Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  29 novembre 2013, n. 26858

Svolgimento del processo

Con citazione del 14/8/2002 F..C. conveniva in giudizio le sorelle P.A. e M. e M.F. , figlio di quest’ultima e destinatario di una disposizione testamentaria in suo favore, nel testamento di M..D.R. , madre delle due convenute. L’attore chiedeva che fosse accertato che la scrittura privata del 5/7/1984 costituiva atto di liberalità della madre a favore delle figlie A. e M. .
L’attore esponeva che con il suddetto accordo le eredi di Pa.Ma. , ossia il coniuge M..D.R. , e le figlie P.A. e M. , si erano divise il patrimonio ereditario attribuendo (secondo quanto si apprende dal ricorso):
– a D.R.M. , madre dell’attore, 1/10 di un immobile che per l’intero era stimato in lire 8.600.000, un diritto di abitazione su una quota di immobile, la somma di lire 10.000.000 e una rendita vitalizia di lire 700.000 mensili;
– ad A. la totalità delle quote di una s.r.l. proprietaria di diversi immobili, nonché altri immobili per il valore complessivo di oltre un miliardo e 802 milioni di lire;
– a M. tutto il restante compendio immobiliare e la totalità delle azioni di una S.p.A. proprietaria di diversi immobili, per un valore complessivo di oltre un miliardo e 473 milioni di lire.
Ciò premesso, assumeva che, attesa la rilevante sproporzione tra la minore ricchezza attribuita alla madre e la maggiore ricchezza attribuita alle figlie, la madre, nel dividere il patrimonio, aveva compiuto un atto di liberalità a favore delle figlie.
In ordine all’interesse a tale declaratoria, deduceva che l’interesse era divenuto concreto in conseguenza di due precedenti atti di citazione con i quali la zia M. , rispettivamente per sé e in surroga della sorella A. , essendone creditrice, aveva chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre D.R.M. (che aveva lasciato un immobile a ciascuno dei due nipoti, ossia allo stesso F..C. e a F..M. ) in quanto lesive della quota ereditaria ad essa riservata per legge; secondo C.F. la zia M. aveva già ricevuto in via dalla comune dante causa, beni di valore ben superiore alla sua quota di legittima.
M..P. , costituendosi eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’attore.
Il Tribunale di Venezia riteneva che l’accertamento della liberalità fosse funzionale alla determinazione di quanto già ricevuto in conto di legittima dall’attrice che agiva in riduzione e per tale motivo, riteneva l’attore carente di interesse ad azionare la pretesa in via autonoma e al di fuori dal giudizio di riduzione.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 25/5/2007, decidendo sull’appello proposto da F..C. rigettava l’appello confermando la decisione secondo la quale l’attore sarebbe carente di interesse a far accertare l’atto di liberalità al di fuori del giudizio di riduzione. F..C. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo e ha depositato memoria. M.M. , quale unico erede di M..P. , già costituitosi in appello quale erede della stessa, resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c. e il vizio di motivazione sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, doveva essere riconosciuto il suo concreto interesse e la concreta utilità di una pronuncia di accertamento dell’atto di liberalità compiuto con l’accordo del 5/7/1984 perché: – i legittimari che hanno agito per la riduzione delle disposizione testamentarie a suo favore dovranno imputare alla quota di legittima anche la liberalità ricevuta una volta accertatane la natura di atto di liberalità; – la sentenza che accertasse la natura di atto di liberalità della scrittura privata, una volta passata in giudicato farebbe stato ad ogni effetto tra le parti, eredi e aventi causa così che, esclusa la lesione della legittima, esso ricorrente non dovrebbe subire gli effetti pregiudizievoli dell’azione di riduzione;
– non è precluso l’accertamento dell’atto di liberalità (risultante ex actis, quanto meno per quella parte non attinente alla contestazione sulla titolarità delle quote di una delle due società considerate nell’atto) nel giudizio di riduzione perché nessun elemento era emerso, in questo giudizio, per valutare l’eventuale decadenza da eccezioni o accertamenti incidentali o precisazione delle domande.
Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, il ricorrente chiede:
– se sussista in capo al legatario l’interesse ex art. 100 c.p.c. a far accertare la natura di donazione indiretta dell’atto transattivo con cui il de cuius ha trasferito la proprietà di alcuni beni al coerede che, successivamente lo abbia convenuto in giudizio per lesione di legittima;
– se sussista in capo a detto legatario interesse alla conservazione delle disposizioni del de cuius e interesse a mantenere intatto il proprio patrimonio.

2. Il motivo è fondato.
La sentenza (Cass. 24/6/1986 n. 4216) richiamata dalla Corte di Appello è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie.
Nel richiamato precedente della sezione lavoro di questa Corte, si affermava l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale – ex artt. 3 e 24 cost. – dell’art. 437 cod. proc. civ., che non consente la proposizione in appello di nuove eccezioni e si osservava che non sussiste disparità di trattamento processuale, in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio, tra la posizione dell’attore, che non può proporre domande nuove in appello, e la posizione del convenuto, che non può proporre eccezioni nuove, sotto il profilo che mentre il primo potrebbe comunque esperire la domanda nuova in un diverso giudizio, invece il secondo avrebbe irrimediabilmente perso la possibilità di far valere l’eccezione, atteso che la preclusione che in tale ultimo caso si determina è conseguenziale alla natura dell’eccezione che ha la funzione di ostacolare l’esercizio dell’azione della controparte e che pertanto può manifestare i suoi effetti unicamente nella sede in cui l’azione medesima viene esercitata.
La motivazione della Corte di appello muove dall’infondato presupposto per il quale, anche accertato, in separato giudizio l’atto di liberalità compiuto in vita a favore dell’erede, non per questo tale accertamento potrebbe essere opposto dal soggetto convenuto nel giudizio di riduzione per lesione della legittima (che è pendente) costituendo una eccezione inammissibile in quanto tardiva.
Occorre premettere, in via generale, che non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni processuali.

Ciò premesso, si deve osservare che la Corte di appello di Venezia ha fondato la sua decisione su un presupposto (l’inopponibilità dell’accertamento della liberalità in altro processo) che non doveva essere considerato e comunque errato sia perché la valutazione sull’eventuale preclusione processuale era di competenza del giudice del diverso processo nel quale era dedotta la lesione della legittima, sia perché giuridicamente infondato. Infatti nel giudizio di riduzione l’attore nel dar prova del suo diritto, ha l’onere di sottrarre il valore delle liberalità ricevute; ne consegue che, intervenuto il giudicato che accerta (in tesi) la liberalità non dichiarata da chi agisce in riduzione, lo stesso giudicato esterno (intervenuto tra le stesse parti) sarebbe opponibile nel giudizio di riduzione, posto che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.
Questa Corte a sezioni Unite, fin dal 2001 (Cass. S.U. 25/5/2001 n. 226) ha affermato che siccome nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito; il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità (ex art. 2909 c.c.) ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità; il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (cfr. anche Cass. 16/6/2006 n. 13916).
Né varrebbe opporre che la deduzione di un pregresso atto di liberalità da imputare alla quota di legittima sarebbe oggetto di eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile di ufficio: il potere di rilevare fatti impeditivi compete esclusivamente alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva e non certo nel caso di specie, nel quale è onere dell’attore che agisce in riduzione indicare le donazioni ricevute da imputare alla legittima), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099).
L’eccezione per la quale l’attrice che agisce in riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare alla legittima costituisce eccezione in senso lato e come tale il suo rilievo di ufficio non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. S.U. 7/5/2013 n. 10531 Ord.).
Ne deriva l’interesse attuale, oltre che urgente, dell’odierno ricorrente, convenuto nell’azione di riduzione promossa contro di lui in altro giudizio, di fare accertare in questo giudizio (del quale peraltro aveva infruttuosamente chiesto la riunione a quello avente ad oggetto la domanda di riduzione) le liberalità ricevute in vita dal soggetto che agisce per la riduzione.
3. In conclusione la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l’art. 100 c.p.c. ritenendo il ricorrente privo di interesse ad accertare che la scrittura privata 25/7/1984 costituisce atto di liberalità in quanto l’interesse sussiste, per le ragioni sovra esposte e di conseguenza la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la decisione sul merito della domanda che la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto di non dovere decidere.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *