Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 7 dicembre 2015, n. 48328
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)
avverso la sentenza n. 3984/2014 GIP TRIBUNALE di FORLI1, del 07/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha richiesto l’annullamento con rinvio nei confronti di tutti gli indagati eccetto per il (OMISSIS);
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (per la societa’ ricorrente).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/10/2014 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forli’ dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
In base alla denuncia presentata le persone sottoposte ad indagine, dipendenti con mansioni di autisti di corriera, al fine di realizzare una corale azione di protesta, si erano astenuti dal lavoro nelle giornate dell'(OMISSIS), presentando certificati medici ritenuti non veritieri, attestanti false patologie, causando un danno per l’azienda di oltre 170.000 euro per l’interruzione delle corse giornaliere del servizio pubblico di trasporto, senza perdita della relativa indennita’ lavorativa per le giornate di malattie.
Secondo il ragionamento del giudice non era possibile effettuare alcun accertamento concreto sull’assenza di stati patologici legittimanti l’assenza dei lavoratori – imputati, pur apparendo probabile che nelle giornate in questione vi era stata una forma di astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della (OMISSIS) spa, costituitasi parte civile nel procedimento, sulla base di due motivi:
violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 425 cod. proc. pen. per non avere il gup limitato la propria valutazione alla verifica della tenuta in dibattimento dell’accusa, stabilendo l’effettiva sussistenza di una malattia in capo a tutti i lavoratori o comunque la mancanza di prova circa la falsita’ dei certificati medici; – violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in quanto l’astensione dal lavoro in forma non legittima era stata provata dai frenetici contatti telefonici tra i lavoratori interessati nei due giorni precedenti l’assenza lavorativa, attestanti anche un incontro tenutosi il (OMISSIS) per pianificare detta astensione.
Con memoria depositata il 10/11/2015 (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con altra memoria depositata in pari data (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con memoria depositata il 19/11/2015 il difensore della (OMISSIS) spa ha insistito nelle proprie argomentazioni, sostenendo che la prova della falsita’ delle certificazioni mediche avrebbe potuto acquisirsi in dibattimento e che sul punto la motivazione del giudice doveva considerarsi carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. sez. 2, sentenza n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013 – Rv. 257645). Ritiene la societa’ ricorrente che il gip abbia disatteso tali principi concludendo per l’effettiva sussistenza di una malattia in capo ai lavoratori o comunque per la mancanza di prova che i certificati medici attestassero malattie inesistenti, circostanza da accertare in dibattimento.
Il rilievo e’ fondato in quanto il gup non ha spiegato le ragioni in base alle quali il riscontro delle patologie che avrebbero legittimato la contemporanea assenza dal lavoro di un consistente numero di lavoratori non poteva essere effettuato in dibattimento. A tal fine ha riportato argomentazioni che per un verso si riferiscono solo a tre lavoratori e per altro attestano l’esistenza di anomalie riscontrate dall’INPS, circostanza che e’ in se’ suscettibile di approfondimento.
3. Anche il secondo motivo di ricorso presenta profili di fondatezza, censurando il ricorrente il provvedimento impugnato sul piano motivazionale, ritenuto carente e contraddittorio sullo sviluppo probatorio relativo all’accertamento dell’assenza di patologie.
Il giudice infatti ammette l’astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo per il rilevante numero di certificati inviati alla societa’ – oltre che per lo stato di agitazione in atto e per la pressione esercitata da alcuni lavoratori perche’ in molti aderissero all’iniziativa – e ritiene al contempo che non vi sia a priori possibilita’ di provare che “i singoli certificati medici presentati dai singoli lavoratori imputati nel presente procedimento attestassero malattie inesistenti”, conclusione contraddittoria perche’ se l’uso dei certificati fu strumentale doveva darsi conto dei motivi per i quali restava escluso l’accertamento dell’abuso (verifica in astratto possibile attraverso indagini specifiche).
Si consideri inoltre che con riguardo alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, stralciando le loro posizioni, ritenendo sussistenti i presupposti per procedere nei loro confronti per l’interruzione di pubblico servizio e per la truffa, con riferimento alla condotta diretta a far aderire altri lavoratori alla protesta mediante presentazione di certificati attestanti sintomatologie non rispondenti al vero, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione.
Anche tale argomentazione risulta contraddittoria con l’affermata impossibilita’ di accertare l’effettiva attendibilita’ dei certificati medici.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Forli’ per un nuovo esame della richiesta di rinvio a giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forli’.
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