Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 5 marzo 2014, n. 10471
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. avverso l’ordinanza del 27/05/2013 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. avverso l’ordinanza del 27/05/2013 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 20/09/2012, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano dispose il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili nei confronti di (OMISSIS) indagato per il reato di cui all’articolo 416, commi 1, 2, 3 e 4 finalizzato ad una serie di reati fra cui quelli di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articoli 648 bis e 12 quinquies.
2. Avverso la suddetta ordinanza, (OMISSIS) s.p.a., titolare di ipoteca sui predetti beni iscritta fin dal 2006, propose istanza di revoca del sequestro sostenendo che, essendo esso terzo in buona fede completamente estraneo ai fatti contestati al (OMISSIS), il sequestro non poteva pregiudicarlo, sicche’ avrebbe dovuto essere revocato alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale i provvedimenti ablatori aventi finalita’ preventiva non possono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
3. Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 12/03/2013, respinse la suddetta istanza di revoca rilevando la priorita’ del vincolo cautelare sul diritto reale di garanzia “salva la possibilita’ per il terzo, rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta con sentenza irrevocabile la confisca, di presentare istanza di restituzione del bene al giudice che ha la disponibilita’ del procedimento il quale puo’ decidere applicando analogicamente la procedura di cui all’articolo 676 c.p.p., comma 1 e articolo 667 c.p.p., comma 4”.
4. Avverso la suddetta ordinanza, (OMISSIS) propose appello davanti al Tribunale del Riesame ex articolo 322 bis cod. proc. pen. chiedendo la revoca del sequestro e la restituzione degli immobili alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Pavia deducendo: a) la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. per essere stato disposto un sequestro su beni che non possono essere confiscati essendo destinati al soddisfacimento della pretesa creditoria del terzo ipotecario in buona fede; b) la contraddittorieta’ della pronuncia nella parte in cui riconosceva la tutela a fronte di un provvedimento definitivo (confisca) e non a fronte del sequestro: in altri termini, non era chiaro per quali motivi la tutela avrebbe dovuto essere riconosciuta in via posticipata e non in via anticipata.
5. Con ordinanza del 27/05/2013, l’adito Tribunale confermava l’ordinanza appellata rilevando che, anche al sequestro di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies si applicava per analogia la nuova normativa prevista – in tema di tutela dei diritti dei terzi – dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) cosi’ come modificato dalla Legge n. 228 del 2012. Il Tribunale giungeva alla suddetta conclusione sulla base sia del novellato articolo 12 sexies, comma 4 bis (ad opera della Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190), sia di quanto avrebbero stabilito le SSUU civ. con la sentenza n 10532/2013. Il Tribunale, pertanto, respingeva l’appello ritenendo che il sequestro preventivo, propedeutico alla confisca sugli immobili gravati da ipoteca in favore dell’ (OMISSIS), comportava, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 55 “l’impossibilita’ di proseguire l’azione esecutiva proposta da tale societa’ con conseguente presa in consegna dei beni gia’ oggetto di esecuzione dall’Amministratore giudiziario ed instaurazione dell’apposito procedimento, nel corso del quale potranno anche vendersi i beni confiscati per soddisfare i creditori. Il bilanciamento dei contrapposti interessi (ossia da un lato quello dello Stato di svolgere un’efficace azione di contrasto all’accumulazione di ricchezze illecite, restituendole alla collettivita’, e dall’latro, quello dei terzi incolpevoli titolari di diritti su quelle ricchezze) risulta pertanto necessariamente differito ad un momento successivo, allorche’ il terzo creditore di buona fede chiedera’ – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito: ne’ il sacrificio temporaneo dei terzi di buona fede puo’ ritenersi contrario, come sostiene la difesa, alle norme costituzionale e comunitarie sul diritto di proprieta’ in quanto, come hanno efficacemente spiegato le SSUU civili esso trova legittima giustificazione nella salvaguardia del preminente interesse pubblico”.
6. Avverso la suddetta ordinanza, l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
6.1. violazione della Legge n. 356 del 1991, articolo 12 sexies, comma 4 bis: il ricorrente contesta la conclusione alla quale e’ pervenuto il tribunale, sostenendo che la normativa dettata nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per il processo di prevenzione, non puo’ trovare applicazione analogica all’interno del processo penale ordinario in mancanza di un’espressa previsione legislativa che la renda processualmente e praticamente attuabile anche, perche’, in caso contrario, si verificherebbe un vero e proprio esproprio del diritto reale del terzo in violazione dell’articolo 43 Cost.. Il ricorrente, poi, rileva che il tribunale avrebbe male interpretato quanto statuito dalle SSUU civ. che, nella sentenza cit., parlando di differimento della tutela del terzo, si erano riferite esclusivamente all’ipotesi in cui sia gia’ stata pronunciata una confisca (di prevenzione) definitiva prima di una certa data.
6.2. violazione dell’articolo 322 bis cod. proc. pen. per avere il tribunale deciso ultra petita, avendo dovuto, invece, limitarsi a conoscere solo in ordine ai punti del provvedimento di diniego del giudice per le indagini preliminari fatti oggetto di specifico gravame;
6.3. violazione dell’articolo 25 Cost., comma 1 per avere il Tribunale giudicato in violazione delle norme che attribuiscono la competenza funzionale ai diversi organi e uffici della giurisdizione. Infatti, ad avviso del ricorrente “l’eventuale applicabilita’ del codice antimafia o della legge di stabilita’, nonche’ nell’an e del quomodo della tutela della posizione del terzo, come anche del momento in cui essa debba avvenire, rispetto alla confisca pronunciata in sede penale, sono di esclusiva competenza del giudice che procede all’accertamento del reato, fintantoche’ non sia intervenuto il giudicato (e del giudice penale dell’esecuzione dopo tale momento)”.
2. Avverso la suddetta ordinanza, (OMISSIS) s.p.a., titolare di ipoteca sui predetti beni iscritta fin dal 2006, propose istanza di revoca del sequestro sostenendo che, essendo esso terzo in buona fede completamente estraneo ai fatti contestati al (OMISSIS), il sequestro non poteva pregiudicarlo, sicche’ avrebbe dovuto essere revocato alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale i provvedimenti ablatori aventi finalita’ preventiva non possono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
3. Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 12/03/2013, respinse la suddetta istanza di revoca rilevando la priorita’ del vincolo cautelare sul diritto reale di garanzia “salva la possibilita’ per il terzo, rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta con sentenza irrevocabile la confisca, di presentare istanza di restituzione del bene al giudice che ha la disponibilita’ del procedimento il quale puo’ decidere applicando analogicamente la procedura di cui all’articolo 676 c.p.p., comma 1 e articolo 667 c.p.p., comma 4”.
4. Avverso la suddetta ordinanza, (OMISSIS) propose appello davanti al Tribunale del Riesame ex articolo 322 bis cod. proc. pen. chiedendo la revoca del sequestro e la restituzione degli immobili alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Pavia deducendo: a) la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. per essere stato disposto un sequestro su beni che non possono essere confiscati essendo destinati al soddisfacimento della pretesa creditoria del terzo ipotecario in buona fede; b) la contraddittorieta’ della pronuncia nella parte in cui riconosceva la tutela a fronte di un provvedimento definitivo (confisca) e non a fronte del sequestro: in altri termini, non era chiaro per quali motivi la tutela avrebbe dovuto essere riconosciuta in via posticipata e non in via anticipata.
5. Con ordinanza del 27/05/2013, l’adito Tribunale confermava l’ordinanza appellata rilevando che, anche al sequestro di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies si applicava per analogia la nuova normativa prevista – in tema di tutela dei diritti dei terzi – dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) cosi’ come modificato dalla Legge n. 228 del 2012. Il Tribunale giungeva alla suddetta conclusione sulla base sia del novellato articolo 12 sexies, comma 4 bis (ad opera della Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190), sia di quanto avrebbero stabilito le SSUU civ. con la sentenza n 10532/2013. Il Tribunale, pertanto, respingeva l’appello ritenendo che il sequestro preventivo, propedeutico alla confisca sugli immobili gravati da ipoteca in favore dell’ (OMISSIS), comportava, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 55 “l’impossibilita’ di proseguire l’azione esecutiva proposta da tale societa’ con conseguente presa in consegna dei beni gia’ oggetto di esecuzione dall’Amministratore giudiziario ed instaurazione dell’apposito procedimento, nel corso del quale potranno anche vendersi i beni confiscati per soddisfare i creditori. Il bilanciamento dei contrapposti interessi (ossia da un lato quello dello Stato di svolgere un’efficace azione di contrasto all’accumulazione di ricchezze illecite, restituendole alla collettivita’, e dall’latro, quello dei terzi incolpevoli titolari di diritti su quelle ricchezze) risulta pertanto necessariamente differito ad un momento successivo, allorche’ il terzo creditore di buona fede chiedera’ – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito: ne’ il sacrificio temporaneo dei terzi di buona fede puo’ ritenersi contrario, come sostiene la difesa, alle norme costituzionale e comunitarie sul diritto di proprieta’ in quanto, come hanno efficacemente spiegato le SSUU civili esso trova legittima giustificazione nella salvaguardia del preminente interesse pubblico”.
6. Avverso la suddetta ordinanza, l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
6.1. violazione della Legge n. 356 del 1991, articolo 12 sexies, comma 4 bis: il ricorrente contesta la conclusione alla quale e’ pervenuto il tribunale, sostenendo che la normativa dettata nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per il processo di prevenzione, non puo’ trovare applicazione analogica all’interno del processo penale ordinario in mancanza di un’espressa previsione legislativa che la renda processualmente e praticamente attuabile anche, perche’, in caso contrario, si verificherebbe un vero e proprio esproprio del diritto reale del terzo in violazione dell’articolo 43 Cost.. Il ricorrente, poi, rileva che il tribunale avrebbe male interpretato quanto statuito dalle SSUU civ. che, nella sentenza cit., parlando di differimento della tutela del terzo, si erano riferite esclusivamente all’ipotesi in cui sia gia’ stata pronunciata una confisca (di prevenzione) definitiva prima di una certa data.
6.2. violazione dell’articolo 322 bis cod. proc. pen. per avere il tribunale deciso ultra petita, avendo dovuto, invece, limitarsi a conoscere solo in ordine ai punti del provvedimento di diniego del giudice per le indagini preliminari fatti oggetto di specifico gravame;
6.3. violazione dell’articolo 25 Cost., comma 1 per avere il Tribunale giudicato in violazione delle norme che attribuiscono la competenza funzionale ai diversi organi e uffici della giurisdizione. Infatti, ad avviso del ricorrente “l’eventuale applicabilita’ del codice antimafia o della legge di stabilita’, nonche’ nell’an e del quomodo della tutela della posizione del terzo, come anche del momento in cui essa debba avvenire, rispetto alla confisca pronunciata in sede penale, sono di esclusiva competenza del giudice che procede all’accertamento del reato, fintantoche’ non sia intervenuto il giudicato (e del giudice penale dell’esecuzione dopo tale momento)”.
DIRITTO
1. Le questioni che il ricorrente, nel censurare il provvedimento impugnato, ha sottoposto al vaglio di questa Corte di legittimita’, possono essere cosi’ enunciate:
1.1. se sia ammissibile per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale, proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioe’ quando e’ ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilita’ di iniziare o proseguire nell’azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del debitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo penale con conseguente tutela in via postecipata;
1.2. se al sequestro penale sia o no applicabile la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 ss e succ. modifiche (ed. codice antimafia) per i sequestri di prevenzione.
2. In ordine al primo quesito (tutelabilita’ del diritto del terzo in via anticipata), il ricorrente invoca a suo favore il disposto dell’articolo 321 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui dispone che “il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta …. dell’interessato quando risultano mancanti … le condizioni di applicabilita’ previste dal comma 1”.
Sulla base della suddetta norma, il ricorrente, afferma: “dunque, ove tali condizioni manchino – come nel caso di specie, in quanto la cosa non solo non e’ nella libera disponibilita’ del proprietario (articolo 321 cod. proc. pen., comma 1) ma non e’ neanche confiscabile in pregiudizio dei diritti del terzo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimita’ … la posizione del terzo, tanto che si tratti di un comune sequestro preventivo, quanto nel caso la misura sia adottata ai sensi dell’articolo 12 sexies cit. deve ritenersi assolutamente identica secondo i principi generale di diritto sostanziale e le norme processuali vigenti … sarebbe, pertanto, una contraddizione assoluta, pensare che si possa ammettere un limbo del diritto del terzo in cui non vi sarebbe tutela attuale, ma solo un’aspettativa di tutela da procrastinare si ne die in attesa della definizione di un procedimento di cui egli non e’ parte e rispetto al quale non puo’ interagire in alcun modo”.
La censura e’ infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, va osservato che non e’ discussione l’ormai pacifico e consolidato principio secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni.
Sul punto, per quanto possa occorrere, non resta che ribadire quanto statuito dalle SSUU n 9/1999 riv 213511, Bacherotti e cioe’ che:
a) “nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”;
b) “i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza e di estraneita’ al reato, dalle quali dipende l’operativita’ della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarita’ dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex articolo 321 c.p.p., comma 2 – anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”.
La questione, quindi, che il ricorrente ha sollevato non ha natura di diritto sostanziale ma solo ed esclusivamente di natura processuale in quanto consiste nello stabilire quale sia il momento processuale in cui il suddetto diritto puo’ essere fatto valere e cioe’ se in via anticipata durante il processo penale o solo in via posticipata e cioe’ quando, riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, il sequestro si trasforma in confisca.
La norma invocata dal ricorrente (articolo 321 cod. proc. pen., comma 3) e’ la norma in base al quale il terzo che assuma di essere lui il proprietario del bene sequestrato, puo’, in effetti, pacificamente, proporre istanza di revoca del sequestro, e cioe’ mentre il processo penale e’ pendente, sicche’, ove nell’ambito del procedimento incidentale del riesame delle misure cautelari reali, si accerti che il bene non e’ di proprieta’ dell’indagato, il sequestro e’ immediatamente revocato.
Si potrebbe, quindi, in analogia a quanto appena detto, ritenere che cio’ che vale per il terzo che assume di essere il proprietario del bene (tutela anticipata) possa valere anche per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia.
In realta’, le due situazioni sono profondamente diverse.
Il terzo che assume di essere proprietario del bene sequestrato, fa valere un diritto (quello di proprieta’) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilita’ con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioe’ di divenire proprietario – a titolo derivativo (SSUU cit.; SSUU civ. n 10532/2013 riv 626570) – dello stesso bene rivendicato dal terzo.
E’ chiaro, quindi, che la suddetta situazione puo’ essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perche’ due diritti assoluti (proprieta’) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel determinato bene o e’ del terzo o e’ dell’indagato/imputato: tertium non datar.
Di conseguenza, ove all’esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene e’ di proprieta’ del terzo, in buona fede e non colluso, il sequestro non puo’ che essere revocato proprio perche’, a quel punto, diventa del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perche’, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto sul bene di proprieta’ altrui.
Ove, invece, il pubblico ministero riesca a dimostrare che il bene sequestrato e’ di proprieta’ dell’indagato-imputato e che il terzo e’ solo un intestatario fittizio, il sequestro rimane fino all’esito del giudizio penale.
Non e’ questa, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia.
In questa ipotesi, infatti, il conflitto non e’ fra due soggetti (terzo -Stato) che reclamano lo stesso diritto (di proprieta’) sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprieta’ seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato.
Si tratta di una situazione profondamente diversa sotto il profilo giuridico.
Il creditore, infatti, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale per la semplice ragione che il bene continua a rimanere di proprieta’ dell’imputato il quale, avendone la disponibilita’, ben puo’ effettuare su di esso negozi giuridici.
Il conflitto, quindi, e’, pur sempre fra un titolare di un diritto di credito (sebbene assistito da garanzia reale) ed il titolare di (un futuro) diritto assoluto (diritto di proprieta’) che non sono affatto incompatibili fra di loro.
Il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (articolo 321 cod. proc. pen., comma 2) che, infatti, non e’ che una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del processo, possa disperderlo frustrando, quindi, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario (e’ irrilevante, in questa sede, indugiare sulla natura giuridica della confisca).
Se cosi’ e’, e’ intuitivo che, ove si consentisse al terzo creditore di “anticipare” la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro e’ stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando due inammissibili effetti giuridici:
a) l’impossibilita’ di disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali: si tratterebbe di un effetto giuridico non previsto da alcuna norma e contrario alla uniforme giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis Cass. 28145/2013 Rv. 255559; Cass. 288203/2002 Rv. 222749; Cass. 2860/1994 Rv. 198942;
b) una pronuncia (rectius: il capo della sentenza che dispone la confisca del bene di proprieta’ dell’imputato condannato) inutiliter data ove il bene, nelle more del processo penale, fosse disperso rendendo, quindi, impossibile allo Stato di attuare la sua pretesa ablatoria.
Di conseguenza, la pretesa del ricorrente di ottenere la revoca del sequestro al fine di consentirgli di soddisfarsi sul bene deve ritenersi inammissibile perche’ le due posizioni (quella del creditore e quella dello Stato) sono si’ in conflitto ma non in modo tale da essere incompatibili come nel conflitto fra terzo che rivendichi la proprieta’ sul bene sequestrato e Stato.
Ma, quel conflitto non puo’ essere regolato in una fase anticipata per la semplice ragione che, durante il processo, non puo’ ancora parlarsi di diritto ablatorio dello Stato ma solo di un’aspettativa.
Da qui la necessita’ di attendere l’esito del processo penale e l’eventuale decisione definitiva sulla confisca perche’ solo in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto attraverso quella che il ricorrente ha chiamato “tutela posticipata”: infatti, fino a che il processo penale non si conclude, il terzo creditore, non ha alcuna legittimazione ne’ ad intervenire nel processo ne’ ad ottenere la revoca del sequestro penale che puo’ essere disposta solo per la mancanza delle condizioni previste dall’articolo 321 cod. proc. pen., comma 1 sulle quali, pero’, non ha os ad eloquendum.
La conclusione alla quale si e’ pervenuti trova un riscontro normativo, da una parte, nel combinato disposto del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis conv. in Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis e, dall’altra, nel combinato disposto degli articoli 676/1 – 667/4 cod. proc. pen. (nonche’ degli articoli 86 e 88 disp. att. cod. proc. pen. e articolo 13 reg. esec. c.p.p.).
Infatti, dal combinato disposto del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis conv. in Legge n. 356 del 1992, si desume che, una volta che l’autorita’ giudiziaria, nel corso del procedimento penale, dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il bene sequestrato passa nell’immediata disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria penale che si avvale, per l’amministrazione e custodia dell’Agenzia Nazionale: il che, conferma, anche sotto questo profilo, che la competenza sul bene sequestrato passa al giudice penale.
Dal combinato disposto dell’articolo 676 c.p.p., comma 1 – articolo 667 c.p.p., comma 4 (nonche’ degli articoli 86 e 88 disp. att. cod. proc. pen. e articolo 13 reg. esec. cod. proc. pen.), si evince, poi, che competente a decidere sulla “confisca” e, quindi, su tutte le questioni che su di essa possono sorgere, e’ appunto, il giudice dell’esecuzione penale e non il giudice dell’esecuzione civile.
Sul punto, peraltro, nettissima e’ l’affermazione delle SSUU Bacherotti in ordine alla “… inderogabile ed esclusiva titolarita’, in capo all’ufficio giudiziario, del potere di provvedere alla custodia del bene confiscato (eventualmente, anche mediante la designazione come custode del creditore pignoratizio: cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174, cit.) e di disporne la vendita, assicurando, tuttavia, che, all’esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore stesso possa esercitare lo “ius praelationis”, conseguendo quanto spettantegli, con priorita’ rispetto ad ogni altra destinazione”: principio che, ovviamente resterebbe disatteso ove si accedesse alla tesi della tutela anticipata del ricorrente.
La tesi del ricorrente, infine, non e’ condivisibile perche’ si basa, a ben vedere, su un argomento non strettamente giuridico e cioe’ su un argomento di mera opportunita’ consistente nel fatto che il creditore, ove fosse costretto a tutelarsi in via posticipata, finirebbe per trovarsi in una sorta di “limbo del diritto del terzo, in cui non vi sarebbe tutela attuale ma solo un’aspettativa di tutela da procrastinare sine die in attesa della definizione di un procedimento di cui egli non e’ parte e rispetto al quale non puo’ interagire in alcun modo”.
Si tratta, pero’, di argomento, per cosi’ dire, metagiuridico, al quale si puo’ solo rispondere con il vecchio canone interpretativo secondo il quale adducere inconveniens non est argumentum: ed invero, le regole processuali non si possono distorcere e modificare a seconda delle urgenze, delle convenienze o di situazioni contingenti.
Pertanto, ed in conclusione, la prima censura dedotta dal ricorrente dev’essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “il sequestro penale puo’ essere disposto anche su beni gravati da garanzia reale non essendovi alcuna incompatibilita’ giuridica fra il sequestro e la successiva confisca e il diritto di garanzia reale spettante al terzo.
Il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro penale.
Di conseguenza, il diritto al soddisfacimento sul bene puo’ essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca non e’ divenuta definitiva”.
3. Fondata e’, invece, la censura in ordine a quella parte della decisione con la quale il tribunale ha stabilito che la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 ss e succ. modifiche (cd. codice antimafia) per i sequestri di prevenzione si applica anche al sequestro penale.
Il tribunale ha, innanzitutto, argomentato l’applicazione analogica dalla circostanza che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 228 del 2012, articolo 1, comma 190 (cd. legge di stabilita’), il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 bis conv. in Legge (OMISSIS), e’ stato cosi’ sostituito: “Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.
Secondo il Tribunale, la circostanza che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichino, ora, anche ai casi di sequestro e confisca previsti dall’articolo 12 sexies, unitamente alla circostanza che, da una parte, il sequestro penale e quello di prevenzione sono affini e, dall’altra, le SSUU civili, con la sentenza n 10532/2013, hanno ritenuto che la misura di prevenzione patrimoniale prevale sull’ipoteca, indipendentemente dal dato temporale, comporta, appunto, l’applicazione analogica della suddetta ultima normativa anche in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata.
Si tratta di argomenti non persuasivi.
Innanzitutto, sotto un profilo strettamente tecnico – giuridico, la sostituzione dell’articolo 12 sexies, comma 4 bis, Decreto Legge cit., milita in senso opposto a quello sostenuto dal tribunale.
Infatti, come emerge con tutta evidenza da un semplice raffronto fra il previgente comma 4 bis e quello sostituito, il legislatore si e’ limitato ad adeguare il non piu’ attuale rinvio “dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies” con le nuove disposizioni del cd. codice antimafia.
La circostanza che il legislatore, pur avendone avuta l’opportunita’, si sia limitato ad effettuare quella semplice modifica in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati, senza quindi, rinviare a tutta la complessa ed innovativa normativa di cui al Titolo 4 intitolata espressamente “la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”, significa, quindi, che il legislatore, scientemente (anche perche’ la problematica era stata posta espressamente in sede di discussione della legge), non ha inteso equiparare le due normative le quali, quindi, continuano ad essere disciplinate in modo differente.
D’altra parte, e’ sufficiente osservare che il sequestro di prevenzione essendo previsto nell’ambito di un apposito speciale procedimento, e, quindi, di una legge speciale, e’ di stretta interpretazione e, quindi, inapplicabile per analogica, sulla base dei notori principi in materia di interpretazione (articolo 14 preleggi), ai sequestri penali che sono previsti e disciplinati nell’ambito del processo penale e cioe’ di un processo che ha tutt’altre caratteristiche.
Infine, occorre considerare che l’applicazione analogica e’ una tecnica interpretativa che serve a colmare le lacune legislative (articolo 12 preleggi, comma 2): ma, il sequestro penale, in ordine alla problematica in esame, ha gia’ una sua autonoma disciplina che, quindi, sarebbe abrogata tacitamente nel caso si ritenesse di applicare la normativa dei sequestri di prevenzione: il che, non e’ giuridicamente ammissibile non sussistendone i presupposti a norma dell’articolo 15 preleggi.
Anodina e’, poi, l’invocazione di una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata non avendo il tribunale spiegato quali sarebbero le norme costituzionali che resterebbero violate dal mantenimento di due separati regimi giuridici.
Infine, anche la sentenza delle SSUU civ. cit. e’ male invocata, perche’, nella medesima, si tratta solo della problematica del sequestro di prevenzione ed anzi, quanto ai sequestri penali, in essa si trova espressamente scritto che “La legge di stabilita’ che ha dato – almeno sulla carta – soluzione ai problemi che si sono dibattuti per anni in ordine ai rapporti fra confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, e garanzie di’ natura patrimoniale iscritte o trascritte sui beni oggetto della stessa, e tutela dei terzi, non ha colto l’occasione per regolamentare anche le conseguenze della confisca disciplinata dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, che, per la sua natura e per le sue caratteristiche, e’ destinata ad incidere anche sui terzi estranei al procedimento. In questa ottica, pero’, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si e’ limitata alla pur opportuna modifica della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 bis, unificando la disciplina dell’amministrazione e della destinazione per tutti i beni sequestrati e confiscati. La novella, infatti, ha esteso l’applicazione delle norme contenute nel Codice Antimafia anche alla suddetta tipologia di confisca. L’Agenzia Nazionale coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati fino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, restando comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La modifica si pone nell’ottica di una complessiva razionalizzazione di tutti i procedimenti di sequestri patrimoniali, avviata con l’articolo 30 del Codice Antimafia che ha previsto la prevalenza del sequestro e della confisca di prevenzione su quella disposta in sede penale”.
Pertanto, la decisione del Tribunale, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “la normativa prevista per i sequestri di prevenzione al Titolo 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ed intitolata la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali”.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto la richiesta principale del ricorrente di ottenere la revoca del sequestro penale al fine di tutelarsi in via anticipata, non e’ fondata, cosi’ come ha deciso anche il tribunale confermando, sul punto, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
E’ fondata, invece, la censura in ordine all’applicazione analogica delle norme del ed codice antimafia al sequestro penale, ma, sul punto, la decisione errata del tribunale – sostituita di diritto dalla decisione di questa Corte – non ha rilevanza sulla tenuta complessiva del provvedimento impugnato.
1.1. se sia ammissibile per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale, proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioe’ quando e’ ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilita’ di iniziare o proseguire nell’azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del debitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo penale con conseguente tutela in via postecipata;
1.2. se al sequestro penale sia o no applicabile la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 ss e succ. modifiche (ed. codice antimafia) per i sequestri di prevenzione.
2. In ordine al primo quesito (tutelabilita’ del diritto del terzo in via anticipata), il ricorrente invoca a suo favore il disposto dell’articolo 321 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui dispone che “il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta …. dell’interessato quando risultano mancanti … le condizioni di applicabilita’ previste dal comma 1”.
Sulla base della suddetta norma, il ricorrente, afferma: “dunque, ove tali condizioni manchino – come nel caso di specie, in quanto la cosa non solo non e’ nella libera disponibilita’ del proprietario (articolo 321 cod. proc. pen., comma 1) ma non e’ neanche confiscabile in pregiudizio dei diritti del terzo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimita’ … la posizione del terzo, tanto che si tratti di un comune sequestro preventivo, quanto nel caso la misura sia adottata ai sensi dell’articolo 12 sexies cit. deve ritenersi assolutamente identica secondo i principi generale di diritto sostanziale e le norme processuali vigenti … sarebbe, pertanto, una contraddizione assoluta, pensare che si possa ammettere un limbo del diritto del terzo in cui non vi sarebbe tutela attuale, ma solo un’aspettativa di tutela da procrastinare si ne die in attesa della definizione di un procedimento di cui egli non e’ parte e rispetto al quale non puo’ interagire in alcun modo”.
La censura e’ infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, va osservato che non e’ discussione l’ormai pacifico e consolidato principio secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni.
Sul punto, per quanto possa occorrere, non resta che ribadire quanto statuito dalle SSUU n 9/1999 riv 213511, Bacherotti e cioe’ che:
a) “nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”;
b) “i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza e di estraneita’ al reato, dalle quali dipende l’operativita’ della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarita’ dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex articolo 321 c.p.p., comma 2 – anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”.
La questione, quindi, che il ricorrente ha sollevato non ha natura di diritto sostanziale ma solo ed esclusivamente di natura processuale in quanto consiste nello stabilire quale sia il momento processuale in cui il suddetto diritto puo’ essere fatto valere e cioe’ se in via anticipata durante il processo penale o solo in via posticipata e cioe’ quando, riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, il sequestro si trasforma in confisca.
La norma invocata dal ricorrente (articolo 321 cod. proc. pen., comma 3) e’ la norma in base al quale il terzo che assuma di essere lui il proprietario del bene sequestrato, puo’, in effetti, pacificamente, proporre istanza di revoca del sequestro, e cioe’ mentre il processo penale e’ pendente, sicche’, ove nell’ambito del procedimento incidentale del riesame delle misure cautelari reali, si accerti che il bene non e’ di proprieta’ dell’indagato, il sequestro e’ immediatamente revocato.
Si potrebbe, quindi, in analogia a quanto appena detto, ritenere che cio’ che vale per il terzo che assume di essere il proprietario del bene (tutela anticipata) possa valere anche per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia.
In realta’, le due situazioni sono profondamente diverse.
Il terzo che assume di essere proprietario del bene sequestrato, fa valere un diritto (quello di proprieta’) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilita’ con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioe’ di divenire proprietario – a titolo derivativo (SSUU cit.; SSUU civ. n 10532/2013 riv 626570) – dello stesso bene rivendicato dal terzo.
E’ chiaro, quindi, che la suddetta situazione puo’ essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perche’ due diritti assoluti (proprieta’) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel determinato bene o e’ del terzo o e’ dell’indagato/imputato: tertium non datar.
Di conseguenza, ove all’esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene e’ di proprieta’ del terzo, in buona fede e non colluso, il sequestro non puo’ che essere revocato proprio perche’, a quel punto, diventa del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perche’, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto sul bene di proprieta’ altrui.
Ove, invece, il pubblico ministero riesca a dimostrare che il bene sequestrato e’ di proprieta’ dell’indagato-imputato e che il terzo e’ solo un intestatario fittizio, il sequestro rimane fino all’esito del giudizio penale.
Non e’ questa, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia.
In questa ipotesi, infatti, il conflitto non e’ fra due soggetti (terzo -Stato) che reclamano lo stesso diritto (di proprieta’) sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprieta’ seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato.
Si tratta di una situazione profondamente diversa sotto il profilo giuridico.
Il creditore, infatti, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale per la semplice ragione che il bene continua a rimanere di proprieta’ dell’imputato il quale, avendone la disponibilita’, ben puo’ effettuare su di esso negozi giuridici.
Il conflitto, quindi, e’, pur sempre fra un titolare di un diritto di credito (sebbene assistito da garanzia reale) ed il titolare di (un futuro) diritto assoluto (diritto di proprieta’) che non sono affatto incompatibili fra di loro.
Il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (articolo 321 cod. proc. pen., comma 2) che, infatti, non e’ che una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del processo, possa disperderlo frustrando, quindi, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario (e’ irrilevante, in questa sede, indugiare sulla natura giuridica della confisca).
Se cosi’ e’, e’ intuitivo che, ove si consentisse al terzo creditore di “anticipare” la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro e’ stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando due inammissibili effetti giuridici:
a) l’impossibilita’ di disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali: si tratterebbe di un effetto giuridico non previsto da alcuna norma e contrario alla uniforme giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis Cass. 28145/2013 Rv. 255559; Cass. 288203/2002 Rv. 222749; Cass. 2860/1994 Rv. 198942;
b) una pronuncia (rectius: il capo della sentenza che dispone la confisca del bene di proprieta’ dell’imputato condannato) inutiliter data ove il bene, nelle more del processo penale, fosse disperso rendendo, quindi, impossibile allo Stato di attuare la sua pretesa ablatoria.
Di conseguenza, la pretesa del ricorrente di ottenere la revoca del sequestro al fine di consentirgli di soddisfarsi sul bene deve ritenersi inammissibile perche’ le due posizioni (quella del creditore e quella dello Stato) sono si’ in conflitto ma non in modo tale da essere incompatibili come nel conflitto fra terzo che rivendichi la proprieta’ sul bene sequestrato e Stato.
Ma, quel conflitto non puo’ essere regolato in una fase anticipata per la semplice ragione che, durante il processo, non puo’ ancora parlarsi di diritto ablatorio dello Stato ma solo di un’aspettativa.
Da qui la necessita’ di attendere l’esito del processo penale e l’eventuale decisione definitiva sulla confisca perche’ solo in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto attraverso quella che il ricorrente ha chiamato “tutela posticipata”: infatti, fino a che il processo penale non si conclude, il terzo creditore, non ha alcuna legittimazione ne’ ad intervenire nel processo ne’ ad ottenere la revoca del sequestro penale che puo’ essere disposta solo per la mancanza delle condizioni previste dall’articolo 321 cod. proc. pen., comma 1 sulle quali, pero’, non ha os ad eloquendum.
La conclusione alla quale si e’ pervenuti trova un riscontro normativo, da una parte, nel combinato disposto del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis conv. in Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis e, dall’altra, nel combinato disposto degli articoli 676/1 – 667/4 cod. proc. pen. (nonche’ degli articoli 86 e 88 disp. att. cod. proc. pen. e articolo 13 reg. esec. c.p.p.).
Infatti, dal combinato disposto del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 e 4 bis conv. in Legge n. 356 del 1992, si desume che, una volta che l’autorita’ giudiziaria, nel corso del procedimento penale, dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il bene sequestrato passa nell’immediata disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria penale che si avvale, per l’amministrazione e custodia dell’Agenzia Nazionale: il che, conferma, anche sotto questo profilo, che la competenza sul bene sequestrato passa al giudice penale.
Dal combinato disposto dell’articolo 676 c.p.p., comma 1 – articolo 667 c.p.p., comma 4 (nonche’ degli articoli 86 e 88 disp. att. cod. proc. pen. e articolo 13 reg. esec. cod. proc. pen.), si evince, poi, che competente a decidere sulla “confisca” e, quindi, su tutte le questioni che su di essa possono sorgere, e’ appunto, il giudice dell’esecuzione penale e non il giudice dell’esecuzione civile.
Sul punto, peraltro, nettissima e’ l’affermazione delle SSUU Bacherotti in ordine alla “… inderogabile ed esclusiva titolarita’, in capo all’ufficio giudiziario, del potere di provvedere alla custodia del bene confiscato (eventualmente, anche mediante la designazione come custode del creditore pignoratizio: cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174, cit.) e di disporne la vendita, assicurando, tuttavia, che, all’esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore stesso possa esercitare lo “ius praelationis”, conseguendo quanto spettantegli, con priorita’ rispetto ad ogni altra destinazione”: principio che, ovviamente resterebbe disatteso ove si accedesse alla tesi della tutela anticipata del ricorrente.
La tesi del ricorrente, infine, non e’ condivisibile perche’ si basa, a ben vedere, su un argomento non strettamente giuridico e cioe’ su un argomento di mera opportunita’ consistente nel fatto che il creditore, ove fosse costretto a tutelarsi in via posticipata, finirebbe per trovarsi in una sorta di “limbo del diritto del terzo, in cui non vi sarebbe tutela attuale ma solo un’aspettativa di tutela da procrastinare sine die in attesa della definizione di un procedimento di cui egli non e’ parte e rispetto al quale non puo’ interagire in alcun modo”.
Si tratta, pero’, di argomento, per cosi’ dire, metagiuridico, al quale si puo’ solo rispondere con il vecchio canone interpretativo secondo il quale adducere inconveniens non est argumentum: ed invero, le regole processuali non si possono distorcere e modificare a seconda delle urgenze, delle convenienze o di situazioni contingenti.
Pertanto, ed in conclusione, la prima censura dedotta dal ricorrente dev’essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “il sequestro penale puo’ essere disposto anche su beni gravati da garanzia reale non essendovi alcuna incompatibilita’ giuridica fra il sequestro e la successiva confisca e il diritto di garanzia reale spettante al terzo.
Il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro penale.
Di conseguenza, il diritto al soddisfacimento sul bene puo’ essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca non e’ divenuta definitiva”.
3. Fondata e’, invece, la censura in ordine a quella parte della decisione con la quale il tribunale ha stabilito che la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 ss e succ. modifiche (cd. codice antimafia) per i sequestri di prevenzione si applica anche al sequestro penale.
Il tribunale ha, innanzitutto, argomentato l’applicazione analogica dalla circostanza che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 228 del 2012, articolo 1, comma 190 (cd. legge di stabilita’), il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 bis conv. in Legge (OMISSIS), e’ stato cosi’ sostituito: “Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.
Secondo il Tribunale, la circostanza che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichino, ora, anche ai casi di sequestro e confisca previsti dall’articolo 12 sexies, unitamente alla circostanza che, da una parte, il sequestro penale e quello di prevenzione sono affini e, dall’altra, le SSUU civili, con la sentenza n 10532/2013, hanno ritenuto che la misura di prevenzione patrimoniale prevale sull’ipoteca, indipendentemente dal dato temporale, comporta, appunto, l’applicazione analogica della suddetta ultima normativa anche in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata.
Si tratta di argomenti non persuasivi.
Innanzitutto, sotto un profilo strettamente tecnico – giuridico, la sostituzione dell’articolo 12 sexies, comma 4 bis, Decreto Legge cit., milita in senso opposto a quello sostenuto dal tribunale.
Infatti, come emerge con tutta evidenza da un semplice raffronto fra il previgente comma 4 bis e quello sostituito, il legislatore si e’ limitato ad adeguare il non piu’ attuale rinvio “dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies” con le nuove disposizioni del cd. codice antimafia.
La circostanza che il legislatore, pur avendone avuta l’opportunita’, si sia limitato ad effettuare quella semplice modifica in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati, senza quindi, rinviare a tutta la complessa ed innovativa normativa di cui al Titolo 4 intitolata espressamente “la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”, significa, quindi, che il legislatore, scientemente (anche perche’ la problematica era stata posta espressamente in sede di discussione della legge), non ha inteso equiparare le due normative le quali, quindi, continuano ad essere disciplinate in modo differente.
D’altra parte, e’ sufficiente osservare che il sequestro di prevenzione essendo previsto nell’ambito di un apposito speciale procedimento, e, quindi, di una legge speciale, e’ di stretta interpretazione e, quindi, inapplicabile per analogica, sulla base dei notori principi in materia di interpretazione (articolo 14 preleggi), ai sequestri penali che sono previsti e disciplinati nell’ambito del processo penale e cioe’ di un processo che ha tutt’altre caratteristiche.
Infine, occorre considerare che l’applicazione analogica e’ una tecnica interpretativa che serve a colmare le lacune legislative (articolo 12 preleggi, comma 2): ma, il sequestro penale, in ordine alla problematica in esame, ha gia’ una sua autonoma disciplina che, quindi, sarebbe abrogata tacitamente nel caso si ritenesse di applicare la normativa dei sequestri di prevenzione: il che, non e’ giuridicamente ammissibile non sussistendone i presupposti a norma dell’articolo 15 preleggi.
Anodina e’, poi, l’invocazione di una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata non avendo il tribunale spiegato quali sarebbero le norme costituzionali che resterebbero violate dal mantenimento di due separati regimi giuridici.
Infine, anche la sentenza delle SSUU civ. cit. e’ male invocata, perche’, nella medesima, si tratta solo della problematica del sequestro di prevenzione ed anzi, quanto ai sequestri penali, in essa si trova espressamente scritto che “La legge di stabilita’ che ha dato – almeno sulla carta – soluzione ai problemi che si sono dibattuti per anni in ordine ai rapporti fra confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, e garanzie di’ natura patrimoniale iscritte o trascritte sui beni oggetto della stessa, e tutela dei terzi, non ha colto l’occasione per regolamentare anche le conseguenze della confisca disciplinata dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, che, per la sua natura e per le sue caratteristiche, e’ destinata ad incidere anche sui terzi estranei al procedimento. In questa ottica, pero’, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si e’ limitata alla pur opportuna modifica della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 bis, unificando la disciplina dell’amministrazione e della destinazione per tutti i beni sequestrati e confiscati. La novella, infatti, ha esteso l’applicazione delle norme contenute nel Codice Antimafia anche alla suddetta tipologia di confisca. L’Agenzia Nazionale coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati fino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, restando comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La modifica si pone nell’ottica di una complessiva razionalizzazione di tutti i procedimenti di sequestri patrimoniali, avviata con l’articolo 30 del Codice Antimafia che ha previsto la prevalenza del sequestro e della confisca di prevenzione su quella disposta in sede penale”.
Pertanto, la decisione del Tribunale, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “la normativa prevista per i sequestri di prevenzione al Titolo 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ed intitolata la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali”.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto la richiesta principale del ricorrente di ottenere la revoca del sequestro penale al fine di tutelarsi in via anticipata, non e’ fondata, cosi’ come ha deciso anche il tribunale confermando, sul punto, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
E’ fondata, invece, la censura in ordine all’applicazione analogica delle norme del ed codice antimafia al sequestro penale, ma, sul punto, la decisione errata del tribunale – sostituita di diritto dalla decisione di questa Corte – non ha rilevanza sulla tenuta complessiva del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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