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Suprema Corte di Cassazione 

sezione II

sentenza n. 65 del 3 gennaio 2013

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. M. e G. B. venivano ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 30 del 2002 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como in relazione a causa in cui erano stati convenuti da F. V. per sentirli condannare a corrispondere ai minori L. e S. B. nipoti dei predetti, gli alimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.c..

Decisa la controversia l’Avv.to Michele Rocchetti, difensore dei M. — B. chiedeva al giudice della causa de qua la liquidazione dei diritti ed onorari maturati.
Con decreto del 20.6.2005 il Tribunale di Como — Sezione distaccata di Cantù, provvedeva a liquidare gli onorati, provvedimento cui seguiva successivo decreto del medesimo giudice che revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito del reddito.
Il provvedimento veniva impugnato ed il Presidente delegato del Tribunale di Como respingeva il reclamo condividendo le argomentazioni del primo giudice posto a fondamento della revoca del beneficio.
Ricorrono avverso il provvedimento C. M. e G. B., affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. L’intimata Agenzia delle Entrate non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 3, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e dell’art. 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la revoca del gratuito patrocinio debba operare a partire dall’anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003, giacché la revoca a mente dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002 ha effetto da momento dell’accertamento
A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi all’accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce l’art. 136 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 al fine di individuare il termine di decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all’adempimento della dichiarazione dell’I.R.P.E.F. nell’anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato ovvero, come rileva ii Tribunale remittente, nell’anno di imposta medesimo, precisando il preciso momento temporale da cui essi si producono”.
Premessa la idoneità del quesito di diritto a rappresentare una alternativa alla opzione interpretativa recepita dalla sentenza impugnata consistente nel ritenere un differente termine di decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, il ricorso è tuttavia infondato perché la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

A sua volta il D.P.R. n. 115 del 2002, sempre nell’art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente.
alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di
ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364) (v. nel senso di cui sopra, Cass. 11 novembre 2011 n. 23635).
Nessuna statuizione va pronunciata sulle spese processuale del giudizio di cassazione in difetto di costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 2 ottobre 2012.

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