamente con riguardo alla posizione di (OMISSIS), il cui ricorso per cassazione e’ ritenuto dal collegio procedibile ed ammissibile.

Va premesso un cenno ai fatti di causa.

Il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda proposta da (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, a seguito di investimento stradale, avvenuto in data (OMISSIS), del loro congiunto (OMISSIS) – ha dichiarato che la responsabilita’ del sinistro doveva ascriversi per il 50% al pedone e per il residuo 50% al conducente dell’auto investitrice, (OMISSIS). Ha condannato, di conseguenza, quest’ultimo, in solido con il proprietario dell’autovettura Nando Pagani e con la (OMISSIS) S.p.A., al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella percentuale indicata.

La decisione, gravata da impugnazione della (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS), e’ stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato (OMISSIS) esclusivo responsabile del sinistro e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di risarcimento danni, disponendo la restituzione in favore della (OMISSIS) S.p.A. delle somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (oltre ad (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), le cui posizioni risultano peraltro tutte definite, in base a quanto fin qui esposto), svolgendo due motivi.

Hanno resistito (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), con controricorso.

Con i motivi di ricorso, la ricorrente ha denunciato: a) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 2054, 1223 e 1227 c.c.; articoli 149 e 156 C.d.S., per avere la Corte di appello ritenuta superata la presunzione di responsabilita’ del conducente; b) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata), omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Esaminati unitariamente i due motivi per la connessione tra le argomentazioni, il collegio giudica il ricorso fondato.

In base al costante indirizzo di questa Corte, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non e’ sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilita’.

E’ infatti pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ai fini di tale dimostrazione non e’ sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l’anomalia della sua condotta.

Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocita’ di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall’altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 01; Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014, Rv. 630412 – 01: “in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilita’ dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocita’ – ragionevolmente prevedibile”; Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 13/02/2013, Rv. 625216 – 01, con specifico riguardo alla velocita’ prudenziale da tenere: “in tema di responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, non e’ sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocita’ consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocita’ essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo”; Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 – 01; in precedenza, v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 6707 del 16/06/1993, Rv. 482791 – 01: “nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell’obbligo di dare la precedenza al conducente, puo’ essere considerata una concausa dell’evento ma non esclude, di per se’, la responsabilita’ del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento del Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articoli 101 e 102, puo’ essere esclusa solo se l’ostacolo si sia frapposto in modo cosi’ improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l’ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocita’ che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva”; Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 20/07/1993, Rv. 483226-01; Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/1986, Rv. 448152-01; Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 24/08/1978, Rv. 393570-01; Sez. 3, Sentenza n. 5253 del 03/12/1977, Rv. 388902-01; Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 23/08/1977, Rv. 387517- 01; Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/07/1974, Rv. 370515-01; Sez. 3, Sentenza n. 438 del 16/02/1974, Rv. 368148-01; Sez. 3, Sentenza n. 1649 del 08/06/1973, Rv. 364532-01; Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 30/07/1969, Rv. 342718-01).

Nella specie il collegio reputa insufficiente la motivazione sulla base della quale la corte di appello ha ritenuto che la responsabilita’ del sinistro fosse da addebitare esclusivamente al pedone investito, per avere repentinamente attraversato la strada davanti all’autobus dal quale era appena sceso, arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati, in un luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia.

La liceita’ del sorpasso dell’autobus da parte dell’autovettura, nonche’ la bassa velocita’ da essa mantenuta in fase di sorpasso (e che pero’ non aveva consentito di evitare l’impatto letale), non possono ritenersi circostanze sufficienti a giustificare la decisione, essendo necessario il positivo accertamento che le specifiche circostanze del caso concreto non imponessero al conducente del veicolo di tenere una velocita’ ancora inferiore (o addirittura di fermarsi), che l’attraversamento da parte del pedone davanti all’autobus fermo fosse ragionevolmente imprevedibile, e che dunque l’investimento non sarebbe stato evitabile mediante una condotta di guida maggiormente prudente, adeguata alla situazione di fatto.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, affinche’ il giudice del rinvio possa valutare nuovamente la fattispecie, alla luce del seguente principio di diritto: “l’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non e’ sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilita’, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ai fini di tale dimostrazione non e’ sufficiente neanche l’anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocita’ di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile”.

4. L’impugnazione per revocazione proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e’ dichiarata inammissibile.

E’ accolta quella proposta da (OMISSIS), e la sentenza di legittimita’ impugnata e’ revocata in relazione.

In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla sola (OMISSIS) avverso la sentenza n. 53/2008 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8 gennaio 2008 (R.G.N. 11481/2003 e 9514/2004), cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Le spese del giudizio di revocazione, con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti, possono invece essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della obbiettiva incertezza sussistente in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell’errore percettivo denunciato.

Dal momento che il ricorso per revocazione risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, con riguardo ai soli ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS);

– accoglie il ricorso per revocazione proposto da (OMISSIS) e revoca in relazione alla sola posizione di quest’ultima la sentenza di legittimita’ impugnata;

– cassa in relazione alla sola (OMISSIS) la sentenza di appello impugnata (sentenza n. 53/2008 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8 gennaio 2008), con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’ e del presente giudizio di revocazione;

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di revocazione con riguardo alla posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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