La compagnia di assicurazione è tenuta a coprire i danni derivanti ai familiari della vittima anche se il veicolo assicurato dal conducente è fermo in una pubblica via, poiché, nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c., deve ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 19 ottobre 2016, n. 21097
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3198/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dei procuratori dr. (OMISSIS) e dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 320/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 26/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Trento per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso di (OMISSIS), rispettivamente moglie e madre degli attori.
La donna, il giorno (OMISSIS), mentre era ferma a conversare con il convenuto lungo la strada provinciale che attraversa la frazione (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), era stata colpita da un cavetto d’acciaio (in precedenza teso dal (OMISSIS) tra due trattori trasversalmente alla strada) tranciato da una vettura di passaggio, cosi’ rovinando al suolo e perdendo la vita a seguito del trauma cranico e delle lesioni subite.
Il convenuto, pur contestando la riconducibilita’ del fatto lesivo al proprio comportamento, ha invocato la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. al fine di sentirsi manlevare dalle conseguenze del fatto, in forza della polizza assicurativa stipulata con la stessa.
Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) s.p.a. ha resistito alla pretesa del (OMISSIS), sostenendo l’inoperativita’ della polizza in ragione dell’estraneita’ del fatto dannoso all’ambito della circolazione stradale per cui soltanto aveva prestato la propria garanzia assicurativa.
2. Con sentenza resa in data 19/6/2012, il Tribunale di Trento ha condannato il (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore degli attori, contestualmente disattendendo la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..
3. Su appello del (OMISSIS), la Corte d’appello di Trento, con decisione in data 26/11/2013, pur confermando la responsabilita’ dell’appellante per il fatto dannoso dedotto in giudizio, in accoglimento della domanda di manleva di quest’ultimo e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. a tenere indenne il (OMISSIS) dalle conseguenze risarcitorie riferite al sinistro oggetto di causa.
4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione (sostenuto da successiva memoria) la (OMISSIS) s.p.a., sulla base di due motivi di impugnazione.
5. Hanno depositato controricorso (OMISSIS) (illustrato da successiva memoria) e (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti concludendo per la conferma della sentenza d’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Sul punto, la societa’ ricorrente sottolinea di aver costantemente sottoposto ai giudici del merito la circostanza di fatto consistita nell’utilizzazione del proprio trattore, da parte del (OMISSIS), unicamente quale punto di appoggio fisso indispensabile per compiere le operazioni di distensione e successivo riavvolgimento del cavo metallico gia’ utilizzato per tirare la legna nel bosco, in conformita’ con quanto emerso a seguito della deposizione resa dal teste (OMISSIS).
La Corte d’appello, al contrario, trascurando tale circostanza di fatto, ha erroneamente ritenuto che la distensione del cavo metallico fosse ricollegata ad operazioni di traino, cosi’ giungendo alla conclusione, priva di alcuna connessione con i fatti di causa, che la condotta dal (OMISSIS) comunque coinvolgesse il trattore nel quadro di un contesto riconducibile alla circolazione stradale.
7. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, articoli 1 e 18, (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122 e ss.), nonche’ degli articoli 3 e 58 C.d.S..
Al riguardo, la societa’ assicuratrice deduce la palese erroneita’ in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ricollegare il fatto oggetto di causa all’ambito della circolazione stradale, e dunque alle previsioni di cui all’articolo 2054 c.c., del tutto estranea alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, avendo il (OMISSIS) nella specie destinato il proprio trattore a una forma di impiego totalmente svincolata, sul piano funzionale, dalla natura del veicolo, limitandosi ad avvalersene quale semplice “massa statica” di appoggio per la distensione di un cavo metallico, con la conseguente erronea riconduzione del sinistro all’ambito di operativita’ della garanzia assicurativa convenuta tra le parti.
8. I due motivi d’impugnazione, ponendo questioni tra loro intimamente connesse, possono essere congiuntamente trattati, attenendo entrambi – sia pure da prospettive diverse – al tema relativo alla riconducibilita’ del fatto oggetto d’esame all’ambito della circolazione stradale e, conseguentemente, al quadro di operativita’ della garanzia assicurativa convenuta tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a..
Osserva in primo luogo il collegio come la corte territoriale abbia ricostruito la dinamica del fatto oggetto di causa in conformita’ all’indiscussa circostanza emersa attraverso la corrispondente descrizione, operata dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) S.p.A., dell’operazione effettuata dal (OMISSIS) ai fini della distensione del cavo in modo trasversale rispetto alla direttrice della via pubblica: entrambe le parti, infatti, hanno sottolineato l’occorrenza dell’iniziale assicurazione di un’estremita’ del cavo d’acciaio (gia’ in parte arrotolato sul verricello del trattore Fiat del (OMISSIS), posto sulla strada) alla benna del trattore Hurlimann ricoverato nella cantina dell’abitazione dello stesso (OMISSIS), precisando inoltre che, successivamente, alla guida del trattore Fiat, il (OMISSIS) aveva provveduto ad attraversare la strada provinciale, cosi’ srotolando il cavo d’acciaio sulla via, per poi fermarsi su uno spiazzo antistante al fine di conversare con la vittima (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Di seguito, la corte territoriale ha rilevato come la vicenda cosi’ ricostruita evidenziasse con chiarezza la sua stretta connessione con la circolazione stradale del trattore Fiat, dovendo ritenersi estesa, la relativa abilitazione, al compimento di tutte le operazioni proprie del veicolo, compreso l’uso del verricello e del cavo su di esso predisposto. E cio’, indipendentemente dall’uso contingente di tali accessori; ossia indipendentemente dall’utilizzazione del cavo per la finalita’ del traino, o dell’uso del verricello per il compimento di una semplice operazione di arrotolamento del cavo, poiche’ proprio la movimentazione lungo la strada pubblica del trattore, e il conseguente contestuale srotolamento del cavo a esso vincolato, furono la causa immediata e diretta del sinistro (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).
Appare dunque d’immediata evidenza l’infondatezza del primo motivo di ricorso avanzato dalla societa’ ricorrente, avendo la corte territoriale fondato la propria decisione, non gia’ sulla circostanza di fatto costituita dall’eventuale uso del verricello e del cavo a scopo di traino (come erroneamente dedotto in ricorso mediante l’inammissibile denuncia di un evidente vizio revocatorio: su cui v. Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14/03/2016, Rv. 639444), bensi’ sul diverso presupposto della sostanziale irrilevanza dell’uso di detti accessori (a fini di traino ovvero per l’avvolgimento del cavo), una volta attestato che la distensione e la pericolosa collocazione del cavo sulla sede stradale era avvenuta nel corso e a seguito di un’operazione comunque connessa alla circolazione del trattore (con i suoi meccanismi operativi accessori) sulla via pubblica.
Proprio a tale riguardo – cosi’ pervenendo all’esame e all’accertamento della sostanziale infondatezza del secondo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.p.a. – del tutto correttamente la corte territoriale ha sottolineato come, nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’articolo 2054 c.c., debba ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti, con la conseguenza che, quando tali atti avvengano sulla pubblica via, essi danno luogo all’applicabilita’ della L. n. 990 del 1969, (ora del Decreto Legislativo n. 122 del 2005), con la conseguente operativita’ della garanzia assicurativa prestata per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione stradale.
A tale principio non fa eccezione il compimento di attivita’ pericolose (come quella avente a oggetto la collocazione di un cavo d’acciaio trasversalmente alla sede stradale) attuate mediante l’immissione di un veicolo nella circolazione sulla via pubblica; e cio’ anche qualora, come nel caso di specie, il responsabile abbia determinato una situazione di pericolo per la circolazione stradale attraverso un’utilizzazione solo marginale o accessoria delle proprieta’ dinamiche del veicolo (come quella di distendere ed eventualmente riavvolgere un cavo acciaio sul verricello del medesimo veicolo), trattandosi in ogni caso di attivita’ che appaiono legate, sia pure in via indiretta o mediata, al compimento di atti di movimentazione di veicoli o di sue parti compiuti nel quadro della circolazione stradale.
Sul punto, e’ appena il caso di richiamare l’insegnamento che risale all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ai sensi del quale, sotto l’aspetto operativo/funzionale, qualsiasi atto di movimentazione di un veicolo o di sue parti deve ritenersi posto in essere in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilita’ della normativa sull’assicurazione per la R.C.A. (cfr. Cass. 22 maggio 2008, n. 13239 in motivazione). Anche in tali situazioni, infatti, il veicolo si trova in una situazione riconducibile al concetto di circolazione e il conducente deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, nei limiti del prevedibile, la possibilita’ che tali eventi si verifichino. La pericolosita’ di un veicolo, infatti, non si relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, sosta, partenza, ecc.), ma e’ correlato all’insieme delle specificita’ che lo caratterizzano e che, nella loro globalita’ – comprensiva cioe’, anche di speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione – interferiscono con la presenza di cose e pedoni, allorche’ vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione. Orbene, la norma della L. n. 990 del 1969, articolo 1, (al pari del Decreto Legislativo n 209 del 2005, articolo 122), nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la R.C.A., si esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.
Valga, altresi’, considerare che l’articolo 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che e’ suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformita’ alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l’operativita’ della garanzia assicurativa alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area a essa parificata; quanto piuttosto valorizzare proprio quell’interazione tra veicolo e circolazione che e’ il fondamento della particolare ipotesi di responsabilita’ “da attivita’ pericolosa” che e’ quella di cui all’articolo 2054 c.c.. E poiche’ il “veicolo” dev’essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del C.d.S., “l’uso” che di esso si compia su aree destinate alla circolazione – sempreche’ sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo puo’ avere – costituisce “circolazione del veicolo” stesso ai sensi dell’articolo 2054 c.c.. Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attivita’ cui il veicolo e’ destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635401).
9. Le argomentazioni che precedono, nel confermare la correttezza sul piano giuridico e la coerenza in termini logico-formali della motivazione dettata la corte territoriale, impongono la pronuncia del rigetto del ricorso e la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ il favore del (OMISSIS), nella misura di cui al dispositivo.
Sussistono, viceversa, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra la societa’ ricorrente e (OMISSIS) e (OMISSIS), avuto riguardo alla sostanziale estraneita’ della corrispondente posizione processuale in relazione ai temi di discussione introdotti con il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS) liquidate nell’importo di Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari d’avvocato oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Compensa le spese del giudizio tra la (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13
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