La parte sostanziale vittoriosa è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 30 maggio 2017, n. 13516
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28950/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimate –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 22 novembre 2013;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
che la ricorrente, vittoriosa in primo grado, impugna la sentenza indicata in epigrafe che l’ha ritenuta carente di legittimazione ad appellare il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenute insufficienti, in quanto distratte al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 93 c.p.c..
CONSIDERATO
che il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore;
che, di conseguenza, rimane integra la facolta’ di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008, Rv. 605450);
che la parte sostanziale vittoriosa, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto piÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¹ possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista;
che il difensore distrattario delle spese assume la qualita’ di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in se’ considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacche’ l’eventuale erroneita’ della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potra’ rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensi’ quelli della parte vittoriosa (che sara’ tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore);
che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso fondato e deve essere accolto con rinvio, rimettendo al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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