Suprema Corte di Cassazione

sezione II

Sentenza 9 dicembre 2013, n. 49461

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente

Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste;

nei confronti di:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza 8/11/2011 del Tribunale di Gorizia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. D’ANGELO Giovanni che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente all’omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/11/2011, il Tribunale di Gorizia applicava, ex articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS) la pena di mesi cinque di reclusione per i reati di guida in stato d’ebbrezza, ingiuria, danneggiamento ed atti contrari alla pubblica decenza.

1. Avverso tale sentenza il P.G. ha proposto appello, qualificato come ricorso dalla Corte d’Appello di Trieste e trasmesso alla S.C., dolendosi della dosimetria della pena, considerata eccessivamente mite e della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In punto di diritto occorre rilevare che le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono piu’ recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullita’ verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entita’ e modalita’ di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

2. L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullita’, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimita’ questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non puo’ essere rimessa in discussione (Cass. 6 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471). Occorre, poi, rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del giudice e’ assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’articolo 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre e’ pacifico che: “in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice e’ la pena finale cosi’ concordata, in quanto esprimente la sostanziale volonta’ delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

3. Di conseguenza non e’ ammissibile la censura del P.G. ricorrente in punto di pena.

4. E’ fondata, invece, la censura relativa all’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Trattandosi di sanzione obbligatoria conseguente al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., la sua applicazione e’ un atto dovuto e prescinde dall’accordo della parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa con rinvio al Tribunale di Gorizia che procedera’ alla gradazione della sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia. Rigetta nel resto il ricorso.

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