palestrato

 

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 gennaio 2012 n. 843 

L’unico fine perseguito consistente nella volontà di modificare il proprio aspetto fisico, anche a costo di assumere sostanze tossiche, palesemente dannose per la salute ed il loro benessere psico-fisico

Invece, per la Corte di Appello aquilana doveva essere considerato come profitto perseguito anche la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni o aspetto fisico e quindi anche la soddisfazione di un piacere narcisistico.

Ma secondo la S.C.ogni circostanza che, senza ledere diritti o interessi altrui, si risolva in una mera lesione della sfera soggettiva dell’agente. Pertanto  deve escludersi che il fine di compiere una azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo una utilità meramente immaginaria o fantastica (come in questo caso), possa integrare il fine del profitto. Diversamente ragionando – prosegue l’Alta corte – si arriverebbe al paradosso di considerare dettata dal fine di profitto anche l’azione di chi si procuri, nel mercato illegale, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi.

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