Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 9 giugno 2014, n. 12959
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11-17 luglio 1997, la Provincia di Teramo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la società RO.IM.CO. s.r.l. con sede in (omissis) , la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l. in liquidazione, con sede in (omissis) , la società Temech Industrie s.r.l. con sede in (..), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché G.L. e C.T.U. chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento dell’onere modale di cui all’atto di donazione 30 novembre 1973 per Notaio Zaffagnini, fosse dichiarata la risoluzione di detto contratto di donazione con retrocessione del bene donato in favore di essa Provincia e condanna della RO.IM.CO. s.r.l. al rilascio del bene medesimo. Esponeva l’amministrazione provinciale:
in data 23.1.1963, con atto per Notaio Franchi, aveva acquistato dall’Azienda Agricola F.lli B. un appezza-mento di terreno, sito in (omissis) , della estensione di mq. 62.000, da destinare ad insediamenti industriali;
in data 30.11.1973, con atto per notaio Zaffagnini, aveva donato parte di detto appezzamento di terreno, con sovrastante vetusto fabbricato rurale, alla società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l.,alle seguenti condizioni:
a) realizzare, nel termine di un anno dalla donazione, sull’area donata, un opificio tecnicamente organizzato per la lavorazione di materie plastiche;
b) non destinare l’area donata a scopi diversi da quelli della costruzione di detto opificio, scopo precipuo della donazione fatta;
c) occupare, con la costruzione, una superficie minima di mq. 1.000 ed impegnare nell’opificio n. 10 unità lavorative e n. 2 impiegati;
d) non alienare, cedere in uso, locare, mutare la destinazione dell’immobile locato, costituire servitù e fare qual-siasi atto non destinato o posto in essere al fine della realizzazione dell’opera prevista come motivo della donazione stessa;
e) ove, nel predetto termine di un anno, non fosse stata realizzata l’opera o fosse intervenuto un mutamento della destinazione dell’area, la donazione sarebbe stata revocata con conseguente retrocessione del bene nella piena disponibilità della P.A. donante;
nel 1981 era stato instaurato un procedimento penale a carico di D.G.M. , amministratore unico e legale rappresentante della società donataria, per i reati di cui agli artt. 81-640 e 110 c.p., ai danni di esso ente provinciale che, nel contempo, si costituiva parte civile in tale giudizio;
nei confronti dell’imputato, condannato in primo grado, era stata emessa, in data 28.2.1986, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata;
con atto per Notaio Zaffagnini 15.12.1988, il D.G. , nella qualità di liquidatore della società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l., aveva venduto l’area oggetto della donazione modale alla moglie G.L. la quale aveva dichiarato, nell’atto stesso, di essere a conoscenza degli obblighi contenuti nell’atto del 30.11.1973;
in data 3.7.1989, con atto per Notaio Zaffagnini, la G. aveva rivenduto detto immobile a C.T. il quale, a sua volta, in data 2.12.1991, con atto per Notaio De Galitis, lo aveva ceduto alla società Temech Industrie s.r.l. di cui era amministratore; in data 17.2.1994, con atto per Notaio De Galitis, la Temech Industrie s.r.l. aveva trasferito l’area oggetto della donazione modale alla RO.IM.CO, s.r.l. che, nel 1994, aveva iniziato ad eseguire lavori di ristrutturazione ed ampliamento per realizzarvi una villa;
con ricorso del 17.10.1995, ex art. 700 c.p.c., l’amministrazione provinciale di Teramo aveva avanzato richiesta di misura cautelare per la sospensione immediata di detti lavori, richiesta che era stata disattesa.
Assumeva l’ente provinciale che tutti gli atti di compravendita citati erano stati posti in essere in violazione e degli impegni assunti con la donazione del 30.11.1973 sicché la RO.IM.CO ed i precedenti titolari del bene donato non potevano sottrarsi alla retrocessione dello stesso. Si costituiva in giudizio solo la società RO.IM.CO. s.r.l.,contumaci gli altri convenuti, eccependo l’improponibilità e/o inammissibilità dell’azione per intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato, avendo la Provincia (che fin dal 30 novembre 1974 avrebbe potuto far valere il diritto ad ottenere la retrocessione dell’immobile) omesso di esercitare l’azione di risoluzione, reagendo per la prima volta con il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 17.1.1995.
In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda proposta dall’ente provinciale, sostenendo di aver realizzato l’opificio industriale, realizzando la finalità occupazionale prevista nell’atto di donazione; in via ulteriormente gradata, chiedeva che l’eventuale retrocessione del bene fosse subordinata al rimborso, di parte dell’ente provinciale, delle somme pagate da essa convenuta per l’acquisto del terreno e la realizzazione delle opere.
Con sentenza del 23.10.2001 il Tribunale di Teramo rigettava l’eccezione di prescrizione avanzata dalla RO.IM.CO. s.r.l. ed, in accoglimento della domanda proposta dalla Provincia di Teramo, dichiarava risolto il contratto di donazione 30.11.73 per Notaio Zaffagnini, condannando la RO.IM.CO. s.r.l. alla retrocessione del bene oggetto del contratto stesso, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione la società RO.IM.CO. proponeva appello cui resisteva l’amministrazione provinciale di Teramo. Con sentenza depositata il 22.8.2007 la Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito che “innovativamente” la RO.IM.CO.s.r.l. aveva opposto il difetto della propria legittimazione passiva, trattandosi di verificare la fondatezza nel merito della domanda di controparte; la società stessa, peraltro, in virtù di quanto risultante dagli atti di trasferimento del bene, era da ritenersi pienamente consapevole del vincolo obbligatorio gravante su di esso e dei previsti effetti risolutori dell’attribuzione patrimoniale gratuita e non poteva, perciò avvalersi, ex art. 2652 n. 1 c.c., quale terzo acquirente non in buona fede, dell’inopponibilità della domanda giudiziale,posto che l’atto di acquisto 17.2. 1994, trascritto il 23 febbraio seguente, era successivo alla trascrizione dell’onere di cui al rogito Zaffagnini del 30.11.1973; riteneva infondata l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di risoluzione e restituzione del bene donato per inadempimento dell’onere, “dal momento che i fatti che avevano determinato l’inadempimento erano stati oggetto di accertamento penale nei confronti del D.G. ; inoltre alla costituzione di parte civile(nell’aprile 1984) dell’amministrazione provinciale, nel giudizio per truffa contrattuale aggravata (per aver fatto apparire fittiziamente l’avvenuto adempimento dell’onere gravante sull’immobile donato) a carico del legale rappresentante (D.G. ) della società donataria, doveva attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione fino alla data della sentenza penale di condanna 16.4.1984, emessa in primo grado; il ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato alla società RO.IM.CO. costituiva ulteriore atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società appellante, divenuta nel frattempo proprietaria del bene; peraltro, l’assunto della stessa di avere adempiuto agli obblighi previsti dal contratto di donazione, con la realizzazione dell’opificio industriale, era sfornito di prova, risultando, anzi, dagli atti che era stata costruita una villa; l’azione di arricchimento indebito proposta con l’atto di appello (a pag. 22) era inammissibile, ex all’art. 345 c.p.c. oltreché infondata, per difetto di prova sulle condizioni previste dall’art. 2041 c.c..
Per la cassazione di tale sentenza la RO.IM.CO, s.r.l. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Teramo, in persona del Presidente e legale rappresentante.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 793 u.co – 1458, 2 co. e 2652, 1 co. c.c., nonché dell’art. 111 u.co. c.p.c. per mancata applicazione del principio secondo cui l’accoglimento della domanda, ex art. 793, u. co. c.c., non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede del terzo acquirente; nella specie la domanda di risoluzione ex art. 793 u.co c.c., avanzata dall’Amministrazione provinciale nei confronti del suo diretto contraente (società B.M. Bottonificio del Mezzogiono s.r.l.), di natura personale e con effetti meramente obbligatori, era stata trascritta successivamente alla trascrizione dell’atto di acquisto di essa ricorrente e la decisione impugnata non poteva, quindi, pregiudicare il diritto di proprietà della RO.IM.CO. sul bene già oggetto della donazione modale tra l’Amministrazione Provinciale e la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 793.u.co. – 2934, 1 co. – 2995 – 2943, 1 e 2 co. – 2945 – 2946 c.c. nonché dell’art. 185 c.p. (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa) e degli artt. 3 – 22 – 24 93, 1 co. C. e 94, u.co c.p.p.; la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione decennale a decorrere dall’inadempimento dell’onere della donazione (30.11.1974), ossia dalla scadenza del termine annuale contrattualmente previsto per l’adempimento dell’onere stesso (costruzione opificio industriale), avuto riguardo alle deliberazioni del settembre 1982 e del febbraio 1986 (recte 1982), relative al conferimento dell’incarico professionale da parte della Provincia di Teramo per la costituzione di parte civile( nell’aprile 1984) nel processo penale a carico del legale rappresentante, D.G. , della società donataria, non tenendo conto che, in sede penale, poteva essere proposta, ex art. 185 c.p., solo la domanda diretta al conseguimento del risarcimento dei danni derivati dal reato; la costituzione di parte civile non sottraeva, quindi, al giudice civile le azioni di risoluzione contrattuale e quelle accessorie sicché l’efficacia interruttiva di tale atto era limitata alla pretesa risarcitoria conseguente all’illecito penale, non potendo essere estesa alle pretese derivanti dall’inadempimento contrattuale, fatto valere con la domanda di risoluzione del contratto di donazione; peraltro le deliberazioni del settembre 1982 e del febbraio 1986, richiamate dal Giudice di Appello, quali atti amministrativi non ricettizi, non potevano essere valutati alla stregua di un atto di costituzione in mora,difettando il requisito della intimazione di adempimento, né potevano equipararsi ad una domanda giudiziale “atteso che le stesse costituivano solo il presupposto tecnico-giuridico della domanda giudiziale.
3) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., laddove la Corte di merito aveva affermato che la risoluzione del contratto di donazione tra l’Amministrazione Provinciale e la donataria Bottonificio del Mezzogiorno rendeva inefficaci anche i successivi atti di compravendita con conseguente obbligo della RO.IM.CO. di retrocessione del bene immobile, non considerando la mancanza di una domanda diretta alla declaratoria di inefficacia degli atti di vendita successivi alla stipulazione dell’atto di donazione del 30.11.1973.
La censura si conclude con il quesito: “dica l’Ecc.ma Corte che la domanda di risoluzione ex art. 793 c.c. e quella accessoria e consequenziale di retrocessione del bene donato, promossa dal donante, nei confronti del donatario, per inadempimento dell’onere, non può travolgere i diritti reali anteriormente acquisiti dal terzo sul medesimo bene, in assenza di specifica domanda preordinata alla declaratoria di inefficacia del proprio titolo di acquisto e/o di proprietà”;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul seguente fatto decisivo: “al momento dell’acquisto dell’immobile, con atto per notar De Galitis del 17.2.1994, dopo oltre venti anni dalla donazione effettuata il 30.11.1973, non risultavano iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione dell’ipoteca giudiziale in favore della Banca Sella e precedentemente la Provincia di Teramo, con deliberazione di Giunta n. 850 del 6.7.1976, aveva dato formalmente atto dell’assolvimento dell’onere trascritto ordinando la restituzione della cauzione in favore della donataria”;
erroneamente, quindi, la Corte di merito aveva escluso la buona fede della RO.IM.CO. s.r.l. in quanto a conoscenza del vincolo sul bene oggetto dell’atto di donazio-ne^ avendo omesso di considerare che: a) “la trascrizione della donazione non aveva trasformato l’obbligazione modale in obbligazione propter rem, ragion per cui l’appellante, prima dell’acquisto, avrebbe dovuto accertare solo se fosse stata trascritta la domanda di risoluzione ex art. 793 u.co. c.c.”; in difetto di tale trascrizione, gli effetti della risoluzione non potevano pregiudicare, ex art. 1458, 2 co. c.c., i diritti immobiliari acquistati dai terzi acquirenti che avevano trascritto l’atto di acquisto anteriormente alla domanda di risoluzione ex art. 2652 n. 1 c.c.;
b) al momento dell’acquisto, con atto 17.2.94, erano trascorsi più di venti anni dalla donazione, in data 30.11.1973, del bene controverso, senza che mai fossero stati posti in essere e resi pubblici atti diretti a conseguirne la risoluzione contrattuale e la retrocessione del bene per inadempimento dell’onere, risultando, anzi, che il donante, con deliberazione di giunta del 6.7.76, aveva dato atto dell’assolvimento dell’onere da parte del donatario, autorizzando la restituzione della cauzione a suo tempo prestata a garanzia dell’assolvimento dell’onere; ne conseguiva che, al momento dell’acquisto dell’immobile, da parte della RO.IM.CO(17.2.1994), l’onere previsto nell’atto di donazione non era più in essere e che, la Corte di appello, ove avesse valutato i motivi di appello su tali circostanze, avrebbe dovuto riconoscere la buona fede dell’appellante,escludendo l’opponibilità ad essa della domanda di risoluzione del contratto di donazione e di retrocessione del bene immobile.
Con riferimento alla prima censura viene formulato il seguente quesito di diritto:”dica codesta Ecc.ma Corte che la trascrizione della donazione modale non vale a modificare il diritto di credito che da esso deriva in diritto sulla cosa e che, in coerenza con tale regola, l’assolvimento dell’onere (di cui all’art. 2652, 1 comma cpv. c.p.c.) della trascrizione delle domande di risoluzione per inadempimento del modus, comporta che le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, indipendentemente dallo stato di buona o malafede del terzo acquirente”.
La censura sottesa a tale quesito è fondata.
Secondo il combinato disposto degli artt. 1458, 2 co. c.c., e 2652, 1 co. c.c., i terzi fanno salvi i propri acquisti immobiliari se hanno trascritto i relativi atti prima della trascrizione delle domande di cui all’art. 2652 co. 1 c.c., indipendentemente dalla situazione di buona o malafede di chi invoca gli effetti della pubblicità derivanti dalla trascrizione di dette domande (Cass. n. 383/95). In particolare, l’art. 2652 c.c. non distingue tra terzi in buona o mala fede, posto che la funzione fondamentale della trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, é quella di tutelare gli interessi dei terzi, talché l’inosservanza della formalità stessa, nei casi in cui è prevista dalla legge, assume rilevanza giuridica esclusivamente nei loro confronti, dovendosi configurare la trascrizione suddetta, in conformità alla giurisprudenza in materia di questa Corte, come, una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell’accoglimento della domanda, stante la retroattività di tali effetti al momento della trascrizione, con la conseguenza che solo ove il terzo ritardi la trascrizione del proprio atto di acquisto, sia pure risultante da un atto pubblico, dovrà subire le conseguenze dell’eventuale accoglimento della domanda trascritta anteriormente.
La trascrizione della domanda giudiziale, ex art. 2652 c.c., si ricollega, del resto, al principio fissato dall’art. 111 c.p.c., disciplinante la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente a chi esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare dall’originario dante causa nelle more del giudizio; è irrilevante, quindi, tenuto conto che gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale, il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio oggetto della domanda (Cass. n. 794/99; n. 1155/2002).
Peraltro, ai fini della salvezza dei diritti dei terzi, la norma di cui all’art. 2652 c.c. ha previsto espressamente ed in casi tassativi( come nelle ipotesi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 9 dell’art. 2652, 1 comma, c.c.), oltre all’anteriorità della trascrizione” (rispetto alla domanda giudiziale) del loro atto di acquisto, l’ulteriore requisito della buona fede, privo di rilevanza per le domande di cui al primo comma dell’art. 2652 c.c..
Va aggiunto che la trascrizione della donazione modale non vale a far acquisire all’onere un carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconducibilità della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori (V. Cass. n. 1534/1972; n. 1024/1976).
Nella specie, l’atto di acquisto della RO.IM.CO. risulta trascritto il 23.2.1994, prima della domanda giudiziale di risoluzione, ex art. 793, ultimo comma, c.c. proposta dall’Amministrazione provinciale di Teramo nei confronti della ricorrente, sicché la risoluzione per inadempimento dell’obbligazione modale, prevista dal contratto di donazione 30.11.1973, trascritto in data 7.2.1974, pronunciata in primo grado e confermata dalla sentenza impugnata, avendo effetti meramente obbligatori e non reali, non potrebbe pregiudicare il diritto di proprietà acquistato dalla società ricorrente sul bene immobile già oggetto dell’atto di donazione.
Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che essendo stato l’atto di acquisto della RO.IM.CO del 17.2.1994 trascritto il 23 febbraio seguente e, cioè, successivamente alla “trascrizione dell’onere” di cui al rogito per Notaio Zaffagnini del 30.11.1073, ne conseguiva che la società stessa, attuale ricorrente, quale terzo acquirente non in buone fede, in quanto consapevole “del vincolo obbligatorio” gravante sul bene donato, non poteva avvalersi, ex art. 2652 n. 1 c.c., “dell’inopponibilità a sé della domanda giudiziale proposta”. È evidente, quindi, la erroneità di tale motivazione in quanto farebbe derivare il carattere reale dell’obbligazione modale dalla trascrizione dell’onere, non tenendo conto che esso integra un rapporto meramente obbligatorio e non rilevando, per quanto già osservato, la conoscenza dell’onere stesso da parte del terzo acquirente del bene oggetto dell’originario atto di donazione, intercorso fra l’Amministrazione Provinciale di Teramo e la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l..
In conclusione, esclusa l’opponibilità alla società ricorrente della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di donazione modale per inadempimento dell’onere apposto all’atto di donazione(domanda notificata dall’Amministrazione Provinciale di Teramo in data 11.7.1997), va accolto il primo motivo di ricorso, assorbite le altre censure dallo stesso logicamente dipendenti. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona che dovrà uniformarsi ai principi di diritto esposti, provvedendo anche sulle specie del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa innanzi alla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.
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