Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 6 ottobre 2014, n. 20983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 6376-2007 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR ex lege, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTROPIGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2006 del GIUDICE DI PACE di BOJANO, depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso depositato il 10 ottobre 2005 (OMISSIS) chiese al giudice di pace di Bojano l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa dalla (OMISSIS) s.p.a., divenuta esecutiva il 23 ottobre 2004 e notificata il 15 settembre 2005, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell’importo di euro 837,67 in relazione al verbale di contestazione n. (OMISSIS), emesso dalla Polizia municipale del Comune di Castropignano in data (OMISSIS).
Il (OMISSIS) espose che al verbale n. (OMISSIS) era stata ritualmente proposta opposizione presso il giudice di pace di Bojano, che il procedimento si era concluso con la sentenza n. 90 del 2003, passata in giudicato, che aveva rigettato l’opposizione. Cio’ premesso, egli dedusse la nullita’ della cartella esattoriale opposta perche’ la p.a. avrebbe dovuto rapportarsi alla sentenza del 2003 e non al verbale (OMISSIS), che, per effetto della proposta opposizione, non poteva divenire titolo esecutivo. Inoltre, eccepi’ la erroneita’ della somma esposta in cartella, poiche’ la richiamata sentenza del 2003, confermando il predetto verbale, aveva individuato la somma da riscuotere in quella portata dall’originale verbale, cioe’ quella di euro 343,35, oltre alle spese del procedimento.
2. – Il giudice di pace di Bojano respinse il ricorso, osservando che, anche se, per effetto della proposizione del ricorso innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, avrebbero potuto essere sospesi i termini per la esecutivita’ della sanzione erogata, cosa comunque non avvenuta nel procedimento concluso con la sentenza del 2003, tuttavia, tale effetto non poteva essere procrastinato sine die, venendo a cessare con la emanazione della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione. Nella fattispecie, detta sentenza era passata in giudicato e pertanto il verbale (OMISSIS) era sempre stato titolo esecutivo.
Quanto al preteso errore nella somma iscritta al ruolo esattoriale, osservo’ il giudice di pace che il pagamento in misura ridotta della sanzione e’ solamente una possibilita’, nei casi consentiti e nei termini prescritti, prevista a verbale ex articolo 202 C.d.S., comma 1. Di conseguenza, in caso di procedimento concluso con sentenza di rigetto del ricorso e, per l’effetto, di conferma del verbale di contestazione opposto, la sanzione si raddoppia.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 474 c.p.c.. Si ripropone la questione se dopo la sentenza di rigetto della opposizione il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale di accertamento o dalla sentenza medesima. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di pace di Bojano nell’affermare che il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale.
2. – La censura merita accoglimento.
A norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all’articolo 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa.
3. – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 203, comma 3. Si deduce che l’aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla meta’ del massimo edittale e’ previsto esclusivamente dalla citata norma ed e’ normativamente ricollegato al mancato pagamento nei sessanta giorni o alla mancata proposizione nello stesso termine del ricorso al Prefetto o, in alternativa, all’Autorita’ Giudiziaria, ma non al rigetto della opposizione.
4. – Anche tale censura e’ fondata.
Premesso che la opposizione nella specie e’ qualificabile come opposizione ex articolo 615 c.p.c. e non ex Legge n. 689 del 1981, essendo stata quest’ultima gia’ proposta, e che la conferma del verbale di accertamento, contenuta nella sentenza impugnata, non poteva avere il senso di confermare la sanzione in esso prevista poiche’ il verbale di per se’ non contiene alcuna sanzione, deve rilevarsi che l’assenza nella sentenza – che, per quanto si e’ chiarito sub 2, e’ essa stessa titolo esecutivo a seguito del rigetto della opposizione – di una autonoma determinazione dell’importo della sanzione costituiva un motivo di nullita’ della stessa che avrebbe dovuto essere fatto valere con l’impugnazione dal Comune.
5. – Resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi l’esame del terzo, che deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata sul disposto aumento della sanzione.
6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con l’annullamento della cartella esattoriale di cui si tratta. Nella particolarita’ della vicenda le ragioni della compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa dalla (OMISSIS) s.p.a. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’.

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