La massima

Per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa impugnazione non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 22 marzo 2012, n. 4592

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.7.2002, resa nei confronti di A.V. e di A. e R.S., quali eredi dell’attore, R.L., deceduto nelle more del giudizio, il Tribunale di Salerno dichiarava il diritto d’uso di parte attrice su di un fabbricato e sulla relativa aia appartenenti a P.M., ai fini, rispettivamente, dell’attività di panificazione e di trebbiatura, rigettando, nel contempo, la domanda riconvenzionale della P. volta a far dichiarare estinta per prescrizione la servitù inerente all’attività di trebbiatura.

Tale sentenza, impugnata da entrambe le parti – in via principale dalla P. e in via incidentale dagli eredi di L. R., affinchè fosse accolta anche la domanda di accertamento degli ostacoli che, sostenevano, la convenuta aveva frapposto all’accesso ai ridetti fondi – era riformata dalla Corte d’appello di Salerno.

Nell’accogliere l’impugnazione principale e rigettare quella incidentale, la Corte salernitana, ritenuto che gli appelli incrociati imponessero il riesame di tutti i punti valutati dal giudice di primo grado; riqualificato il diritto vantato dalla parte attrice come diritto personale, e non già reale, di uso, per difetto del requisito di inerenza ad un fondo; e interpretato coerentemente a ciò il titolo d’acquisto della parte attrice, come diretto soltanto ad attribuire a R.L. un diritto personale di utilizzazione dei beni ivi indicati, non trasmissibile mortis causa, dichiarava che sull’aia di proprietà di P.M. gli eredi di R.L. non avevano alcun diritto di godimento.

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono A.V. e A. e R.S., formulando un solo motivo d’annullamento, illustrato da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la nullità del procedimento (rectius, della sentenza) per violazione dell’art.112 c.p.c., per il vizio di ultra ed extrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che P.M. nell’impugnare la sentenza di primo grado si era limitata a chiedere l’accertamento dell’estinzione per prescrizione del diritto già spettante a R.L. di effettuare operazioni di trebbiatura sull’aia di sua proprietà, senza contestarne la qualificazione giuridica ex art. 1021 c.c. data dal Tribunale, e sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato interno.

Per contro, la Corte d’appello, violando il principio del tantum devolutum quantum appellatum, ha integralmente riformato la sentenza impugnata affermando che gli A. – R. non hanno alcun diritto di godimento sui beni oggetto di controversia. Così decidendo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel duplice errore di rimettere in discussione il diritto d’uso sul forno, nonostante il relativo giudicato interno, e di dichiarare inesistente un diritto in capo ai sigg.ri A. e R., i quali, in realtà, si erano costituiti in giudizio nella qualità di eredi dell’attore, originario titolare, senza reclamare per se stessi alcun diritto, proseguendo il giudizio al solo fine di accertare il diritto d’uso del loro dante causa, fino alla data del suo decesso. In tal modo, la Corte salernitana, accertando negativamente l’esistenza di diritti personali degli eredi dell’attore, ha statuito su di una domanda che non era stata proposta in alcuno dei due gradi del giudizio.

2. – Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa impugnazione non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass. nn. 17745/05 e 18736/03).

2.1. – Nel caso che qui ne occupa, a tacere del fatto che la Corte d’appello (nonostante la motivazione possa far supporre un decisum più ampio) ha ad ogni modo accertato l’inesistenza del solo diritto di godimento sull’aia, senza nulla statuire sull’uso del forno (v. dispositivo, in cui si dichiara l’inesistenza di diritti di godimento sulla sola aia di proprietà P.), va osservato che non solo il diritto personale, ma anche il diritto reale d’uso, alla cui (ri)affermazione in sede di merito mira il ricorso, si estingue per morte dell’usuario. Tale diritto, infatti, non è trasmissibile mortis causa, atteso che per il rinvio contenuto nell’art. 1026 c.c. ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’usufrutto, tra le quale deve senz’altro annoverarsi l’art. 979 c.c., in base al quale la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

Pertanto, estintosi con la morte di R.L. il diritto d’uso (personale o reale che fosse) fatto valere in giudizio, il che ha determinato per ciò solo le condizioni oggettive (non anche quelle soggettive) della cessazione della materia del contendere, nessuna utilità concreta gli eredi dell’attore potrebbero trarre da una correzione della motivazione della sentenza impugnata, neppure sotto il profilo delle spese di giudizio, nella specie interamente compensate dalla Corte territoriale, essendo la relativa statuizione ormai irretrattabile in difetto di una censura ad hoc volta ad ottenere un regolamento diverso sulla base della soccombenza virtuale.

3. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

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