Suprema Corte di Cassazione
Sezione II
sentenza n. 7321 del 24 febbraio 2012
1. Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Lecce ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di M.A. in ordine al reato previsto dall’art. 624 bis c.p. perchè il fatto non costituisce reato.
Ricorre il Procuratore della Repubblica contestando violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione (per contraddittorietà ed illogicità) avendo il giudice escluso la rilevanza penale del fatto – consistito nell’ingresso dell’imputato nell’appartamento di sua proprietà, ma locato alla parte offesa nel mentre era assente, impossessandosi di beni della stessa – sull’illogico rilievo che non vi sarebbe stato impossessamento di beni (ma mero spostamento degli stessi per apparecchiare l’immobile per l’uso di terze persone) come sarebbe dimostrato da alcune fotografie degli stessi depositate dall’imputato; con ciò violando il disposto dell’art. 425 c.p.p. che stabilisce la sentenza di proscioglimento solo quale esito dell’acclarata evidenza sulla insussistenza del reato.
Scopo dell’udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, e non già quello – profondamente diverso – di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Pertanto il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito.
L’assunto vale anche per l’evenienza, prevista dall’art. 425 c.p.p., comma 3, che gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è infatti l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere, tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostentare l’accusa in giudizio. In conclusione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo sulla base di un giudizio prognostico di ‘immutabilità’ del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonchè quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (Sez. 6^, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6^, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora). Il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, assume natura di sentenza solo perchè la valutazione. dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare;è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca.
Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Ma se tanto è vero, benchè la legge non operi riserva del ricorso alla ‘violazione di legge’, a fronte di prevista motivazione sommaria d’inidoneità degli elementi acquisiti per l’accusa in giudizio, il giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all’art. 192 c.p.p.. E’ in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi dell’ordinamento che vuole il giudice soggetto solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7). L’art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d’induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità dell’accusa.
Pertanto, l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la ‘sentenza di non luogo a procedere’, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.)- In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio (Cass., sez. 5, 13/02/2008. n. 14253; Rv. 23949).
In applicazione di questi principi, deve rilevarsi come il GIP sia caduto in evidenti illogicità nel qualificare la vicenda come penalisticamente irrilevante, essendo evidente che in pendenza di un rapporto locativo il proprietario dell’immobile non può – nemmeno sotto il profilo penale -legittimamente introdursi nello stesso senza il consenso e all’insaputa dell’inquilino, offrendolo a terzi; ed essendo non meno evidente che per escludere l’evenienza del furto perpetrato da detto proprietario e avente a oggetto beni dell’inquilino custoditi nell’appartamento non possa in alcun modo bastare una foto di detti beni esibita al giudice dall’imputato.
3. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
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