Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 novembre 2012 n. 18902[1]

 

Nell’ipotesi di simulazione del contratto di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare

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