multa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 1742 del 24 gennaio 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso del 26/5/2005 F.G. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 5/4/2005 dal Prefetto di Torino il quale aveva rigettato il ricorso in via amministrativa contro verbali di contestazione elevati il 2/8/2004 dalla Polizia Stradale e gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 340,20 a titolo di sanzione oltre spese. Il Prefetto di Torino si costituiva sostenendo la legittimità della propria ordinanza e la legittimità formale e sostanziale del verbale.
Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza del 15/12/2005 rigettava l’opposizione con riferimento alla carenza di motivazione e nel merito l’accoglieva limitatamente alla violazione di cui all’art. 143 commi 5 e 13 CdS riducendo l’importo dell’ingiunzione della somma corrispondente alla sanzione applicata per tale violazione, rigettandola per il resto.

Il GdP rilevava:
– che l’ordinanza – ingiunzione non era nulla per mancanza di motivazione perché le motivazioni erano state espresse in maniera chiara e inequivocabile e che la motivazione succinta non determinava nullità perché il diritto di difesa era comunque garantito dall’opposizione;
– che sussisteva la violazione dell’art. 141 3 comma CdS perché, in tempo di notte, ossia senza luce diurna (ore 4,42 del mattino) il soggetto sanzionato teneva una velocità di oltre 130 Km/h e presumibilmente intorno ai 180-190 Km/h, come desumibile dal fatto che la Polizia stradale che si era posta all’inseguimento della vettura aveva avuto difficoltà a raggiungerla nonostante la vettura viaggiasse ad una velocità che il tachimetro indicava in 180-190 Km/h, riuscendo a raggiungerla solo quando il conducente aveva rallentato dopo che la pattuglia aveva azionato il lampeggiatore;
– che sussisteva la violazione dell’art. 176 comma 2 lett. c CdS in quanto, come rilevato dai verbalizzanti e dagli stessi testimoniato, nell’affrontare le curve il conducente si spostava da destra a sinistra senza azionare l’indicatore direzionale.
F.G. popone ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, testualmente “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 203 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e degli artt. 22 e 23 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 art. 360 comma 1 punti 1 e 2 c.p.c. Motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria della decisione e manifesta illogicità art. 360 in punto 5 c.p.c.”.
Il ricorrente sostiene:
a) che il GdP, contraddicendosi, ha accolto il motivo di opposizione quanto alla violazione dell’art. 143 comma 5 e 13 CdS, ma non ha annullato l’ordinanza e invece ha rigettato l’opposizione;
b) che ai sensi dell’art. 23 L. n. 689/1981, in assenza di prova (perché la prova della velocità non può ritenersi tale in quanto il tachigrafo della Polizia poteva essere difettoso) avrebbe dovuto accogliere il ricorso.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato.
In ordine alla violazione dell’art. 203 CdS e dell’art. 22 L. n. 689/1981 nulla è dedotto.
Non sussistono né contraddittorietà e illogicità della motivazione né la violazione dell’art. 23 l. 689/1981 per non avere annullato l’ordinanza pur riconoscendo in parte fondata l’opposizione.
Dalla semplice lettura integrata della motivazione e del dispositivo della sentenza si evince con assoluta chiarezza che l’opposizione è stata rigettata “con riferimento alla carenza di motivazione dell’ordinanza” (così, testualmente a pagina 10 della sentenza) ed in coerenza, nel dispositivo dopo la formula “rigetta l’opposizione”, segue la statuizione di accoglimento parziale (”limitatamente alla violazione ex art. 143/5-13 CdS riducendo l’importo dell’ingiunzione prefettizia ad Euro 306,36?) dell’opposizione nel merito; nella sentenza è stato così reso del tutto evidente che la prima formula di rigetto è stata riferita al motivo riguardante la nullità dell’ordinanza per carenza di motivazione e che, nel merito, l’opposizione è stata accolta solo per la violazione dell’art. 143 CdS e rigettata per il resto.
La violazione dell’art. 23 L. 689/1981 e l’asserita assenza di prova delle violazioni per le quali è stata confermata l’ordinanza ingiunzione, costituisce una mera affermazione, contraddetta dalle risultanze probatorie indicate e valutate dal GdP; la censura è proposta sulla mera illazione per la quale il tachigrafo della Polizia potesse essere difettoso e potesse indicare una velocità difforme da quella reale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 204 CdS e dell’art. 97 Cost. e il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Prefetto non aveva motivato e che la motivazione era generica e non attinente ai vizi eccepiti con il ricorso al Prefetto e che quindi era erronea la motivazione secondo la quale la motivazione, seppur succinta sussisteva.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.
Per il GdP l’ordinanza prefettizia era motivata, ancorché succintamente e con una motivazione non meramente apparente e a questa conclusione egli giunge esaminando il contenuto dell’ordinanza nella quale erano stati richiamati per relationem i verbali di accertamento redatti dai verbalizzanti e nella quale si era rilevato che l’opponente non aveva prodotto “elementi formali o sostanziali che abbiano valenza giuridica alcuna”, e che le argomentazioni in ricorso non risultavano idonee a rimuovere l’effettività delle violazioni ascritte.
Pertanto si deve escludere che il GdP abbia omesso una propria motivazione sull’eccezione di carenza di motivazione dell’ordinanza prefettizia, ma, comunque, è assorbente osservare che l’eventuale difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione non assumerebbe rilievo alcuno.
Occorre al riguardo ricordare che alle Sezioni Unite di questa Corte era stata rimessa la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l’ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l’Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell’interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo.
Le sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide, per il quale i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, non determinano l’insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e pertanto sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. SSUU 28/1/2010 n. 1786).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, testualmente, “violazione e/o falsa applicazione del l’art. 141 commi 3 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e degli artt. 1 e 23 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 art. 360 comma 1 punti 1 e 2 c.p.c. Motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria della decisione e manifesta illogicità art. 360 c. 1 punto 5 c.p.c.”.
Il ricorrente sostiene che nel verbale di accertamento della violazione è scritto che il contravventore “in orario notturno circolava a velocità non particolarmente commisurata alle condizioni di visibilità e di traffico tanto da costituire pericolo per sé e per gli altri utenti”, ma gli stessi agenti accertatoti, sentiti come testi, avevano riferito che non v’era traffico e, quindi, la motivazione contenuta nel verbale era erronea e illogica; l’assenza di traffico comportava altresì l’impossibilità di costituire pericolo per gli altri utenti.
Queste censure, secondo il ricorrente, non sono state considerate dal GdP che si è limitato a ritenere sussistente l’infrazione perché era buio e perché la velocità superava i limiti imposti.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 141 comma 3 CdS prescrive al conducente di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
La legge, dunque, impone l’obbligo di tenere una velocità prudenziale, indipendentemente dai limiti di velocità e dall’intensità del traffico veicolare e configura un illecito amministrativo di pericolo. La stessa Corte Costituzionale e questa Corte di Cassazione hanno ritenuto che la prescrizione, ancorché affidata ad una norma “elastica” che impone un generico dovere di prudenza non viola il diritto di difesa e neppure l’art. 25 Cost. (v. Corte Cost. Ord 504 del 1987; sent n. 255 del 1994; Corte Cost. Crd. 31/5/2005 n. 218; Cass. 17/7/2003 n. 11182).
Ciò premesso, risulta adeguata la motivazione del GdP e del tutto insussistente la dedotta violazione degli artt. 1 e 23 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 e 141 commi 3 e 8 CdS perché l’obbligo di condurre il veicolo a velocità prudenziale è stato violato indipendentemente dalla circostanza che in quel momento sulla strada non vi fosse traffico veicolare. Infatti, è stato accertato, con congrua motivazione (desunta dalla velocità di inseguimento della pattuglia della polizia che, malgrado una velocità di circa 180 Km/h non riusciva a raggiungere l’autovettura condotta dal F. ), una velocità ragionevolmente non inferiore ai 130 Km/h, tenuta in orario notturno (ossia in una situazione contemplata dall’art. 141 comma 3 CdS). 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, testualmente “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 commi 2 lett. c e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e degli artt. 1 e 23 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 art. 360 comma 1 punti 1 e 2 c.p.c., Motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria della decisione e manifesta illogicità art. 360 c.l punto 5 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che, contraddittoriamente, gli era stata contestata sia la violazione dell’obbligo di impegnare la corsia di destra che era libera sia il cambio di corsia senza previa segnalazione e che pertanto la contestazione sarebbe contraddittoria; sostiene inoltre che non era tenuto a segnalare il cambio di corsia in assenza di traffico.
4.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto le due condotte, ancorché non sia stato ritenuto sufficientemente provata la violazione dell’obbligo di tenere la destra, non sono incompatibili, posto che, come riferito dal teste R. (v. alla tredicesima pagina del ricorso) le cui dichiarazioni sono state trascritte nello stesso ricorso, il F. teneva il centro della carreggiata e quando affrontava le curve si portava sulla corsia interna (in sostanza, “tagliava” la curva) secondo il tipo di curva e senza segnalazione.
Parimenti infondato è l’ulteriore argomento per il quale non sorgerebbe l’obbligo di segnalazione in assenza di traffico, mancando un utente della strada al quale segnalare il cambio di direzione: l’auto del F. era seguita dall’auto dei verbalizzanti i quali hanno potuto notare che i cambi di corsia avvenivano senza segnalazione; quindi almeno un conducente (non rileva che fosse un civile o un agente di PS) al quale doveva essere segnalato il cambio di destinazione sicuramente esisteva e tanto basta per ritenere integrato l’illecito amministrativo contestato.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione e di manifesta illogicità sostenendo che nonostante fosse stato eccepito e sussistesse un palese vizio di eccesso di potere da parte dei verbalizzanti il cui intento era quello di infliggere la decurtazione del maggior numero di punti possibile, tale eccezione non era stata presa in considerazione del GdP, mancando una motivazione al riguardo, così come non era motivata la compensazione delle spese.
5.1 Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare (sotto il profilo della legittimità), al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di accertamento della violazione delle norme del CdS non è un atto discrezionale, ma un accertamento che è sottoposto al controllo giurisdizionale volto a stabilire se le condotte contestate esistono (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona), a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa configurarsi un eccesso di potere; pertanto l’eccezione di sviamento di potere rispetto al verbale di accertamento costituiva una eccezione addirittura inammissibile, oltre che infondata in fatto.
Infatti, il dedotto sviamento di potere aveva quale suo presupposto di fatto l’esistenza di vizi o irregolarità del verbale di accertamento delle violazione che invece sono stati esclusi con la conferma quasi integrale delle contestazioni salvo che per la contravvenzione per la violazione dell’obbligo di percorrere la corsia più libera a destra che è stata esclusa solo per la mancanza di una prova sufficiente. Pertanto, accertata la legittimità e, anzi, la doverosità delle contestazioni dei verbalizzanti non occorreva aggiungere altro per escludere l’ipotizzato abuso; analoghe ragioni valgono per la residua contestazione di violazione dell’obbligo di percorrere la corsia di destra in quanto non è stata accertata l’insussistenza della condotta, ma l’insussistenza di una prova sufficiente che quella condotta fosse stata effettivamente tenuta.
Le ragioni della compensazione delle spese sono chiaramente desumibili dalla motivazione della sentenza con la quale si da atto (v. pag. 10 della sentenza) che l’opposizione è accolta solo in minima parte.
6. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Ufficio Territoriale del Governo di Torino in persona del Prefetto pro tempore le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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