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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 8490 del 28 maggio 2012

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro della sussistenza dei requisiti di forma individuati dall’articolo 602 Codice Civile, occorrendo altresì l’accertamento della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrmonio per il tempo successivo al suo decesso.

Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Il problema della configurabilità oggettiva di una volontà testamentaria nelle espressioni adottate nella scrittura da esaminare prescinde anche dall’effettivo intento dell’autore della scrittura. Si intende, in altri termini, affermare che una volontà che non sia sostenuta da una espressione oggettivamente idonea, sulla base di sia pure minimali frecce semantiche, a rappresentare l’intento attuale di disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, e non già un mero progetto, non può assumere rilevanza giuridica.

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