Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 luglio 2017, n. 16495

In materia di responsabilita’ dall’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile, in deroga all’articolo 1681 c.c. ed in forza di quanto previsto dall’articolo 1680 c.c., alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge n.1948 del 1934, articolo 11 convertito nella L. n. 911 del 1935, norma tuttora applicabile. Ne consegue che il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, dalla mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni prescritte agli articoli 9 e 10 medesimo R.Decreto Legge ossia, avvalendosi di un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio oppure rimborsando il prezzo corrisposto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 5 luglio 2017, n. 16495

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17556-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4164/2013 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 31/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2008 il prof. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’istante, a causa dei continui ritardi del treno da questi utilizzato quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro.

Il Giudice di Pace di Genova con sentenza n. 1305 del 2011 condanno’ (OMISSIS) al risarcimento del danno equitativamente quantificato in Euro 600 per i ripetuti ritardi subiti dal prof. (OMISSIS), nel periodo di validita’ del proprio abbonamento annuale, per la tratta (OMISSIS).

2. Proponeva appello (OMISSIS) s.p.a. chiedendo l’integrale riforma della sentenza resa in primo grado lamentando, con tre motivi di doglianza, l’errata qualificazione del rapporto intercorrente tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) non come contratto di trasporto bensi’ come contratto di servizio e, di conseguenza la differente disciplina applicabile in materia di responsabilita’; l’applicabilita’ degli standard di puntualita’ previsti nell’accordo di servizio concluso tra la (OMISSIS) e la Regione; l’erroneo riconoscimento di un danno esistenziale.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 4164 del 31 dicembre 2013, ha riformato la decisione escludendo il danno esistenziale “da ritardo” riconosciuto al (OMISSIS) dal giudice di prime cure, in quanto non suffragato dagli elementi probatori circa l’ an del lamentato pregiudizio, non ritenendosi soddisfacenti le dichiarazioni pervenute dai testimoni di parte ed essendo limitatissimo il danno denunciato dall’attore. Aggiungeva inoltre, del tutto ultroneamente, che in ogni caso la disciplina applicabile al rapporto intercorso tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), lo si intenda qualificare come contratto diretto o anche come contratto di servizio ferroviario, andava comunque rinvenuta nelle norme contenute al R.Decreto Legge n. 1948 del 1934.

3. Avverso tale pronunzia (OMISSIS) propone ricorso in Cassazione con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria (OMISSIS) S.p.a..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo articolato in piu’ censure il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 132 c.p.c.”.

Si duole che il giudice dell’appello nella sentenza impugnata ha immotivatamente escluso l’inadempimento di (OMISSIS) ed ha ritenuto che il danno non patrimoniale non sarebbe stato provato. Secondo il (OMISSIS) il giudice dell’appello avrebbe errato perche’ il danno di cui si chiede il risarcimento e’ un danno in re ipsa (modifica delle abitudini di vita, stress e disagio quotidiano). Il ricorrente ha chiesto di riconoscere un valore risarcitorio al disagio insito nel ritardo giornaliero che lo costringe a prendere ogni mattina il treno precedente, perche’ altrimenti arriverebbe in ritardo alle lezioni che e’ chiamato a svolgere. Lamenta che la prova che il giudice ritiene non fornita sarebbe stata necessaria se avesse patito un esaurimento nervoso.

5.2. Con il secondo motivo deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 11 ottobre 1934, N. 1948 in relazione all’articolo 1680 c.c.”.

Il giudice dell’appello avrebbe errato perche’ oltre ad aver riformato una sentenza astrattamente inimpugnabile in quanto decisa sulla base dell’equita’, oltre ad aver considerato carente una prova invece del tutto esistente e fornita, si e’ spinto a sostenere che in ogni caso la fattispecie, in quanto regolata dal Regio Decreto 11 ottobre 1934, n. 1948, non avrebbe potuto essere oggetto di una tradizionale domanda di risarcimento.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi inammissibili.

Il ricorso non scalfisce i due accertamenti relativi all’esistenza dell’illecito e del danno su cui si fonda la sentenza impugnata. Infatti il giudice dell’appello ha ritenuto che nel caso concreto non c’e’ stata una dimostrazione del danno esistenziale, nessun testimone ha riferito di particolari condizioni di stress, ansia, disagio psicofisico del (OMISSIS). Ne’ di alcun danno correlato ritardo. Neanche si e’ raggiunta la prova di ritardi gravi e ripetuti nel periodo in cui viaggiava l’attore. Ne’, tantomeno, risulta fornita la prova di alcun danno patrimoniale subito dal ricorrente.

Tutte le altre considerazioni sono superflue perche’ si confrontano con un obiter della sentenza.

Il Giudice dell’Appello evidenzia infatti che “del tutto ultroneamente anche sotto questo profilo la sentenza in realta’ sarebbe erronea, perche’ non ha applicato la disciplina del R.D.. Peraltro la mancata prova “in fatto” esclude la necessita’ di approfondire gli aspetti giuridici sopra indicati come essi meriterebbero”.

E’ chiaro come la decisione finale non sia stata condizionata affatto dalla disciplina puntualizzata dall’Organo giudicante, quanto piuttosto ed in via principale dalla mancanza di prove circa il danno non patrimoniale lamentato, non risarcibile ex se ma, come gia’ ampiamente sottolineato, quale conseguenza pregiudizievole dell’interesse leso.

Occorre in ogni caso chiarire che, in materia di responsabilita’ dall’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile, in deroga all’articolo 1681 c.c. ed in forza di quanto previsto dall’articolo 1680 c.c., alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge n.1948 del 1934, articolo 11 convertito nella L. n. 911 del 1935, norma tuttora applicabile. Ne consegue che il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, dalla mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni prescritte agli articoli 9 e 10 medesimo R.Decreto Legge ossia, avvalendosi di un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio oppure rimborsando il prezzo corrisposto. (Cass. n. 9312/2015; Cass. n. 2608/1980).

6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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