Corte di Cassazione bis

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione II

SENTENZA 7 maggio 2014, n. 9895

RITENUTO IN FATTO

La Longhi Livio & C s.n.c. esponeva che:

era proprietaria di un fabbricato facente parte di un complesso industriale denominato Le Foglie Due, nel quale era ubicato anche il capannone, di proprietà di Locat s.p.a., occupato da Cesana Germano s.n.c. e condotto in locazione finanziaria da Masbit s.r.l.;

la clausola IV del regolamento condominiale prevedeva il divieto assoluto di installare all’interno delle unità produttrice macchinari di qualsiasi natura e specie che provochino vibrazioni di qualsiasi genere all’esterno unità produttrice;

la Cesana Germano s.n.c., esercente attività di produzione di stampi, utilizzava due presse che erano causa di immissioni interferenti con le macchine utensili di precisione utilizzate da essa istante;

pertanto, la istante conveniva in giudizio davanti al tribunale di Lecco Locat s.p.a., Cesana Germano s.n.c. e Masbit s.r.l. per sentire accertare la violazione del regolamento condominiale con la condanna delle convenute alla eliminazione delle vibrazioni ex art. 2058 c.c., e al risarcimento dei danni ex art. 2043; in via subordinata, alla cessazione delle immissioni rumorose ex art. 844 c.c..

Le convenute chiedevano il rigetto della domanda; la Locat eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva.

Con sentenza dep. il 30 marzo 2006 il tribunale rigettava la domanda fondata sulla violazione del regolamento condominiale sul rilievo che l’azione proposta aveva natura contrattuale mentre l’attrice aveva chiesto il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., che è previsto nell’ipotesi responsabilità extracontrattuale.

Era invece accolta la domanda fondata, ex art. 844 c.c., sulle immissioni di vibrazioni, che erano risultate intollerabili, da parte dell’impresa della Cesana Germano & C s.n.c. a stregua dell’indagine condotta dal consulente; peraltro, veniva respinta la domanda di risarcimento del danno subito dall’attrice per effetto dell’attività svolta dalla predetta società.

Avverso tale decisione proponevano separati appelli la Longhi Livio &

C s.n.c. e la Cesana Germano & C s.n.c, la Longhi Livio & C s.n.c. a sua volta proponeva impugnazione incidentale in relazione all’appello di quest’ultima.

Con sentenza dep. il 28 gennaio 2008 la Corte di appello di Milano accoglieva gli appelli principale e incidentale proposti dalla Longhi Livio & C s.n.c., rigettava quello proposto da Cesana Germano & C. s.n.c., che condannava alla eliminazione delle vibrazioni vietate dal regolamento condominiale e, in solido con le altre convenute, al risarcimento dei danni subiti dall’attrice, quantificandoli complessivamente in Euro 110.000.000,00 oltre interessi.

I Giudici ritenevano quanto segue:

– erroneamente il tribunale aveva ritenuto la incompatibilità fra la domanda fondata sulla violazione del regolamento condominiale e la richiesta di risarcimento in forma specifica, che trova applicazione anche in caso di responsabilità contrattuale;

– era provata la verificazione di eventi vibratori in contrasto con la previsione del regolamento condominiale, e ciò indipendentemente dal superamento della soglia di tollerabilità prevista dall’art. 844 c.c., che peraltro era stata comunque oltrepassata;

– la esistenza del danno conseguente a tali vibrazioni ovvero che tali vibrazioni fossero in grado di incidere all’esterno dei locali e quindi anche sulle macchine di precisione Longhi doveva ritenersi provata in considerazione: a) del comportamento processuale tenuto dalla Cesana Germano & C s.n.c. la quale, senza peraltro spiegare le ragioni, aveva impedito lo svolgimento delle operazioni peritali del consulente tecnico di ufficio al quale era stata richiesta una indagine integrativa per stabilire in che modo e con che conseguenza le vibrazioni provenienti dalle presse Cesana abbiano inciso sul funzionamento delle macchine Longhi; la convenuta non aveva prestato il consenso al protocollo procedimentale formulato dall’ausiliario che costituiva il mezzo tecnico più confacente per effettuare i necessari accertamenti ed impedire successive contestazioni; b) del superamento in almeno due occasioni della soglia di tollerabilità che era stata concordata fra il consulente di ufficio e i consulenti di parte;

– irrilevante era la dichiarazione resa in sede penale dal C.T.U. laddove il predetto aveva affermato non siamo riusciti a stabilire come le tali vibrazioni possano incidere negativamente sulla produzione Longhi, avendo il medesimo fatto così riferimento al “come” e non al “se”;

– peraltro, non era vero che soltanto in due occasioni era stata superata la soglia di tollerabilità nè che il valore di 65 db registrato in periodo notturno/festivo non potesse costituire l’ordinario livello di riferimento mentre era irrilevante l’uso sporadico e non continuativo delle presse, vietando il regolamento vibrazioni di qualsiasi genere;

– gli elementi probatori acquisiti e la pretestuosità delle difese della Cesana Germano & C s.n.c. dovevano indurre a ritenere in via logica che le vibrazioni avessero inciso negativamente sulle macchine di precisione Longhi;

– il danno andava quantificato a stregua di quanto l’attrice aveva offerto di provare con i documenti e i testi indicati; peraltro nessuna contestazione specifica sul quantum era stata formulata dalla Cesana Germano & C s.n.c..

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Cesana Germano & C s.n.c. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le intimate; la Longhi Livio & C s.n.c. e la Locat s.p.a. (ora Gruppo Bancario Credito Italiano) propongono altresì ricorso incidentale affidato rispettivamente a uno e a tre motivi. La Longhi Livio & C s.n.c. ha proposto controricorso al ricorso incidentale della Locat s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DALLA CESANO GERMANO & C. S.N.C..

1.- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2697 c.c., censura la decisione gravata che aveva ritenuto opponibile ad essa ricorrente il regolamento condominiale, pur non essendo stato trascritto nei registri immobiliari. La clausola inserita nel contratto di acquisto Longhi era riferibile alla compravendita intercorsa fra questa e la sua dante causa ed era inopponibile ad essa ricorrente, terzo estraneo, atteso che la medesima è conduttrice di altra unità immobiliare acquistata dalla Locat s.p.a. e concessa in locazione finanziaria a MAS.BIT. 2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 844 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la esistenza delle vibrazioni era tale da incidere sull’attività dell’attrice ed era perciò fonte di pregiudizio per la contrazione della produzione. Censura l’indagine compiuta dal CTU, posto non era emersa nè la durata delle vibrazioni, che in due occasioni avrebbero avuto l’intensità di 95 db nè soprattutto la incidenza sul funzionamento delle macchine Longhi; in un’occasione le presse Cesana non erano in funzione e in un’altra le vibrazioni non erano di intensità apprezzabile rispetto all’andamento vibratorio normale; l’ausiliario non aveva risposto al quesito integrativo successivamente formulatogli relativo all’incidenza delle vibrazioni sul funzionamento delle macchine Longhi e sulla produzione di quest’ultima, non avendo dato corso a quella che doveva considerarsi l’indagine decisiva, così come era confermato da quanto dal medesimo dichiarato quale teste sentito in sede penale.

Evidenzia: la carenza e contraddittorietà della motivazione laddove aveva tratto la esistenza di un fatto – la emissione delle vibrazioni – dalla sua conseguenza – il danno alla produzione Longhi;

la illogicità delle argomentazioni dedotte per dimostrare la esistenza del danno quando le circostanze prese in esame – il comportamento processuale; il superamento della soglia di tollerabilità, peraltro in sole due occasioni – non potevano offrire la prova del pregiudizio;

erroneamente era stata ritenuta concordata la soglia di tollerabilità in 65 db che rappresentava il valore in periodo notturno/ festivo;

l’impossibilità di determinare l’incidenza delle vibrazioni sulla produzione comportava l’impossibilità di stabilire il pregiudizio risentito.

Denuncia: i vizi della motivazione laddove aveva ritenuto che il picco di intollerabilità sarebbe stato superato anche in altre occasioni;

che non si era proceduto all’esame delle modalità del ciclo produttivo Cesana ovvero dell’utilizzo delle presse;

la violazione del regolamento condominiale, anche in presenza di un uso sporadico delle presse, non avrebbe esonerato dall’accertamento in concreto del danno.

3.- Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni senza che l’attrice avesse dimostrato i fatti costitutivi della pretesa che non potevano essere desunti dal fatto che fossero state disattese le difese di essa ricorrente per sostenere la mancanza delle vibrazioni, dalla cui esistenza non poteva trarsi la conseguenza relativa alla incidenza negativa sulla produzione Longhi ovvero che i prodotti si presentassero difettosi o inutilizzabili, non essendo stato in proposito compiuta alcuna indagine.

La sentenza si era limitata a ritenere specifici i mezzi di prova, che non erano stati ammessi nè assunti.

B. RICORSO INCIDENTALE LOCAT s.p.a. (ora GRUPPO BANCARIO CREDITO ITALIANO).

1. Il primo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) denuncia che la domanda di risarcimento del danno era stata accolta senza che fosse stato dall’attore ottemperato l’onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa, non essendo stata verificata la misura in cui le vibrazioni avrebbero inciso sulla lavorazione delle macchine Longhi ovvero del concreto grado di intollerabilità, tenuto conto che se, da un lato, la consulenza di ufficio non aveva in proposito fornito alcuna risposta, la Corte di appello si era limitata a un non meglio precisato procedimento logico.

2.- Il secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) deduce che la presenza delle vibrazioni era stata basata sulla consulenza tecnica che, senza essere in grado di fornire risposta al quesito integrativo successivamente sottopostogli, si era limitata ad affermare che in due occasioni si erano verificate vibrazioni che avrebbero superato la soglia di intollerabilità; peraltro, nessun approfondimento era stato compiuto per stabilire la frequenza e la esistenza del pregiudizio cagionato sulla produzione Longhi.

3.- Il terzo motivo (violazione degli artt. 2659 e 2697 c.c.) censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto violata la clausola 4^ del regolamento condominiale, tenuto che lo stesso, avente natura contrattuale, non era stato trascritto nei registri immobiliari ed era anteriore al contratto di compravendita del 3 agosto 1998 con cui la LOCAT s.p.a. aveva acquistato l’appartamento de quo, contratto nel quale nel quale non si faceva alcun cenno ad esso regolamento;

pertanto, esso non le era opponibile.

4. – Il quarto motivo denuncia il mancato esame della domanda di manleva proposta nei confronti dell’utilizzatore.

C. Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Cesana Germano & C s.n.c. e il terzo di quello incidentale proposto dalla Locat s.p.a., (ora Gruppo Bancario Credito Italiano) stante la loro stretta connessione.

I motivi vanno disattesi.

Va osservato che la decisione di primo grado, nell’esaminare la questione sollevata dalle predette ricorrenti (principale e incidentale), oltrechè dalla Mas.Bit s.r.l., circa l’opponibilità nei loro confronti della clausola del regolamento condominiale, che faceva divieto di immissioni di vibrazioni, aveva ritenuto: a) inammissibile l’eccezione di inopponibilità del regolamento condominiale sollevata dalla Cesana Germano & C s.n.c. oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; b) che la clausola del regolamento era vincolante nei confronti della Locat s.p.a., in quanto riprodotta, quasi pedissequamente, nel contratto di acquisto della sua unità immobiliare, condotta in locazione dalla Cesana Germano & C s.n.c..

Ciò posto, occorre considerare che: 1) la sentenza della Corte di appello, nell’accogliere la domanda fondata sulla violazione del regolamento condominiale, non ha in alcun modo trattato la questione relativa alla opponibilità o meno dello stesso o ancora la proponibilità da parte della predetta Cesana della relativa eccezione; 2) dalle conclusioni rispettivamente rassegnate, così come trascritte nella decisione impugnata – come del resto confermato ancora dalla stessa narrativa della predetta sentenza – con i rispettivi atti di appello e di costituzione in quel grado del giudizio, non risulta che la relativa eccezione sia stata, quanto meno riproposta dalle predette ricorrenti, ai sensi dell’art. 346 cod. pro. civ., secondo cui si considerano rinunciate le eccezioni non riproposte dalla parte vittoriosa.

D’altra parte, appare opportuno osservare, per quanto riguarda in particolare la posizione della Locat s.p.a., che – a stregua di quanto ancora riportato nella decisione qui impugnata – la predetta società aveva eccepito la sua carenza di legittimazione passiva sotto il diverso profilo che l’azione sarebbe stata proponibile nei confronti dell’autore materiale delle vibrazioni ma non anche del proprietario dell’immobile (soltanto la Mas.Bit aveva invocato la inopponibi1ita nei suoi confronti del regolamento ma la stessa non ha impugnato la sentenza della Corte di appello, essendosi limitata a depositare controricorso per contestare quanto sostenuto dalla Longhi con il ricorso incidentale sulla opponibilità del regolamento non trascritto).

Ne consegue che la Cesana Germano & C s.n.c. e la Locat s.p.a., che con i rispetti ricorsi hanno in questa sede sollevato la questione della inopponibilità del regolamento condominiale, avrebbero dovuto allegare e dimostrare di avere tempestivamente riproposto in sede di gravame le eccezioni in oggetto, lamentandone il mancato esame dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c.: non avendo ottemperato a siffatto onere, le doglianze sono inammissibili.

D. – Vanno esaminati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale Cesana Germano & C s.n.c. congiuntamente ai primi due motivi del ricorso incidentale Locat s.p.a., stante la stretta connessione.

I motivi sono fondati.

In primo luogo, la sentenza ha accolto la domanda con la quale era stata denunciata la violazione della clausola del regolamento condominiale che vietava in modo assoluto le vibrazioni, di guisa che il carattere o meno intollerabile delle immissioni ovvero il superamento della soglia di tollerabilità è stato correttamente ritenuto irrilevante perchè estraneo alla domanda di cessazione del comportamento illecitamente posto in essere (che non trovava fondamento nell’art. 844 c.c.). In realtà, la esistenza delle immissioni e il superamento della soglia di tollerabilità sono state prese in considerazione al fine di verificare (e ritenere provata) la esistenza del danno che, per effetto delle immissioni, sarebbe derivato alla produzione dell’attrice. Ed invero, i Giudici hanno in proposito valorizzato il comportamento processuale tenuto dalla convenuta – la quale avrebbe impedito la indagine volta a verificare per l’appunto l’incidenza dell’attività della Cesana Germano & C. s.n.c. sulla produzione Longhi – ritenendo di potere desumere, ex art. 116 c.p.c., argomenti di prova sulla esistenza del danno dal tale condotta nonchè dalla presenza delle vibrazioni e dal superamento della soglia di intollerabilità (presumendo che lo stesso si fosse verificato oltre le occasioni in cui fu riscontrato).

In sostanza, i Giudici hanno ritenuto che dai suindicati elementi avrebbe dovuto trarsi la prova logica circa la incidenza delle immissioni sul funzionamento delle macchine e, quindi, sulla produzione Longhi. Orbene, il procedimento seguito è del tutto erroneo, in quanto non vi è alcuna correlazione logica necessaria fra le circostanze di fatto accertate dai Giudici e le conseguenze che da esse ne hanno poi tratto, dovendo escludersi che possa configurarsi un rapporto di causalità fra la esistenza delle vibrazioni e il pregiudizio che da esse sarebbe derivato alla produzione Longhi, così come appare al riguardo inconferente il comportamento processuale tenuto dalla Cesana.

Evidentemente, sarebbe stato necessario verificare, anche attraverso l’esame dei prodotti Longhi, gli effetti che sull’attività svolta da quest’ultima, avevano avuto o avrebbero potuto avere le vibrazioni provenienti dallo stabilimento della la Cesana Germano & C s.n.c. ovvero la concreta e specifica incidenza negativa sulla produzione di quest’ultima. Ma, come si è accennato, i fatti accertati e posti dalla sentenza a fondamento della condanna risarcitoria non erano in grado di dimostrare tale incidenza: il che, del resto, è confermato dall’esito negativo della indagine integrativa demandata al consulente e dalle stesse dichiarazioni dal medesimo rese in sede penale, che i Giudici hanno sbrigativamente disatteso. Ed ancora sommaria si è rivelata la quantificazione dei danni che sono stati determinati secondo la descrizione e la prova offerta dall’attrice, dovendosi qui osservare che se, da un canto, la documentazione, alla quale si fa riferimento in modo assolutamente generico, non risulta oggetto di alcun esame, la prova testimoniale è stata richiesta ma mai ammessa ed espletata.

Le difese della la Cesana Germano & C. s.n.c., la quale ha sempre contestato la esistenza stessa del danno invocato, escludono che possa esservi stata alcuna ammissione sul quantum debeatur.

Pertanto, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nonchè il primo e il secondo del ricorso Locat s.p.a. (ora Gruppo Bancario Credito Italiano);

devono rigettarsi il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso Locat s.p.a.;

sono assorbiti il quarto motivo del ricorso Locat s.p.a. e il ricorso incidentale di Longhi Livio & C. s.n.c..

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nonchè il primo e il secondo del ricorso Locat s.p.a. (ora Gruppo Bancario Credito Italiano), rigetta il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso Locat s.p.a., assorbiti il quarto motivo del ricorso Locat s.p.a. e l’incidentale della Longhi Livio & C. s.n.c.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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