Posto che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 27 giugno 2016, n.13218
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 febbraio 2012 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello proposto da C. R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal C. nei confronti dell’Assitalia (ora INA Assitalia), quale impresa designata per la gestione dei F.G.V.S., in relazione al sinistro stradale avvenuto in Roma il 12 luglio 2002. Posto che dal fascicolo dl parte di primo grado dei C. risultavano mancanti l’atto di citazione nonché alcuni documenti e che nel fascicolo d’ufficio di primo grado non erano presenti i verbali d’udienza contenenti la deposizione dell’unico teste assunto, riteneva la corte territoriale che tali carenze, imputabili all’appellante, non consentivano al giudice dell’Impugnazione di verificare la rituale e valida proposizione della domanda né di esaminare i motivi di appello sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta in primo grado. Contro la suddetta sentenza propone C. R. ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso INA Assitalia.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso C. R. denuncia “contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.
2. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”
Sostiene il C. di aver ritualmente depositato nel giudizio di appello il fascicolo di parte di primo grado, con il relativo indice dei documenti vidimato dal Cancelliere, di modo che la mancanza dell’atto dì citazione e dei documenti sub 8 e 9 al momento della decisione della causa non poteva essere imputata all’odierno ricorrente; la corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, in caso di insuccesso, consentire il nuovo deposito dei documenti. Analogamente, essendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio atto del Cancelliere ai sensi dell’art. 347 c.p.c,, il mancato reperimento dei verbali di causa non poteva gravare sulla parte appellante.
3. 1 motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono Infondati.
La sentenza impugnata si fonda su due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente Idonea a sorreggere la decisione.
Con riferimento alla prima ratio defedendi, inerente la mancanza, nel fascicolo di primo grado, dell’atto di citazione (oltre ai documenti sub 8 e 9}, la corte territoriale ha rilevato come “il deposito in atti dell’atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per i! giudice dell’impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda (tanto più che nella sentenza impugnata lo stesso Tribunale ha rilevato come fosse «generica, scarna e stringata« la ricostruzione della dinamica del sinistro delineata in citazione)”.
I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice dl appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass, 20 dicembre 2004, n. 23598). II principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250.
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, il C. avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta In decisione, far rilevare la mancanza dell’atta di citazione di primo grado (e degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l’avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzato al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d’appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione. Non risulta, invece, che l’appellante abbia posto In essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti.
La correttezza della ratio decidendi fondata sulla mancanza dell’atto di citazione nel fascicolo di parte di primo grado del C., idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l’esame delle censure mosse dal ricorrente in riferimento alla mancanza nel fascicolo d’ufficio dei verbali relativi alla prova testimoniale.
4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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