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Suuprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  4 settembre 2013, n. 20345

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13.4.2001 la società “International Cosmetics and Parfums S.p.A” convenne al giudizio del Tribunale di Milano la società belga “Anbel Cos S.A.”, chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’insussistenza di alcun contratto in corso tra le parti e che nulla fosse dovuto alla convenuta, in subordine pronunziarsi la risoluzione per inadempimento del contratto, ove ritenuto sussistente, per colpa della medesima. L’attrice esponeva che il pregresso rapporto contrattuale, nell’ambito del quale aveva fornito alla convenuta prodotti di profumeria, era stato risolto,in conseguenza del mancato pagamento di un debito di L. 12.865.600,con propria comunicazione del 31.7.2000, a partire dal 1.1.2001 e che la controparte aveva avanzato infondate pretese indennitarie.
Costituitasi la società convenuta, eccepì: che tra le parti era stato stipulato un contratto del 6.1.1989, prevedente la vendita in esclusiva dei prodotti “Trussardi” sull’intero territorio belga con efficacia dal 1.2.89 al 31.12.92 e clausola di rinnovo tacito, nella specie verificatosi per tre volte, in forza del quale il rapporto si era prorogato fino al 31.12.2001; che la disdetta di controparte si era riferita ad un contratto del 1.5.94, che non era stato mai stipulato; che per le inadempienze della attrice, la deducente l’aveva citata davanti al Tribunale di Anversa, ottenendone, con sentenza del 30.7.2001, la condanna al risarcimento dei danni in misura di 4.912.228 franchi belgi; che ai sensi dell’art. 13.2 del citato contratto del 1989 tutte le controversie relative avrebbero dovuto essere sottoposte ad arbitrato secondo le regole della Camera arbitrale internazionale di Milano, ragion per cui eccepì l’incompetenza dell’adito tribunale. Tale preliminare eccezione venne accolta dal Tribunale di Milano con sentenza n. 16042 del 2003, avverso la quale la società “Trussardi s.p.a.”, che aveva incorporato l’originaria attrice propose appello, che, resistito dalla “ANBEL COS s.p.a.”, con sentenza n. 2065 dei 10.5-24.8.2006 della Corte di Milano,venne respinto,compensandosi interamente le spese del grado.
Tali le essenziali ragioni inducenti la corte territoriale a confermare la pronunzia di primo grado: a) secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri, costituisce,anche in caso di arbitrato rituale, “una questione non già di competenza, in senso tecnico, ma parimenti di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria”; donde l’ammissibilità dell’appello e non del regolamento di competenza; b) l’appello era tuttavia infondato, poiché nella specie, dalla ricostruzione delle vicende del controverso rapporto, era risultato ancora in vigore tra le parti l’originario contratto stipulato nel 1989, rispetto al quale le modifiche apportate a seguito della lettera in data 1.1.1995, invocata dall’appellante attrice, non avevano dato luogo ad una totale rinnovazione della disciplina pattizia del rapporto, ma soltanto alla parziale revisione di alcune particolari clausole specificamente individuate, tra cui quella della rinnovazione tacita, che da tre era stata ridotta a due anni; c) conseguentemente i rapporti tra le parti, nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2000 erano rimasti regolati, salvo che per le modifiche apportate con la lettera del 1995, dall’iniziale contratto, nell’ambito del quale era contenuta e rimasta la clausola compromissoria; d) in forza di tale clausola, del tutto valida (in quanto non applicabile l’art. 1341 co. 2 c.c. alla fattispecie, di contratto non redatto su modulo o predisposto da un sola parte) e prevedente un’ipotesi di “arbitrato internazionale”, ora previsto dall’art. 832 c.c. e, prima della riforma del 1994, già noto alle prassi internazionali ed alla dottrina, incidente non sulla giurisdizione, ma sulla sola competenza interna del giudice italiano, la controversia avrebbe dovuto essere deferita alla Camera Internazionale di Commercio in Milano (e non, come sostenuto dall’appellante, alla non meglio precisata “nota istituzione arbitrale con sede in Parigi”; e) spiegando la clausola effetti soltanto con riferimento all’individuazione della competenza, nell’ambito della giurisdizione italiana, la circostanza che la ANBEL si fosse rivolta al Tribunale di Anversa in Belgio non poteva comportare rinuncia alla clausola compromissoria.
Contro tale sentenza la Trussardi s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione su unico motivo. Ha resistito la società belga con rituale controricorso, seguito da memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta “omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”, indicato nella “rinuncia implicita di Anbel Cos ad avvalersi della clausola arbitrale”, desumibile dall’avvenuta “proposizione di azione dinanzi all’autorità belga, conclusasi con decisione dell’autorità straniera”.
Il mezzo d’impugnazione (con il quale, dunque, non vengono posti in discussione tutti i passaggi argomentativi, in narrativa riassunti, sulla base dei quali la corte milanese è pervenuta alla conclusione che nel rapporto, regolato in parte qua ancora dall’originario contratto del 1989, fosse vigente la clausola compromissoria 13.2), confuta le affermazioni del giudice di appello, secondo cui il compromesso prevederebbe un “arbitrato internazionale” del tutto riferibile al modulo di cui all’art. 832 c.p.c., aggiunto dalla legge n. 25 del 1994 (articolo poi sostituito dal Dlgs. n. 40 del 2006) e, soprattutto, la conseguenza trattane, secondo cui, incidendo detta clausola compromissoria soltanto sul piano della competenza interna dei giudici italiani, l’avere la controparte adito un giudice belga non avrebbe integrato gli estremi della tacita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria. Dopo aver riportato,con la relativa traduzione in italiano, il testo delle salienti pattuizioni, si ribadiscono, nella parte argomentativa, le censure (già proposte nell’atto di appello) di violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella ricerca della comune intenzione delle parti, evidenziando, infine, quali elementi di giudizio non valutati dalla corte territoriale, il contesto temporale della stipulazione (epoca in cui non era ancora in vigore il nuovo art. 832 cit), il collegamento con altra clausola, la 13.1, precisante il riferimento alle norme di diritto italiano per le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del contratto, il richiamo alle regole della “Camera di Commercio Internazionale”, la stessa possibilità prevista dall’art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1961 sull’arbitrato internazionale (ratificata nel 1970 dall’Italia) di sollevare l’eccezione relativa all’applicazione della clausola arbitrale dinanzi a ciascun organo dei paesi aderenti. Omettendo la considerazione di tutti gli anzidetti elementi,la corte di merito si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza della giurisdizione internazionale “in mancanza di espressa pattuizione, senza tuttavia indicare in alcun modo le ragioni inducenti ad escludere l’esistenza della pattuizione, nel senso più ampio sostenuto dall’appellante, secondo il contenuto della clausola stessa. Il ricorso non merita accoglimento.
Pur disattesa la preliminare eccezione,formulata in controricorso,di inammissibilità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., essendo l’indicazione dei documenti e degli atti processuali su cui si basa il ricorso desumibile dalla parte argomentativa del mezzo d’impugnazione (contenente specifici richiami al prodotto contratto del 1989 ed al proprio atto di appello), deve invece convenirsi con la difesa di parte resistente e con il P.G. sulla incongrua formulazione del mezzo d’impugnazione, segnatamente per mancata rispondenza ai dettami di cui all’art. 366 bis c.p.c., disposizione che nella specie deve trovare applicazione ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunziata dopo l’entrata in vigore della stessa, introdotta dall’art. 6 Dlgs. n. 40 del 2006, e prima della sua abrogazione, disposta con l’art. 47 co.1 lett. d) L. n. 69 del 2009 (senza effetto retroattivo).
La ricorrente, infatti, deduce un vizio di legittimità, l’omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riconducibile alla previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., tipologia di censura in relazione alla quale, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v., tra le tante, nn. 17950/11, 8315/11, 12339/10), il gravame avrebbe dovuto concludersi con un “momento di sintesi”, evidenziante con chiarezza il fatto controverso e decisivo sul quale il giudice a quo non avrebbe soffermato la propria attenzione e che, se adeguatamente considerato, avrebbe comportato una diversa decisione.
Orbene, nel mezzo d’impugnazione si indica tale fatto nella rinuncia implicita da parte di “Anbel Cos” ad avvalersi della clausola arbitrale, desumibile dalla circostanza di avere, prima dell’inizio del presente processo, adito l’autorità giudiziaria belga nella lite che l’opponeva alla società italiana; ma è chiaro che la dedotta rinuncia implicita, più che il fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituisce, in realtà, proprio il centrale (e residuo) thema decidendum, vale dire la tesi, negata dal giudice di merito ed affermata dalla parte ricorrente, e non anche un accadimento storico o una circostanza rilevante ai fini della sussistenza della stessa. Successivamente, al fine di dimostrare l’erroneità della suddetta esclusione, si formulano una serie di censure, di chiaro contenuto interpretativo (non manca il richiamo all’art. 1363 e ss. c.c.), dirette a confutare l’ermeneusi contrattuale esposta dai giudici di merito, sulla base della quale gli stessi hanno ritenuto che la clausola compromissoria, contenuta nell’art. 13.2 del citato contratto del 1989, integrasse un’ipotesi di “arbitrato internazionale”, come poi codificato nel 1994 dall’art. 832 c.p.c., al riguardo esponendo anche critiche, in punto di diritto, sull’applicabilità di siffatta norma ancor prima della sua entrata in vigore e sulla plausibilità della tesi che le parti avessero inteso conformarsi proprio a quell’istituto, all’epoca noto (secondo il censurato dictum della corte di merito) in dottrina e nella prassi commerciale internazionale, ma estraneo al diritto positivo nazionale.
Quale che sia la fondatezza di siffatte censure,risulta comunque evidente come le stesse,sia nella parte in cui deducono violazione dei canoni ermeneuetici ex art. 1362 e segg. c.c., sia laddove denunciano l’impropria qualificazione della clausola in questione alla luce del diritto positivo temporalmente vigente, non siano riconducibili all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., bensì al n. 3 dell’articolo medesimo, quali violazioni di norme di diritto, tipologia di vizio che avrebbe richiesto, ineluttabilmente, la formulazione di appropriati quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, risultando che l’unico motivo d’impugnazione, comunque lo si qualifichi (ex art. 360 co. 1 n. 3 e/o 5 c.p.c.), risulta non conforme ai dettami di una norma, l’art. 366 bis c.p.c., che questa Corte non ha il potere di disapplicare, non può che rigettarsi il ricorso.
Motivi di equità, tuttavia, comportano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto dell’obiettiva controvertibilità delle questioni implicate dalla decisione di merito e considerato che, all’epoca dell’instaurazione della lite, gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità in tema di arbitrato internazionale non erano ancora univoci.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio.

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