Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 6 dicembre 2013, n. 27404
Svolgimento del processo
L’Avv. D.M. , a mezzo della moglie C. , nel dicembre 2000 acquistava presso il negozio della Gervasoni spa., un tavolo per il prezzo di L. 4.000.000. Il bene veniva consegnato, presso la sua abitazione, ma non era acclusa la c.d. scheda del prodotto; pertanto, l’avv. D. adiva il Tribunale di Milano, assumendo che il contratto era nullo per contrarietà a norme imperative ed in particolare alla legge 128 del 1992 recante “norme per l’informazione del consumatore”, in subordine, chiedeva che il giudice dichiarasse la risoluzione del contratto per inadempimento della Gervasoni spa., perché non gli aveva consegnato il documento informativo. Chiedeva, in ogni caso, il risarcimento del danno, compreso il c.d. danno punitivo.
Si costituiva la Gervasoni eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell’attore, atteso che il tavolo era stato acquistato non da lui, ma dalla moglie. Sosteneva, altresì, che l’avv. D. non era titolare di un diritto azionabile, avanti all’Autorità Giudiziale Ordinaria, ma di un mero interesse diffuso azionabile soltanto da un’associazione dei consumatori.
Nel merito, faceva presente che aveva fornito all’acquirente ogni doverosa informazione circa il tavolo e che, in ogni caso, la legge non stabiliva che la “scheda” di cui si dice, dovesse seguire o essere consegnata unitamente al tavolo, pertanto, non era configurabile né la dedotta violazione di norma imperativa, né un inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto. Negava, infine che il bene fosse incommerciabile per mancanza della scheda del prodotto.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 2004 respingeva la domanda dell’attore e lo condannava alle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza, proponeva appello l’avv. D. iscrivendo a ruolo il 21 ottobre 2004 la causa n. 4161/04 e il 28 ottobre 2004 e la causa n. 4324 del 2004, riproponendo le stesse questioni proposte in primo grado e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano.
Si costituiva la società Gervasoni spa., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Riunite le cause, la Corte di appello di Milano, con sentenza 1131 del 2007, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. Secondo la Corte di Milano, doveva ritenersi accertato che il tavolo, di cui si dice, era stato consegnato presso l’abitazione dell’avv. D. corredato da un Kit contenente l’occorrente per il montaggio, ma non da una scheda prodotto.
Tuttavia, non poteva dirsi che la mancata consegna di una scheda prodotto determinasse una violazione delle norme per l’informazione del consumatore, dato che la ratio della legge 126 del 1991 e del regolamento 101 del 1997 era quella di assicurare ai consumatori le informazioni elencate nell’art. 1 e, cioè, a fornire al consumatore, al momento dell’acquisto, tutti gli elementi necessari per un acquisto consapevole ed informato. Ed, in particolare, l’art. 3 della legge indicata e lo stesso regolamento (art. 3,7,11) chiariscono come per i prodotti in legno sia sufficiente un’etichetta o scheda legata al mobile al momento in cui è posto in vendita, visibile e consultabile dal cliente interessato, nel momento in cui si determina all’acquisto. E di più, né la normativa richiamata imponeva al venditore l’ulteriore obbligo che i mobili fossero accompagnati non solo all’atto dell’acquisto ma, anche, al momento della sua consegna, da un’etichetta o da una scheda prodotto. In particolare, nel caso in esame, la Corte di Milano ha ritenuto che gli obblighi di informazione, appena indicati, fossero stati assolti dalla società venditrice. Comunque, dall’istruttoria era emerso che il tavolo di cui si dice era stato esposto con la scheda prodotto, legata ad una gamba, e che un’identica scheda prodotto era stata inviata all’attore il 14 gennaio 2002. Per altro, una sintetica ma esauriente descrizione delle caratteristiche del tavolo era contenuta nella fattura del 9 febbraio 2001 e costituiva, dunque, fonte aggiuntiva di informazioni per il consumatore. Non prevedendo la legge un obbligo a carico del venditore di mobili di legno di consegnare insieme al mobile una scheda prodotto non era sostenibile un grave inadempimento della venditrice che comportasse la risoluzione del contratto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’avv. D. per due motivi. La società Gervasoni spa, ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Motivi della decisione
In via preliminare i ricorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. vanno riuniti atteso che sono stati proposti contra la stessa sentenza.
A.- Ricorso Principale.
1.- Con il primo motivo di ricorso l’avv. D. lamenta la violazione o falsa applicazione della legge n. 126 del 1991 e relativi regolamenti di attuazione. Avrebbe errato la Corte di Milano secondo il ricorrente nell’aver ritenuto che la società Gervasoni, odierna resistente, avesse assolto all’onere legislativo di informazione del consumatore in ordine al bene venduto nonostante sia stato provato che il bene venduto fosse stato consegnato senza il consueto Kit contenente tutta l’informativa al consumatore inclusa la scheda prodotto. Piuttosto, secondo il ricorrente, la legge n. 126 del 1991 nonché i Regolamenti di attuazione prescrivono che le indicazioni elencate nell’art. 1 della legge devono essere indicate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, mentre solo quelle relative all’istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazioni di uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto, possono essere riportate su altra documentazione illustrativa, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. Peraltro, il Regolamento di attuazione della legge 126/1991 ha dettato norme di indirizzo e di interpretazione della normativa di cui alla legge citata e ribadendo gli obblighi di informazione ha statuito (art. 3 comma 1) che “le stesse devono figurare nell’imballaggio preconfezionato oppure sull’etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli fascette o dispositivi di chiusura al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore”. A fugare ogni dubbio di interpretazione della legge è intervenuta la circolare del 3 agosto del 2004 del Ministro delle Attività Produttive prevedendo tra l’altro ” tutti i prodotti in legno quali mobili complementi di arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l’impiego di legno devono essere accompagnati da una scheda identificativa (una scheda prodotto) predisposta dal produttore o dall’importatore fornita al distributore e da quest’ultimo esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. Non vi sarebbe dubbio, sempre secondo il ricorrente, che la normativa di cui alla legge 216 del 1991 integra gli estremi di una normativa cogente avendo la chiara finalità di garantire al consumatore tutte le informazioni necessarie relative alla qualità, al produttore, alla modalità ed ai materiali impiegati per realizzarlo nel momento in cui questi si appresti ad acquistare un bene.
Pertanto, la mancata consegna della c.d. scheda prodotto integrando gli estremi di una violazione della normativa di cui alla legge 216 del 1991 comporterebbe, e non potrebbe non comportare, la nullità del contratto di compravendita per contrarietà a norme imperative. Tuttavia, il contratto di cui si dice, sempre secondo il ricorrente, appare viziato anche alla luce del detratto dell’art. 1346 c.c. secondo cui, l’oggetto del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, dato che per espressa previsione della legge n. 216 del 1991, essendo sprovvisto di scheda, non poteva essere commerciato, sarebbe, cioè, un bene extracommercium, integrando gli estremi di un oggetto illecito.
Ciò posto, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: la violazione del disposto di cui all’art. 1 e 2 della legge del 10 aprile 1991 n. 126, stante la natura imperativa, determina la nullità del contratto di compravendita di un prodotto consegnato senza le informazioni prescritte dalle legge?.
1.1.= Il motivo è infondato.
Il DM 101/97 ha reso pienamente vigente la disciplina prevista dalla Legge 10 aprile 1991 n 126 (Norme per l’informazione del consumatore), comunemente nota come “Legge sull’etichettatura dei prodotti” (normativa applicabile, nel caso in esame, per ratione temporis). Nelle intenzioni del legislatore quel provvedimento avrebbe dovuto condurre, attraverso il nuovo strumento dell’etichetta o scheda, ad una maggiore trasparenza nei rapporti tra produttore, rivenditore e consumatore. Alcune tipologie di prodotti vantavano già una consolidata disciplina legislativa in merito alle regole di etichettatura (come alimenti, farmaci, cosmetici, ecc), epperò, la legge 126 ha inteso esprimere una disciplina, non specifica per categoria di prodotto ma, generale e onnicomprensiva, valida per un’ampia gamma di prodotti tra cui anche mobili, serramenti e manufatti in legno in genere. In particolare, la normativa di riferimento (quella di cui alla legge 216 del 1991 così come specificata e/o integrata dalla normativa di cui al DM: 101/1997) prescrive che i prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale riportino in lingua italiana visibili e leggibili, indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica Europea; c) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto. Appare chiaro, come pure ha evidenziato la Corte di Milano, che la ratio della normativa di cui si dice è quella di assicurare ai consumatori, nel momento in cui procedono all’acquisto, le informazioni necessarie per una scelta consapevole e informata. E, a tal fine l’art. 3 del DM 101/1997 specifica che le indicazioni di cui all’art. 1 della legge n. 216 del 1991 devono figurare sull’imballaggio preconfezionato, oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo, oppure su anelli, fascetti o dispositivi di chiusura al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore.
Il consumatore, dunque, secondo la normativa in esame, nel momento in cui intende effettuare un acquisto deve avere la possibilità di conoscere le caratteristiche essenziali del bene che intende acquistare.
La normativa in esame, tuttavia non identifica, e non consente di identificare, un obbligo del venditore di consegnare unitamente al bene venduto una etichetta o la scheda prodotto, cioè quella scheda che riporti le indicazioni di cui all’art. 1 della legge n. 126 del 1991.
Ciò è confermato dal fatto che l’obbligo, di consegnare la “scheda prodotto” all’atto della vendita (ovvero al momento della consegna dei prodotti), è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive), con la circolare n. 1/2004 del 3 agosto 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto), ed è stato fatto decorrere a partire dal febbraio 2005. In particolare, è la stessa circolare a specificare (al n. 6 della stessa) che in via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, è consentito il commercio di prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto, con il chiaro segno che prima non era identificabile un obbligo del venditore di consegnare unitamente al bene venduto la scheda prodotto.
1.1.a- La sentenza impugnata ha applicato correttamente questi principi.
La Corte di Milano ha accertato che al momento dell’acquisto la rappresentante dell’acquirente era stata adeguatamente informata e, soprattutto, aveva avuto la possibilità di consultare nel negozio di via XXXXXX la scheda prodotto relativa al tavolo, poi scelto. Come afferma la sentenza impugnata: “È provato dall’istruttoria orale -e non è contestato dal D. – che il tavolo esposto nel negozio di via XXXXXX e visionato dalla sig. C. (mod. “otto31”) fu non solo debitamente illustrato in tutte le sue caratteristiche dal personale della società Gervasoni ma che aveva la sua scheda prodotto legata ad una gamba in una custodia di plastica, scheda prodotto completa ed esauriente del tutto identica a quella inviata all’attore il 4 gennaio 2002 e contenete tutte le informazioni anche relativo al modello scelto dalla C. (mod. “otto 32” del tutto identico al primo salve le dimensioni).
Pertanto, correttamente, la Corte di Milano ha ritenuto che la tesi dell’attuale ricorrente della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 cc era priva di fondamento giuridico, dato che la compravendita del tavolo di cui si dice non violava norme della legge n. 126 del 1991 né norme del Regolamento di attuazione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1453 cc. in ordine al rigetto della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. Avrebbe errato la Corte di Milano, secondo il ricorrente, per aver rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della società Gervasoni dato che il tavolo compravenduto non corrispondeva al dettato di cui alla legge n. 126 del 1991, poiché la venditrice non ha rispettato l’obbligo di apposizione della scheda prodotto nell’imballaggio della merce venduta, in definitiva, il diritto del consumatore è quello di acquisire un bene nella fattispecie un tavolo con l’etichetta che rappresenti ciò che sta acquistando, essendo l’etichetta, il certificato di qualità e di valore del bene in questione.
Pertanto, la mancanza del requisito imposto ex lege per il bene compravenduto pone il consumatore nella condizione di possessore di un bene di cui non può dimostrare la qualità. Con la conseguenza che tale circostanza fa si che il valore di mercato di detto bene vada ad essere gravemente sminuito, dato che se il consumatore cercasse di rivendere il tavolo acquistato privo della scheda prodotto, non soltanto si troverebbe nell’impossibilità di attestare la qualità del prodotto, ma incorrerebbe, anche, nella sanzione prevista dalla legge 126/1991 e, soprattutto, a seguito dell’introduzione del D.lgs. 206 del 2005 incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’art. 12 del codice del consumo.
Ciò posto, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: la violazione del disposto di cui all’art. 1 e 2 della legge n. 126 del 1991 nel caso di consegna di un prodotto che non rispetti gli obblighi di informazione che tali articoli fanno gravare sul venditore determina il diritto del consumatore di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 1453 cc.
2.1.- Il motivo rimane assorbito nel primo, posto che la censura così come formulata, presuppone dimostrata l’esistenza in capo al venditore dell’obbligo di consegnare unitamente al bene compravenduto la scheda prodotto che, invece, come si è visto, la normativa di riferimento non prevede un simile obbligo a carico del venditore di mobili in legno, quale quello per cui è causa.
B.= Ricorso incidentale condizionato.
3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società Gervasoni lamenta il mancato esame da parte della Corte di appello di Milano dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’avv. D. . Secondo il ricorrente incidentale anche il Giudice di secondo grado non avrebbe esaminato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attivo dell’avv. D. , nonostante fosse stato evidenziato in entrambi i gradi di giudizio che il D. era rimasto completamente estraneo civilissimamente alla compravendita del tavolo, dato che la scelta del tavolo l’ordine e la commissione dello stesso, nonché il pagamento dell’acconto e il pagamento del saldo sono stati effettuati dalla moglie dello stesso.
3.1.- Tale motivo, nonché il ricorso incidentale, così come proposto, rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.
In definitiva, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
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