Suprema Corte di Cassazione

sezione II

Sentenza 5 dicembre 2013, n. 27295

I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30751/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), per se’ e quale procuratrice generale dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura rogito Notaio (OMISSIS) di Cagliari in data 20 marzo 2000, rep. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 514/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 03/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- (OMISSIS), quale procuratore generale di (OMISSIS), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Tempio (OMISSIS), esponendo che: nella primavera – estate del 1992 alcune persone incaricate da (OMISSIS) avevano eseguito lavori di recinzione in agro della estensione di ettari 19.42.19, posto in Localita’ (OMISSIS) contraddistinto al foglio 18 mappale (OMISSIS) e lavori ristrutturazione di un fabbricato ivi esistente;

detti beni erano pervenuti a (OMISSIS) in virtu’ di successione ereditaria al marito (OMISSIS), deceduto;

Pertanto, l’istante – premesso che la domanda cautelare da lei proposta era stata disattesa – chiedeva l’accertamento che i beni in oggetto di cui premessa erano di proprieta’ della (OMISSIS) e degli altri eredi di (OMISSIS) con la condanna del (OMISSIS) alla loro riconsegna e al risarcimento dei danni.

Si costituiva il (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.

Intervenuta la morte di (OMISSIS), il giudizio era proseguito da (OMISSIS), per se’ e quale procuratrice dei fratelli, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS).

Con sentenza 377/2003 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la domanda di rivendica.

Con sentenza dep. il 3 settembre 2007 la Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari, in riforma della decisione impugnata dagli eredi dell’attrice, accoglieva la domanda dichiarando il terreno con annesso fabbricato di cui al mapp. (OMISSIS) del fg. 18 di ha 19.42.19 di proprieta’ degli appellanti con la condanna del convenuto al suo rilascio.

Nell’accogliere la domanda di rivendica, i Giudici osservavano che, secondo quanto accertato dal consulente di ufficio e non contestato dalle parti, il fabbricato di cui si discute sorge sul terreno contraddistinto al mapp. 18 map. (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS); che l’attrice, vedova di (OMISSIS) aveva dimostrato l’acquisto a titolo derivativo sul rilievo che l’immobile era stato oggetto di un atto di donazione intervenuto nel 1965 fra il donante (OMISSIS) e il figlio (OMISSIS); a sua volta il bene era pervenuto a (OMISSIS) in virtu’ di atto di divisione intercorso nel 1942 con il fratello (OMISSIS). Ed invero, in base alla ricostruzione compiuta dal c.t.u. alla stregua degli atti di trasferimento delle singole quote del fondo di cui era originariamente proprietario (OMISSIS) – successivamente cedute dai suoi eredi ai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) – questi ultimi erano divenuti comproprietari dell’immobile de quo ad eccezione della quota di cui era titolare (OMISSIS) che, per effetto di frazionamento catastale conseguente a divisione amichevole intervenuta con i predetti (OMISSIS), diede luogo alla part. (OMISSIS) e quindi al mapp. (OMISSIS).

Seppure la prova dell’acquisto a titolo derivativo rendeva superfluo l’esame della domanda di acquisto per usucapione, i Giudici ritenevano che in base alle deposizioni dei testi escussi e alla documentazione era emerso l’esercizio di poteri dominicali da parte di (OMISSIS), prima, e del figlio (OMISSIS) dopo.

Infine, era respinta l’eccezione con la quale l’appellato aveva dedotto che il mandato relativo al giudizio di appello sarebbe stato conferito al difensore dalla sola (OMISSIS) e non anche quale procuratrice degli altri eredi: i Giudici, al riguardo, osservavano che nell’atto di appello era espressamente chiarito che la predetta agiva per se’ nonche’ nella qualita’ di procuratrice dei germani.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’intimata anche nella spiegata qualita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 cod. proc. civ., nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 99 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che avrebbe ritenuto non necessaria nel mandato conferito al difensore la indicazione delle altre parti in nome delle quali sia stata anche rilasciata la procura, posto che nella specie la procura era stata sottoscritta soltanto dalla (OMISSIS) senza alcun riferimento alla qualita’ di procuratrice dei fratelli.

1.2.- Il motivo va disatteso.

La sentenza ha chiarito che la qualita’ di procuratrice dei germani con cui aveva agito in giudizio conferendo il mandato al difensore era espressamente indicata nell’atto di appello a margine del quale la procura era stata rilasciata. Qui e’ appena il caso di ricordare il principio secondo cui il mandato alle liti a margine o in calce all’atto sul quale e’ apposto fa corpo con il contenuto dell’atto cui accede di guisa che la indicazione di procuratore generale degli eredi (OMISSIS) indicata nell’ atto di appello, in cui era richiamata la procura generale conferita dagli eredi all’appellante, e’ sufficiente per ritenere che il mandato sia stato conferito in detta qualita’ dalla parte che ha sottoscritto la procura.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., censura la decisione che aveva dichiarato la proprieta’ esclusiva a favore degli appellanti quando invece con l’atto di citazione e con l’atto di appello era stata chiesta la declaratoria di comproprieta’ con gli eredi di (OMISSIS).

2.2.- Il motivo va disatteso.

Il ricorrente non ha interesse a formulare la censura de qua, posto che parte eventualmente pregiudicata dalla decisione potrebbero essere gli eventuali comproprietari, che peraltro non sono stati parti del presente giudizio, dovendo qui ricordarsi che legittimato ad agire in rivendicazione e’ ciascun comproprietario del bene rivendicato.

3.1.- Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 832 e 948, 1350 cod. civ. cod., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove, nel disattendere i principi in materia di prova della rivendicazione, aveva ritenuto assolutamente irrilevante la situazione possessoria contestata dal convenuto, il quale aveva dedotto espressamente che oggetto degli atti di acquisto a favore dei (OMISSIS) fosse il bene rivendicato. In particolare, censura l’affermazione secondo cui nell’asse ereditario di (OMISSIS) deceduto nel (OMISSIS) figurava il terreno contraddistinto al mapp. 18 map. (OMISSIS) esteso circa 20 ettari del Comune di (OMISSIS), tenuto delle diverse risultanze della denuncia di successione circa la descrizione e le dimensioni del terreno in essa indicato, di guisa che gli atti di trasferimento degli eredi (OMISSIS) non potevano che riferirsi a terreni di ben piu’ piccola dimensione.

Censura le apodittiche considerazioni del C.T.U., recepite dalla sentenza impugnata e formulate in contrasto con quanto documentalmente emerso a proposito dei singoli atti di trasferimento degli eredi (OMISSIS), dell’atto di divisione del 1942 e di quanto rilevato a proposito della divisione amichevole, che deve avvenire per atto scritto.

3.2.- Il motivo va disatteso.

In primo luogo occorre osservare che la sentenza, nel ritenere che il bene rivendicato si identificava con quello contraddistinto al mapp. 18 map. (OMISSIS), ha affermato che le conclusioni alle quali era pervenuto l’ausiliario non erano state contestate dalle parti; ha quindi proceduto sulla scorta del indagini condotte dal consulente alla ricostruzione dei vari atti di trasferimento da parte degli eredi (OMISSIS) a favore dei fratelli (OMISSIS) fra i quali l’atto di divisione in virtu’ del quale divenne proprietario esclusivo (OMISSIS), che ebbe a donarli a (OMISSIS), marito dell’attrice.

Seppure si fa riferimento a una serie di acquisti a titolo derivativo, in virtu’ dei quali l’immobile de quo era poi pervenuto all’attrice, la ricostruzione compiuta dai Giudici ha consentito di individuare quello che, secondo gli accertamenti compiuti dal consulente, recepiti dalla Corte, era da considerarsi l’originario proprietario del bene in questione, di guisa che la parte attrice aveva fornito la prova rigorosa richiesta dall’articolo 948 cod. civ., anche se poi i Giudici hanno comunque verificato, secondo il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie loro riservato, anche il possesso utile ad usucapione.

Orbene, le doglianze si risolvono nella censura degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che sono incensurabili in sede di legittimita’ se non sotto il vizio deducibile ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 (peraltro neppure denunciato) che deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non puo’ risolversi nella denuncia della difformita’ della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’articolo 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneita’ della decisione non puo’ basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine e’ sottratta al controllo di legittimita’ della Cassazione.

In particolare, per quel che riguarda la censura circa le apodittiche ed erronee conclusioni del consulente di ufficio, va ricordato che qualora la sentenza aderisca agli accertamenti e alle valutazioni dell’ausiliario nominato dal giudice, richiamandoli con motivazione per relationem, come e’ appunto avvenuto nella specie, il ricorrente – il quale denunci errori o lacune della consulenza tecnica d’ufficio – deve dimostrare la decisivita’ del proprio assunto, riportando i passi salienti della relazione, in modo da consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle critiche che devono essere formulate in modo specifico e motivato con riferimento evidentemente al contenuto complessivo dell’elaborato del consulente.

Nella specie, il ricorso non consente di ricostruire le indagini effettivamente svolte e il percorso argomentativo dell’ausiliario e, quindi, la fondatezza o meno della critiche da essa formulate: le critiche si risolvono nella censura della valutazione e interpretazione dei vari atti di cessione, che sono evidentemente sottratti al controllo di legittimita’, posto che la interpretazione del contratto, avendo a oggetto un accertamento di fatto, in sede di legittimita’ e’ censurabile, denunciando – alla stregua del contenuto specifico dell’atto – l’erronea applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’articolo 1362 cod. civ. e segg., che nella specie non e’ stata in alcun modo dedotta.

Per quel che concerne la divisione amichevole, di cui pure si cenno nella sentenza impugnata, i Giudici hanno in effetti escluso dal bene rivendicato la quota di cui era rimasto per l’appunto titolare Gian (OMISSIS), per cui la censura appare priva di rilievo.

4.1. – Il quarto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) censura la sentenza impugnata laddove, in contrasto con quanto emerso delle deposizioni rese dai testi indicati dal convenuto, aveva ritenuto una situazione di possesso da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), che era invece da escludere.

4.2.- Il motivo e’ inammissibile.

Ai sensi dell’ articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ (articolo 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito qaesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Analogamente a quanto e’ previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a cio’ specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 20603/07). In tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non e’ sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalita’ di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, al giudice di legittimita’, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del giudice di legittimita’ quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa e’ anche giudice del fatto. Si era, cosi’, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimita’ un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, in cui si denuncia il vizio di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, manca il momento di sintesi con la indicazione del fatto controverso e il vizio di motivazione.

5.1.- Il quinto motivo deduce la nullita’ della sentenza impugnata in relazione all’articolo 102 cod. proc. civ. laddove il giudizio si era celebrato nei confronti soltanto di uno dei possessori del bene de quo, atteso che anche (OMISSIS) era possessore dell’immobile rivendicato.

5.2.- Il motivo e’ infondato.

L’azione di rivendicazione non da luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprieta’ fatto valere in giudizio dall’attore, poiche’ in tal caso l’unica conseguenza sara’ che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sara’ opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata “inutiliter data” (Cass. 10739/2001).

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

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