La massima
1. , nel senso di rendere non più controverso quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione giuridica di dipendenza, solo se vi è stata una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi come una statuizione che non solo investe la questione della responsabilità dello stesso assicurato quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa.
2. E’ soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente), sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 20 febbraio 2013, n. 4241
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa pubblica il 19 dicembre 2006, il Tribunale di Ancona respingeva l’appello proposto da S.G.O. e Al..Sp. contro la sentenza del Giudice di pace della medesima città, che aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale verificatosi, il (omissis) , tra l’autovettura di proprietà della S. , condotta dallo Sp. , e quella di V.M., proprietario conducente, assicurata presso la “RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà” S.p.A., ascrivendo l’esclusiva responsabilità del sinistro allo Sp. .
Il Tribunale, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dei verbali dei pubblici ufficiali che avevano proceduto all’accertamento dell’incidente, riteneva che lo Sp. fosse l’unico responsabile del sinistro giacché, uscendo da un passo privato, si immetteva sulla strada di pubblico transito senza dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti, come quello del V. , al quale non poteva essere mosso alcun addebito, procedendo esso a velocità moderata e in regola con il limite posto sulla strada di percorrenza.
Il giudice di secondo grado escludeva, poi, che sul giudizio rimesso alla sua cognizione potesse avere “alcuna efficacia”, tantomeno quella “riflessa” dedotta dagli appellanti, la sentenza definitiva n. 645 del 2004, emessa da altro giudice di pace sullo stesso sinistro, posto che in quest’ultimo giudizio non era stata parte la RAS e che diversi erano i rispettivi petita, essendo l’oggetto della sentenza appellata il risarcimento del danno materiale, mentre oggetto della sentenza del 2004 era il danno da lesioni fisiche.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono S.G.O. e Al..Sp. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste la “RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà” S.p.A. con controricorso illustrato da memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati V.M. e Milano Assicurazioni S.p.A..
Considerato in diritto
1. — Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ..
Ci si duole che il Tribunale non abbia attribuito al giudicato costituito dalla sentenza n. 645 del 2004 efficacia diretta nei confronti delle parti che avevano partecipato ad entrambi i giudizi – e segnatamente nei confronti del V. – ed efficacia riflessa nei confronti della compagnia assicuratrice rimasta estranea al processo definito da detta sentenza, in quanto portatrice di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica interessata dal giudicato stesso.
2. – Con il secondo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. o comunque mancata applicazione da parte del giudice di merito dei principi fondamentali di diritto.
La sentenza n. 645 del 2 004, passata in giudicato, che ha riconosciuto la responsabilità concorrente dei due conducenti nella causazione del sinistro, ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., farebbe stato nei confronti delle parti del giudizio nel quale è stata emessa e cioè tra l’attore V.M. ed i convenuti G.O..S. , Al..Sp. e Milano assicurazioni S.p.A..
La medesima anzidetta sentenza avrebbe altresì efficacia riflessa nei confronti della RAS e cioè della compagnia assicuratrice del V. , seppure estranea al giudizio nel quale la decisione è stata pronunciata e ciò per il principio di solidarietà tra il debito del danneggiato assicurato e quello di indennizzo, operante anche nel caso di concorrente responsabilità dei due conducenti ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.. Né tale conseguenza potrebbe essere esclusa dalla ritenuta diversità del petitum, posto rimane fermo l’accertamento sulla responsabilità del sinistro, che il giudice di appello non potrebbe riesaminare, anche perché esso costituisce premessa necessaria ed imprescindibile per giungere ad una sentenza di condanna, indipendentemente dal petitum stesso.
3. – Con il terzo mezzo è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per mancato e/o erroneo esame della documentazione prodotta e delle prove raccolte.
Ci si duole che il giudice di appello non abbia neppure riconosciuto “efficacia indiretta” alla sentenza n. Euro45 del 2004, nel senso che la stessa avrebbe pur sempre “l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale”.
Ove il tribunale non avesse omesso del tutto di valutare l’anzidetta pronuncia, oltre agli ulteriori elementi emersi nel giudizio di primo grado, sarebbe giunto ad un diverso convincimento.
4. – All’esito del ricorso sono articolati, in congruente riferimento ai motivi dedotti, sei quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ..
5. – Il ricorso – i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione – è in parte fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
5.1. – È fondato il primo motivo là dove si invoca l’autorità di cosa giudicata della sentenza n. 645 del 2004 del Giudice di pace di Ancona rispetto alla posizione di M..V. , quanto alla responsabilità concorrente di quest’ultimo nella causazione del sinistro, ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ..
Difatti, è la stessa sentenza impugnata in questa sede ad evidenziare che tra il giudizio definito con la anzidetta pronuncia (in cui il V. è stato ritenuto corresponsabile ai sensi della predetta disposizione) ed il giudizio ancora pendente ed oggetto del presente scrutinio di legittimità sussiste coincidenza di parti (V. e S. /Sp. ) e di causa petendi (quantomeno parziale, in ragione della totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro) e soltanto diversità di petita, posto che nel primo giudizio il V. aveva chiesto il ristoro dei danni alla persona e nel secondo quelli materiali, là dove in quest’ultimo anche i convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di danni conseguenti al medesimo sinistro stradale.
Posto, dunque, che, a fronte della detta coincidenza del fatto storico della dinamica di esso, la questione della relativa responsabilità – risolta in via definitiva dalla sentenza n. 645 del 2004 del Giudice di Pace di Ancona in termini di corresponsabilità ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ. – si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale della liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizione contenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude, nel presente pendente giudizio, il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti partecipanti ad entrambi i giudizi (vedi, Cass., 7 ottobre 1997, n. 9744; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19046; Cass., 16 maggio 2006, n. 11365).
5.2. – Non può invece trovare accoglimento il secondo motivo là dove con esso si invoca il giudicato della sentenza n. 645 del 2004 anche nei confronti della Compagnia assicuratrice RAS, che non ha partecipato al relativo giudizio.
È noto che la preclusione di giudicato sull’accertamento di una situazione giuridica, ovvero sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, si muove, di norma, all’interno dell’ambito soggettivo segnato dall’art. 2909 cod. civ. che circoscrive gli effetti del giudicato stesso alle “parti, i loro eredi o aventi causa”. Sicché, detta preclusione, come tale, nella sua dimensione di principio, non potrebbe valere nei confronti della RAS, che è soggetto terzo rispetto al V. , S. e Sp. .
Tuttavia, i ricorrenti evocano, nei confronti di detto terzo, l’efficacia riflessa del giudicato formatasi nel giudizio promosso, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., dal V. contro essi S. /Sp. , richiamando il principio secondo cui “la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante, anche se l’assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l’accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza”.
Si tratta, invero, di orientamento non isolato (da ultimo, si veda Cass., 31 gennaio 2012, n. 1359; in precedenza anche Cass., 12 maggio 2005, n. 10017; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12612), sebbene occorra rilevare che – a differenza di quanto è dato apprezzare in ipotesi tematica analoga, sia pure in diversa fattispecie, affrontata e risolta da Cass., sez. un., 12 marzo 2008, n. 6523 – di esso non pare che sia stata apertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.).
In ogni caso il principio anzidetto non può trovare applicazione al caso di specie.
A tal riguardo, e nell’ottica segnata dall’indirizzo giurisprudenziale al quale si richiamano i ricorrenti, va premesso che, ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis nella fattispecie), contro l’assicuratore, quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto, il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte non può essere ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione di giuridica dipendenza. Situazione che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo individuato nel vincolo di solidarietà, ancorché atipico, che sussiste tra il debito dell’assicurato ex delicto, di natura aquiliana, e quello dell’assicuratore di natura indennitaria e derivante ex lege (Cass., 9 aprile 2001, n. 5262; Cass., 3 giugno 2002, n. 7993; Cass., 11 giugno 2008, n. 15462).
Perché ciò si possa verificare è richiesta, dall’orientamento innanzi ricordato, una condanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi, dunque, come una statuizione che non solo investa la questione della responsabilità del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa (dunque, comprensiva di tutti i suoi elementi e non già circoscritta all’an della responsabilità).
In tale prospettiva si spiegherebbe la possibilità di apprezzare la dipendenza giuridica della obbligazione di indennizzo che grava sull’assicuratore rispetto a quella risarcitoria da fatto illecito che fa capo al danneggiante e, quindi, di consentire al danneggiato, nel giudizio promosso con l’azione diretta ai sensi dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, di avvalersi del giudicato formatosi nel diverso giudizio, intentato ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., nel quale non era parte l’assicuratore, come accertamento irretrattabile della responsabilità del danneggiante e della sua misura (cosi Cass. n. 12612 del 2001, cit.). Difatti, come posto in luce dalla già richiamata Cass., sez. un., n. 6523 del 2008, “è soltanto il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente), sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa”. Dunque, se un collegamento di tal fatta possa riscontrarsi nella fattispecie in esame, questo non può che ravvisarsi in ragione del pregiudiziale accertamento del debito del danneggiante nei confronti del danneggiato, che soltanto da luogo ad un rapporto giuridico che, in ipotesi, sarebbe in grado di condizionare quello dell’assicuratore della responsabilità civile obbligatoria con lo stesso danneggiato (necessità dell’esistenza di un obbligo risarcitorio che viene messa in rilievo anche da Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, al fine di individuare i termini del rapporto che obbliga ex lege l’assicuratore verso il danneggiato, rispetto al quale si richiede non soltanto la sussistenza dell’obbligo assicurativo, ma anche, per l’appunto, l’esistenza di un obbligo risarcitorio).
Sicché, come anticipato, il principio di diritto sopra ricordato non può trovare applicazione nella fattispecie, posto che nel giudizio definito con la sentenza n. 645 del 2004 non è stata accertata alcuna obbligazione risarcitoria di M..V. nei confronti Al..Sp. e G.O..S. , non potendosi in tal modo apprezzare alcun effetto riflesso del giudicato nei confronti dell’assicuratore del primo. Difatti, in detto giudizio unico attore ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. era V.M. e nessuna domanda (riconvenzionale) è stata proposta da Sp.Al. e G.O..S. nei suoi confronti; pertanto, non vi è stata – come non poteva esservi – alcuna condanna del V. e, dunque, nessun debito del medesimo è stato accertato e dichiarato nei confronti di Sp. /S. , là dove invece costoro sono stati condannati a risarcire il V. .
Dunque, il presupposto accertamento della corresponsabilità dei conducenti nella verificazione sinistro, ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., non può radicare alcuna obbligazione risarcitoria del V. e, con essa, quella dipendente del suo assicuratore, giacché detto accertamento ha avuto luogo e si giustifica unicamente ai fini della diminuzione del risarcimento dovuto dai convenuti nei confronti dell’attore, il quale, nel giudizio definito con la sentenza del 2004, ha assunto la veste soltanto di danneggiato e non già quella di danneggiante.
5.3. – È invece fondato il terzo motivo là dove censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la sentenza n. 645 del 2004, passata in giudicato, anche solo quale “elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale”.
Difatti, ribadito il principio secondo cui la preclusione di giudicato sull’accertamento di una situazione giuridica, ovvero sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, si muove di norma all’interno dell’ambito soggettivo segnato dall’art. 2 909 cod. civ. (tra le altre, Cass., 21 settembre 2007, n. 19492), occorre, però, rilevare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (ancora la citata Cass. n. 19492 del 2007; si veda anche Cass., 17 marzo 2005, n. 5763) – che la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”.
Alla luce del richiamato principio è chiaramente apprezzabile il vizio di omessa motivazione di cui è affetta la sentenza del Tribunale di Ancona, giacché il giudice del merito ha ritenuto di prescindere del tutto dall’apporto probatorio che la sentenza del 2004 avrebbe, in ipotesi, potuto fornire, adducendo che la stessa pronuncia non poteva svolgere, nel giudizio dinanzi a sé, alcun rilievo in considerazione del fatto che era stata emessa non anche nei confronti della RAS e che aveva ad oggetto un differente petitum, mancando, quindi, di apprezzare del tutto la sua efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale.
6. — In ragione dell’accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione (primo e terzo motivo, con rigetto del secondo), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione il quale si dovrà attenere ai suenunciati principi di diritto, riferiti all’efficacia del giudicato sulla posizione di corresponsabilità del V. nella causazione del sinistro (punto 5.1. che precede) e all’efficacia di elemento di prova (tra gli altri elementi probatori), nei confronti della RAS, della sentenza passata in giudicato (punto 5.3. che precede).
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
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