In merito alla questione dell’ammissibilità del formato pdf.zip tra i formati elettronici utilizzabili per le comunicazioni telematiche della Cancelleria. Il formato pdf.zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è in questo senso un formato diverso. Alla luce delle Specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n. 44/2011 (sia nel testo del Regolamento 18 luglio 2011 vigente all’epoca dei fatti di causa sia in quello attualmente vigente del Provvedimento 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015) risulta infondata la doglianza relativa alla scusabilità dell’errore «potendosi esigere dal difensore l’utilizzo di un’idonea configurazione del computer tale da consentire l’accesso al formato compresso». In caso di dubbio, il difensore è tenuto a rivolgersi alla Cancelleria per risolvere il problema.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 20 luglio 2016, n. 14827
Il caso. Con il terzo e quarto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente lamentava la nullità della sentenza definitiva pronunciata dalla Corte d’appello di Perugia, in particolare nella parte in cui la Corte dichiarava l’appellata decaduta dalla prova.
La mancata visualizzazione del file allegato al messaggio PEC con il quale la Cancelleria dava avviso della fissazione dell’udienza per l’audizione dei testi era da imputarsi, secondo lo stesso, a un’irregolarità del loro formato elettronico (file pdf.zip) che non riportava l’icona identificativa del documento da leggere. La valutazione effettuata dal Giudice di secondo grado circa la natura inescusabile di tale errore sarebbe, pertanto, errata.
L’uso di tale formato, inoltre, comporterebbe una violazione della normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche che ammetterebbero la trasmissione dei file soltanto in formato PDF.
Il formato .zip serve per comprimere il file in sede di trasmissione. Premesso che la valutazione circa l’inescusabilità dell’errore appartiene tipicamente al giudice di merito e non può, quindi, essere sindacata in sede di legittimità, la Cassazione ritiene che i richiami normativi svolti dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze, non giovino, invece, alle sue richieste.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è noto che «il formato .zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è in questo senso un formato diverso».
Alla luce delle Specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n. 44/2011 (sia nel testo del Regolamento 18 luglio 2011 vigente all’epoca dei fatti di causa sia in quello attualmente vigente del Provvedimento 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015) risulta infondata la doglianza relativa alla scusabilità dell’errore «potendosi esigere dal difensore l’utilizzo di un’idonea configurazione del computer tale da consentire l’accesso al formato compresso».
In caso di dubbio, il difensore è tenuto a rivolgersi alla Cancelleria per risolvere il problema. La Corte aggiunge, infine, che l’onere di diligenza che grava sul difensore avrebbe dovuto indurlo, in caso di dubbio, a rivolgersi alla Cancelleria per la risoluzione della questione, eventualmente chiedendo una nuova trasmissione, a maggior ragione in quanto si era ancora in una fase iniziale delle comunicazioni telematiche.
Per questi motivi, la Cassazione pur accogliendo il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo) rigetta il terzo e il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Perugia il giudizio.
Leave a Reply