Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 novembre 2016, n. 23208

In tema di azione revocatoria ordinaria l’articolo 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non e’ necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purche’ non manifestamente infondate; deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o piu’ assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 15 novembre 2016, n. 23208

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13768 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Verona n. 185/2013, depositata in data 31 gennaio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato (OMISSIS), anche per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) agi’ in giudizio nei confronti di (OMISSIS), assumendosene creditore, nonche’ del coniuge separato dello stesso, (OMISSIS), per ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., o, in subordine, l’accertamento della simulazione di un atto di trasferimento immobiliare da questi stipulato in sede di separazione.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Verona, per difetto di prova in relazione al dedotto rapporto obbligatorio tra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS).

La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ (OMISSIS), ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c..

Ricorre avverso la sentenza di primo grado l’ (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per errata interpretazione ed applicazione della fattispecie astratta della norma di cui all’articolo 2901 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto la questione della prova della sussistenza delle ragioni di credito dedotte dall’ (OMISSIS) a sostegno dell’azione revocatoria.

Essi sono fondati.

Il giudice di primo grado ha basato la decisione di rigetto dell’azione revocatoria proposta dall’ (OMISSIS) sul principio per cui “l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo e’ tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata; righi da 15 a 24).

Ha applicato cioe’ alla fattispecie i principi in tema di onere e oggetto della prova validi in caso di azione volta ad ottenere l’accertamento giudiziale di un credito derivante da contratto di mutuo e la condanna del debitore alla restituzione, trascurando di considerare che nella fattispecie era stata proposta esclusivamente un’azione revocatoria.

Orbene, e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’articolo 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822), e pertanto “ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non e’ necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998, Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purche’ non si tratti di pretese che si rivelino “prima facie” pretestuose (in tal senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415; si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220; Sez. 2, Sentenza n. 23666 del 19/11/2015, Rv. 637275; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014, Rv. 630998, la quale precisa peraltro in proposito “fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non puo’ essere portata ad esecuzione finche’ l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”; viene conseguentemente addirittura esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ rilevante ai fini dell’articolo 295 c.p.c., tra il giudizio sull’accertamento del credito e quello sull’azione revocatoria: in tal senso si vedano ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258).

Se avesse applicato tali principi alla fattispecie concreta, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere insufficienti ragioni di credito, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, quelle dedotte dall’ (OMISSIS), sebbene contestate (in verita’ solo in parte e in maniera generica), specie tenuto conto: a) che quest’ultimo era in possesso di due assegni bancari sottoscritti dal (OMISSIS) (rispettivamente per Euro 1.500,00 e per Euro 5.000,00), titoli che costituiscono promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., e fanno dunque presumere l’esistenza di un corrispondente credito del portatore, onerando eventualmente il traente della prova dell’assenza della causa dell’obbligazione; b) che nella specie effettivamente nessuna specifica contestazione era stata mossa dal (OMISSIS) in relazione a tali titoli (la cui sottoscrizione non risulta disconosciuta); c) che il (OMISSIS) si era in effetti limitato a contestare solo di avere ricevuto l’importo di Euro 47.000,00 (a mezzo di un assegno circolare emesso dall’ (OMISSIS) in suo favore) a titolo di mutuo, sostenendo di averlo invece ricevuto quale compenso per prestazioni professionali, senza che peraltro risultasse in alcun modo chiarito per quale motivo lo stesso (OMISSIS) fosse dunque in possesso di un assegno bancario di pari importo emesso dal (OMISSIS) in favore della moglie (OMISSIS).

La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinche’ il giudice (di secondo grado) esamini nuovamente la fattispecie sulla base del seguente principio di diritto:

“in tema di azione revocatoria ordinaria l’articolo 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non e’ necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purche’ non manifestamente fondate; deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o piu’ assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione”.

3. Il ricorso e’ accolto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvedera’ al riesame della fattispecie in sede di appello, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, regolando anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *