Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza n. 10991 del 8 marzo 2013
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, che, in data 15 giugno 2010, aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole dell’appropriazione indebita aggravata di una autovettura Mercedes S 500 tg. (…), di proprietà della società N a r.l., che gli era stata noleggiata (commessa in Trento nel maggio 2007), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con l’ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – <<vizio motivazionale ex art. 606 lett. B) e C) c.p.p. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E) c.p.p., in ordine alla mancata titolarità della legittimazione a proporre la querela in capo alla N s.r.l.>> (lamentando che l’autovettura in questione non appartenesse a detta s.r.l., ma alla M. s.p.a. Italia, che non aveva presentato querela);
II – <<vizio motivazionale ex art. 606 lett. B) e C) c.p.p. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E) c.p.p., in ordine alla qualificazione del tipo contrattuale ed in ordine alla sussistenza della contestata aggravante>> di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (lamentando che, nella specie, fosse intercorso tra le parti un contratto di leasing con conseguente impossibilità di configurare la predetta aggravante, la cui contestazione era comunque di per sé errata).
Ha chiesto conclusivamente di annullare o riformare l’impugnata sentenza.
All’odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va, per esigenze di ordine logico-giuridico, esaminato preliminarmente il secondo motivo.
Questa Corte Suprema ha da tempo chiarito che l’abuso di prestazione d’opera, di cui si compone la relativa circostanza aggravante comune di cui all’art. 61, comma primo, n. 11, c.p., deve avere ad oggetto un obbligo di facere (così, da ultimo, Sez. II, n. 6947 del 21 gennaio 2010, Donati, rv. 246484).
Si è, pertanto, ritenuto che la predetta circostanza aggravante non sia configurabile nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria: nel contratto di locazione finanziaria, infatti, non è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, poiché oggetto del negozio è l’utilizzazione del bene concesso verso un canone, e l’obbligo dell’accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria, che non può caratterizzare o modificare l’essenza del contratto (così, da ultimo, Sez. II, n. 28145 del 4 giugno 2008, Russolillo, rv. 242703; conforme, Sez. II, n. 12367 del 5 luglio 1994, P.M. in proc. Lotti, rv. 199976).
Diversamente, il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore, è disciplinato dalla normativa sulla locazione, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1590, comma secondo, cod. civ., in mancanza di diversa descrizione si presume che la cosa sia stata locata in buono stato di manutenzione, e nel medesimo stato il conduttore ha l’obbligo di restituirla al locatore, ai sensi del primo comma della stessa norma (Cass. civ., sez. III, n. 378 del 15 gennaio 2002, rv. 551567).
I due contratti vanno, pertanto, nettamente distinti, in quanto nell’ambito del solo contratto di noleggio è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevola la commissione del reato, poiché oggetto del negozio è pur sempre l’utilizzazione del bene concesso verso un canone, come nella locazione finanziaria o leasing, ma con obbligo dell’accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione, che in questo caso costituisce una prestazione non meramente accessoria, ma che certamente caratterizza l’essenza del contratto.
1.1. Ciò premesso, nel caso di specie risulta che il contratto di noleggio a lungo termine (due anni) stipulato inter partes prevedesse a carico dell’odierno ricorrente l’obbligo di restituzione (lo afferma il giudice di primo grado, lo riconosce la sentenza di appello, non lo contesta specificamente neanche lo stesso ricorrente, che a ben vedere nulla oppone – se non il riferimento a precedenti giurisprudenziali noti, ma inerenti a diverso tipo contrattuale – alla unica considerazione che i giudici del merito avevano ritenuto di decisiva rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del contratto in questione, ovvero l’esistenza di un obbligo non meramente eventuale ed accessorio di restituzione dell’autovettura in questione).
1.2. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: <<E’ configurabile la circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene noleggiato, poiché il contratto di noleggio è disciplinato dalla normativa sulla locazione e, pertanto, ai sensi dell’art. 1590 cod. civ., il conduttore ha l’obbligo di restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione e nel medesimo stato al locatore; detto obbligo di facere caratterizza il contratto, non costituendo – come, al contrario, accade nel contratto di leasing – prestazione meramente accessoria ed eventuale>>.
1.3. Alla luce di tale premessa, appare evidente che il primo motivo è assorbito dal rigetto del secondo motivo, poiché, in virtù della corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo, n. 11 c.p., il reato era procedibile di ufficio.
2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 6 dicembre 2012
Leave a Reply