Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 luglio 2012, n.11191. La norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da parte dell’inabilitato o dell’interdetto.

 

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2012, n.11191

Lo ha deciso la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento affermando che “la norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da parte dell’inabilitato o dell’interdetto.”

Il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità

Sorrento,  24 luglio  2012.                                                Avv. Renato D’Isa

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