Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 9 marzo 2015, n. 9949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;
c/
IGNOTI;
avverso l’ordinanza n. 889/2013 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del 20/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio sull’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Chieti ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da (OMISSIS) alla richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 2600/12 RGNR. Ricorre la persona offesa lamentando che il GIP abbia ritenuto inammissibile l’opposizione alla archiviazione de plano ma errando sulla mancanza di pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive indicate dalla parte offesa, indagini sicuramente utili, secondo il ricorrente, ai fini del processo. Il PG ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
E’ noto, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione e’ ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio; e che cio’ determina, tra l’altro, il dovere del GIP di argomentare sulla irrilevanza dei nuovi temi di indagine prospettati dalla parte offesa. (Cass. Sez. 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 23358). Nel caso di specie, il decreto del gip, pur affermando in premessa che compito del giudice di merito e’ di verificare se le indagini suppletive richieste dalla persona offesa si pongano rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini preliminari in rapporto di strumentante, attesi i profili della pertinenza e della rilevanza (intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l’idoneita’ della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attivita’ compiuta dal PM), ha argomentato che le indagini prospettate non sarebbero idonee ad incidere sui risultati istruttori gia’ raggiunti. Nel caso di specie, argomenta il gip, si tratterebbe di verificare se la vincita validata dal sistema di gioco nella ricevitoria (OMISSIS) di (OMISSIS) in cui si era recata la persona offesa sia dipesa o meno da un “baco” insito nel sistema software che supporta il gioco. La persona offesa propone accertamenti, anche tramite l’espletamento di una consulenza tecnica, sul terminale presso la ricevitoria in cui venne eseguita la giocata. Il gip ha ritenuto la superfluita’ di tali mezzi istruttori affermando che da accertamenti svolti di concerto con l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarebbe emersa la vera ragione di tale anomalia, come dovuta ad un difetto del sistema a livello nazionale e non autonomamente ingeneratosi nel terminale della ricevitoria in questione.
Cosi’ ragionando, il gip nega illogicamente rilevanza ad un accertamento sicuramente, al contrario, rilevante: svolgendo una prognosi negativa sull’esito della prova richiesta in ragione di acquisizioni diverse e anche contrarie, frutto di accertamenti di cui la persona offesa chiedeva, evidentemente, la verifica in contraddittorio attraverso l’espletamento di indagini ulteriori.
L’impugnazione deve pertanto essere accolta; per conseguenza, il decreto deve essere annullato senza rinvio.
E’ noto, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione e’ ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio; e che cio’ determina, tra l’altro, il dovere del GIP di argomentare sulla irrilevanza dei nuovi temi di indagine prospettati dalla parte offesa. (Cass. Sez. 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 23358). Nel caso di specie, il decreto del gip, pur affermando in premessa che compito del giudice di merito e’ di verificare se le indagini suppletive richieste dalla persona offesa si pongano rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini preliminari in rapporto di strumentante, attesi i profili della pertinenza e della rilevanza (intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l’idoneita’ della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attivita’ compiuta dal PM), ha argomentato che le indagini prospettate non sarebbero idonee ad incidere sui risultati istruttori gia’ raggiunti. Nel caso di specie, argomenta il gip, si tratterebbe di verificare se la vincita validata dal sistema di gioco nella ricevitoria (OMISSIS) di (OMISSIS) in cui si era recata la persona offesa sia dipesa o meno da un “baco” insito nel sistema software che supporta il gioco. La persona offesa propone accertamenti, anche tramite l’espletamento di una consulenza tecnica, sul terminale presso la ricevitoria in cui venne eseguita la giocata. Il gip ha ritenuto la superfluita’ di tali mezzi istruttori affermando che da accertamenti svolti di concerto con l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarebbe emersa la vera ragione di tale anomalia, come dovuta ad un difetto del sistema a livello nazionale e non autonomamente ingeneratosi nel terminale della ricevitoria in questione.
Cosi’ ragionando, il gip nega illogicamente rilevanza ad un accertamento sicuramente, al contrario, rilevante: svolgendo una prognosi negativa sull’esito della prova richiesta in ragione di acquisizioni diverse e anche contrarie, frutto di accertamenti di cui la persona offesa chiedeva, evidentemente, la verifica in contraddittorio attraverso l’espletamento di indagini ulteriori.
L’impugnazione deve pertanto essere accolta; per conseguenza, il decreto deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso
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