Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 dicembre 2013, n. 28716
Svolgimento del processo
Con citazione 2.4.1983 i fratelli L.V.V., L. e S., a seguito della morte del padre R. , convenivano davanti al tribunale di Foggia S.E. , con la quale lo stesso, dopo il divorzio dalla loro madre, si era risposato il 28.3.1975, chiedendo la divisione ab intestato dei beni, un appartamento con mobili a Foggia, un villino con mobili a (omissis) , un fondo a (omissis) , un fondo a (omissis) .
La S. contestava la pretesa e chiedeva in via riconvenzionale la divisione sulla base del testamento olografo pubblicato il 19.5.1983, con il quale il testatore aveva attribuito alla S. i diritti sull’appartamento in (…) ed ai L. quelli sui beni in (omissis) , e della convenzione tra coniugi del 29.11.1976 con la quale erano stati costituiti in comunione tutti i beni personali acquistati prima del matrimonio. Con sentenza 25.2.2000 il giudice adito dichiarava la nullità della convenzione matrimoniale, che il testamento costituiva ex art. 734 cc divisione fatta dal testatore, riduceva nei limiti della disponibile la disposizione testamentaria in favore della S. , con reintegra in denaro della quota di riserva in favore dei L. con condanna della convenuta al pagamento di lire 41.200.000 già rivalutate, attribuiva alla S. i mobili e l’appartamento in (…) ed ai L. i mobili ed il villino a Campomarino, imponendo alla S. di restituire i frutti civili percepiti per (omissis) con condanna al pagamento di lire 39.000.000 ed ai L. di rimborsare le anticipazioni fatte nel loro interesse in lire 42.934.573, con compensazione delle spese, decisione appellata in via principale dalla S. ed in via incidentale dagli altri.
La Corte di appello di Bari, con sentenza 22.1.2007, preceduta da decisione non definitiva, rigettava la domanda di riduzione per lesione della quota legittima dei L. , riformando i capi 4 e 5 del dispositivo e revocando le condanne di cui ai capi 8 e 9, confermava le statuizioni di cui ai capi 1, 3, 6, 7 e 10, condannando i L. a 2/3 di spese, sul presupposto che la convenzione fosse valida, la domanda di reintegra della quota di riserva non fosse implicita in quella di divisione e che il de cuius avesse dato ai figli più della metà dell’asse ereditario.
Ricorre S. con quattro motivi e relativi quesiti, non svolgono difese le controparti.
Motivi della decisione
Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione con indicazione del fatto controverso nella circostanza che per la ricorrente detto testamento ha ad oggetto solo la metà dei beni immobili descritti, in ragione dell’assunta validità della convenzione matrimoniale, mentre per i L. l’intera proprietà.
Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 723 e 734 cc, 112 cpc, vizi di motivazione in quanto la domanda di rendiconto è stata ritenuta condizionata alla avversa domanda di riduzione.
Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 537, 553, 557 cc e vizi di motivazione in ordine alla liberalità in favore di L.V.V. dedotta sin dal primo grado.
Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 540 e 554 cc e vizi di motivazione in quanto l’immobile in (OMISSIS) di proprietà di L.R. era adibito a casa familiare e pertanto alla S. competono i diritti di uso e di abitazione ed i mobili.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata, come dedotto, ha rigettato la domanda di riduzione per lesione della quota legittima dei L. , riformando i capi 4 e 5 del dispositivo e revocando le condanne di cui ai capi 8 e 9, confermando le statuizioni di cui ai capi 1, 3, 6, 7 e 10 e condannando i L. a 2/3 di spese, sul presupposto che la convenzione fosse valida, la domanda di reintegra della quota di riserva non fosse implicita in quella di divisione e che il de cuius aveva dato ai figli più della metà dell’asse ereditario.
In particolare la sentenza, premesso che era stata riconosciuta con sentenza non definitiva la validità della convenzione tra i coniugi, ed accertato, con la statuizione del giudice di primo grado, che il testamento olografo pubblicato il 19.5.1983 (con il quale il testatore aveva attribuito alla S. i diritti vantati sull’appartamento in (…) ed ai L. quelli su tutti i beni in (omissis)) costituiva ex art. 734 cc divisione fatta dal testatore, si è posto i seguenti problemi: a) se i L. avessero proposto avverso tale divisione una domanda di riduzione per lesione della quota di legittima; b) se tale domanda fosse stata tempestiva; c) se sussistesse effettivamente la lamentata lesione.
L’indagine sub a) portava ad un risultato positivo non diversamente dall’indagine sub b) mentre portava a un risultato negativo l’indagine sub c).
Ciò premesso, il primo motivo col quale la ricorrente si duole che, essendo stata affermata la validità della convenzione matrimoniale, non poteva ricomprendersi nell’asse ereditario l’intera proprietà degli immobili in (omissis) ma solo una loro quota del 50%, è fondato.
È vero che il testamento aveva disposto degli immobili per l’intero ma detta disposizione era inefficace relativamente alla quota in comproprietà al coniuge.
Il secondo motivo, denunziando la violazione di una pluralità di norme di diritto sostanziale, processuale nonché vizi di motivazione, elude la necessaria specificità dell’impugnazione e non riporta le domande ed eccezioni proposte in primo grado o riproposte in appello per verificare la decisività del rilievo che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto la domanda di rendiconto condizionata alla avversa domanda di riduzione.
Il terzo motivo propone una questione nuova in mancanza, peraltro, della indicazione espressa delle domande rivolte in relazione alla liberalità in favore di L.V.V. .
Il quarto motivo appare anch’esso una questione nuova, peraltro irrilevante avendo la S. ottenuto la casa in via (…).
Donde l’accoglimento del primo motivo con cassazione della sentenza e rinvio in ordine al profilo indicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, altra sezione.
Leave a Reply