Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 17 marzo 2015, n. 5300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NUZZO Laurenza – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.M., + ALTRI OMESSI
rappresentati e difesi, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Moscioni Anna
Rita, elettivamente domiciliati in Roma, via Acquedotto Paolo n. 22,
presso Marinelli Biagio;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia, depositato in
data 19 settembre 2013 (R.G. n. 1611/2010 V.G.);
Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4
dicembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato ——-;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 1 luglio 2010, A.M., + ALTRI OMESSI chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato in data 29 novembre 2001 e definito con sentenza depositata il 19 dicembre 2008;
che la Corte d’appello, con decreto depositato il 19 settembre 2013, rigettava la domanda rilevando che i ricorrenti, ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, avevano chiesto che il loro diritto all’iscrizione ENPAS decorresse dalla data in cui prestarono servizio come volontari in ferma prolungata e rafferma o come sottufficiali di complemento e non, come avvenne, dalla data di transito al servizio permanente effettivo, e che, secondo quanto affermato dal TAR nella richiamata sentenza del 2008, non avevano in alcun modo specificato la propria posizione, rendendo inevitabile la dichiarazione di inammissibilità della domanda, con conseguente affermazione della insussistenza di alcun patema d’animo;
che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di un motivo;
che il Ministero dell’economia e delle finanze giustizia ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando, da un lato, che in linea di principio il pregiudizio morale, e il correlativo indennizzo, vanno riconosciuti allorquando si sia verificata la violazione della ragionevole durata del processo, a meno che non ricorrano condizioni particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato sofferto; dall’altro, che l’esito del giudizio presupposto è normalmente irrilevante ai fini della proponibilità e della fondatezza della domanda di equa riparazione, salvo il caso in cui risulti provata la temerarietà della domanda, e potendo l’esito del giudizio presupposto incidere, al più, sulla determinazione dell’indennizzo;
che, proseguono i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la evidente inammissibilità della domanda dinnanzi al giudice amministrativo avrebbe dovuto comportare una più sollecita definizione del giudizio presupposto;
che il ricorso è fondato;
che, invero, come esattamente ricordato dai ricorrenti, nella giurisprudenza di questa Corte è saldamente affermato il principio per cui in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia manifestamente infondata (Cass. n. 2123 del 2013; Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 2SS9S del 2008);
che, nella specie, la Corte d’appello ha individuato la prova della necessaria consapevolezza, da parte dei ricorrenti, della manifesta infondatezza della domanda dal rilievo che il TAR aveva definito il giudizio presupposto con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, formulata sul rilievo della mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti posti a fondamento della domanda;
che l’elemento evidenziato non vale a connotare la domanda dei ricorrenti nei termini che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentono di escludere la sussistenza di alcun patema d’animo, in considerazione della consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa azionata se non della sua arbitrarietà; e ciò tanto più perchè il rilevato deficit dell’atto introduttivo, in quanto riferibile alla tecnica di redazione dell’atto, sfugge alla possibilità di controllo della parte rappresentata e non è, in quanto tale, idoneo ad escludere l’ansia da attesa per la decisione;
che il ricorso va quindi accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia perchè, in diversa composizione, provveda a nuovo esame della domanda di equa riparazione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015
Leave a Reply