Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 29 settembre 2016, n. 19298

La sola infondatezza giuridica delle tesi prospettate in giudizio non basta a far scattare la colpa grave è però sufficiente se a questa si associa ad altri elementi, come nel caso esaminato, la ritenuta non veridicità dei fatti narrati e la chiamata in causa di terzi pretestuosa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 29 settembre 2016, n. 19298

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12540/2013 proposto da:
DITTA (OMISSIS), in persona del titolare (OMISSIS), considerata domiciliata ex legge in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), DITTA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 676/2012 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ o manifesta infondatezza, condanna aggravata alle spese e statuizione sul contributo unificato; in subordine rimessione alle S.U. affinche’ statuiscano l’ambito di applicazione, anche ratione tempris, degli articoli 96 e 285 4 comma cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Monza (OMISSIS), allegando che:
-) aveva affidato al convenuto l’incarico di installare dei condizionatori d’aria;
-) l’impianto, una volta messo in funzione, si rivelo’ inefficiente;
-) su erronea indicazione di un incaricato di (OMISSIS), era stato indotto a ritenere che la causa del guasto fosse da ricercare in una perdita delle tubazioni, installate da altra impresa, ed aveva di conseguenza demolito vari tratti di muratura per metterle a nudo;
-) all’esito di tali ricerche emerse che non una perdita delle tubazioni era la causa del guasto, ma un difetto del condizionatore.
Concluse pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno consistito nelle spese inutilmente sostenute per ricercare la perdita e ripristinare l’appartamento.
2. Il Giudice di pace di Monza con sentenza 3.1.2011. n. 3 accolse la domanda.
La sentenza venne impugnata da (OMISSIS).
Il Tribunale di Monza con sentenza 12.3.2012 rigetto’ il gravame. Il Tribunale ritenne provato in punto di fatto che incaricati del convenuto avessero indotto il committente a ritenere in buona fede che per riparare il guasto fosse necessario individuare una perdita nelle tubature, e quindi a demolire parte della muratura del proprio appartamento.
Ne’, ha soggiunto il Tribunale, poteva dirsi sussistente un concorso di colpa della vittima (consistito nel non avere adottato men invasive procedure), dal momento che una volta risolutamente dichiarato dall’appaltatore che il guasto era nelle tubature, per ripararlo non vi era altro mezzo che metterle a nudo.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) sia il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, sia che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di illogicita’ (al presente giudizio si applica l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo precedente le modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realta’ due censure cosi’ riassumibili:
(a) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il committente fu inutilmente indotto a mettere a nudo le tubazioni per ricercare il guasto. In realta’ il guasto era effettivamente dovuto ad una perdita nelle tubazioni, sicche’ le mura si sarebbero dovute comunque rompere per ripararlo; soggiunge che cio’ sarebbe dimostrato dalla circostanza che le tubazioni furono sostituite, e cio’ dimostra che erano rotte;
(b) in ogni caso, per stabilire se una tubazione di gas fosse rotta non era necessario rompere i muri, ma sarebbe bastata una prova di pressione con un manometro.
1.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Stabilire quale sia stata la causa del guasto, chi abbia suggerito al committente di mettere a nudo le tubature, se esistessero meno altri modi per la ricerca del guasto, sono altrettanti accertamenti di fatto demandati al giudice del merito, e non sindacabili in questa sede.
Anche prima della modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, infatti, tale norma non consentiva affatto in sede di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e cosi’ via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermo’ il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioe’ che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte e’ incensurabile in Cassazione”).
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale non ha ammesso la prova da lui richiesta da (OMISSIS), e volta a dimostrare l’assenza di responsabilita’.
2.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, oltre che improcedibile ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Le norme appena ricordate, infatti, imponendo al ricorrente per cassazione l’onere di indicazione nel ricorso degli “atti processuali su cui il ricorso si fonda”, comporta l’obbligo per chi lamenti l’erroneita’ del rigetto d’una richiesta istruttoria di indicare dove tale richiesta venne formulata, quale ne fosse il contenuto, se venne reiterata in appello. Indicazioni, queste, omesse nel ricorso oggi in esame.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Anche questo motivo, formalmente unitario, contiene in realta’ due censure.
3.2. Con una prima censura il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente condannato l’appellante al risarcimento per responsabilita’ aggravata, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, in quanto:
-) la soccombenza dell’appellante e’ stata affermata sulla base di valutazioni erronee;
-) in ogni caso la mera opinabilita’ delle argomentazioni non puo’ integrare gli estremi della lite temeraria;
-) il quantum del danno ex articolo 96 c.p.c., e’ stato liquidato in modo abnorme, ovvero in percentuale rispetto all’importo delle spese legali.
3.3. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che le spese di lite sono state liquidate dal Tribunale in misura eccedente i massimi tariffari.
3.4. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 96 c.p.c., il motivo e’ inammissibile.
Anche ad ammettere, infatti, che la condanna prevista all’articolo 96 c.p.c., comma 3, esiga quale presupposto, al pari del risarcimento del danno previsto dai primi due commi della medesima norma, il requisito del dolo o della colpa grave, l’accertamento di questi ultimi implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fondato la condanna per responsabilita’ aggravata sul presupposto che l’odierno ricorrente abbia sostenuto circostanze di fatto rivelatasi manifestamente infondate; abbia formulato domande di manleva nei confronti di soggetti palesemente estranei alla vicenda, ed abbia sostenuto tesi giuridiche non gia’ semplicemente “infondate” (come sostiene il ricorrente), ma “palesemente infondate” (cosi’ la sentenza impugnata, foglio 11, ultimo capoverso).
Si tratta dunque di valutazioni non illogiche e non insufficienti, come tali non sindacabili in questa sede.
3.5. V’e’ solo aggiungere, per amor di verita’, non essere sostenibile quanto impetrato dal ricorrente a p. 14 del proprio ricorso, secondo cui la condanna per lite temeraria non “non puo’ essere fondata sulla opinabilita’ delle argomentazioni”.
E’ ben vero che questa Corte ha gia’ stabilito che la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in giudizio non puo’ di per se’ integrare gli estremi della responsabilita’ aggravata di cui all’articolo 96 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837).
E tuttavia, da un lato, la mera infondatezza d’una tesi giuridica non va confusa con la sua manifesta insostenibilita’ (chi sostenesse in un atto giudiziario – ad esempio – essere il testamento un contratto, o che la prescrizione ordinaria maturi in 30 anni, o che un credito si possa usucapire, non potrebbe sfuggire ragionevolmente ad una condanna ex articolo 96 c.p.c.); dall’altro lato la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute in giudizio non puo’ costituire da sola e di per se’ fondamento d’una condanna ex articolo 96 c.p.c.; ma se si associasse ad altri elementi (come, nel caso di specie, la ritenuta inveridicita’ dei fatti invocati e la chiamata in causa di terzi del tutto pretestuosa) essa ben potrebbe costituire un indice sintomatico della colpa grave.
Inoltre l’orientamento sopra ricordato (secondo cui sostenere tesi infondate in giudizio non sarebbe di per se’ indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilita’ aggravata), quale che ne fosse la condivisibilita’ all’epoca in cui fu formulato, in ogni caso oggi non e’ piu’ coerente ne’ con la natura e la funzione del giudizio di legittimita’, ne’ col quadro ordinamentale. Non e’ coerente con le prime, perche’ non considera come il legislatore abbia, negli ultimi anni, proceduto ad un progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione: sono dimostrazione di questa tendenza, ad esempio, l’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, il quale sanziona con la dichiarazione di “inammissibilita’” (rectius, manifesta infondatezza) il ricorso che censuri un orientamento consolidato, senza offrire elementi per sostenerne il mutamento; la novella dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, che ha ampliato il novero dei casi in cui e’ consentito alla Corte di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; od ancora all’introduzione dell’articolo 374 c.p.c., comma 3, che inibisce alle singole sezioni della Corte di cassazione di porsi in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite, senza previamente rimettere la questione a queste ultime.
Da queste modifiche emerge l’intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimita’ e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento.
L’orientamento qui in discussione, inoltre, non e’ coerente col mutato quadro ordinamentale, perche’ non tiene conto:
(a) del principio di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere piu’ celere il giudizio;
(b) del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalita’ strumentali (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418);
(c) del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (cosi’, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 1.2310 del 15/06/2015, Rv. 635536, in motivazione).
Vale la pena, infine, soggiungere che l’orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle decisioni piu’ recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio secondo cui la palese insostenibilita’ delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben puo’ costituire fondamento d’una condanna ex articolo 96 c.p.c. (ex anis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887; Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642).
3.6. Nella parte in cui censura il quantum debeatur della condanna per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., il motivo e’ infine inammissibile, investendo una valutazione equitativa non sindacabile in questa sede.
3.4. Nella parte in cui lamenta la violazione della tariffa forense il terzo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile, ed in parte infondato.
3.5. Nella parte in cui lamenta la sovrastima delle spese del primo grado di giudizio, il motivo e’ inammissibile. Nel ricorso infatti non si indica per quale ragione fu impugnata la relativa statuizione (dalla sentenza d’appello parrebbe che la sentenza di primo grado fu censurata per non avere compensato le spese, non per il quantum di queste ultime). Il ricorso, dunque, e’ aspecifico e per cio’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
3.6. Nella parte in cui lamenta la sovrastima delle spese del giudizio di appello il motivo e’ infondato.
Per quanto concerne gli onorari di avvocato, la Corte d’appello li ha liquidati in Euro 1.200: e’ la stessa parte ricorrente ad allegare che la misura massima sarebbe stata di Euro 1.365, dunque violazione di legge non vi fu. Stabilire, poi, quale debba essere la giusta misura dell’onorario professionale, all’interno della forbice prevista dalla legge tra minimo e massimo, e’ valutazione riservata al giudice di merito, e costituisce un apprezzamento di fatto.
3.7. Per quanto concerne la misura dei diritti, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ma il ricorso va comunque rigettato.
Il Tribunale di Monza, infatti, ha affermato di voler liquidare i diritti “in via equitativa”, a causa della sopravvenuta abrogazione delle tariffe professionali. Ma tale affermazione e’ erronea in iure, dal momento che ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9, comma 3, “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Essendo stata la sentenza d’appello depositata il 12.3.2012, il Tribunale avrebbe dovuto dunque applicare la tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, in via diretta, e non in via equitativa.
Cionondimeno, il ricorso va rigettato perche’ il dispositivo della sentenza d’appello e’ conforme a diritto.
Il Tribunale ha infatti liquidato a titolo di “diritti di avvocato”, di cui alla Tabella “B” allegata al Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, la somma di Euro 700.
L’applicazione della tariffa in via diretta, invece che in via equitativa, avrebbe dato un risultato sostanzialmente analogo. Sarebbero stati infatti dovuti al difensore dell’appellato vincitore i seguenti importi:
Voce; Diritti dovuti.
esame dispositivo sentenza; 23;
posizione e archivio; 45;
disamina; 11;
comparsa; 45;
autentica; 11;
costituzione; 11;
esame scritti c.t.p. (per tre); 69;
esame documenti; 23;
per ogni scritto; 90;
esame ordinanza; 11;
formazione del fascicolo; 11;
partecipazione alle udienza; 46;
consultazioni col cliente; 45;
deposito in cancelleria; 22;
precisazione delle conclusioni; 45;
esame delle conclusioni avverse; 135;
ritiro conclusionali avverse; 33;
deposito della nota spese; 23;
ritiro fascicolo e sentenza; 11;
Totale; 710.
La liquidazione, dunque, non ha ecceduto la tariffa.
4. Le spese.
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *