Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 27 febbraio 2014, n. 4748
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4384/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 13/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4384/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 13/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 13-7-2007 il Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo L. n. 794 del 1942, ex art. 29 e 30, proposto dal cliente, ha liquidato in favore dell’avv. (OMISSIS), in relazione all’attivita’ professionale prestata in favore di (OMISSIS) nel procedimento civile iscritto al n. 530/2004 R.G., la somma di Euro 998,00 per diritti, Euro 2.180,00 per onorari, Euro 57,80 per spese imponibili ed Euro 15,57 per spese esenti, e per l’effetto ha condannato il (OMISSIS) al pagamento dei predetti importi.
L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, sulla base di un unico motivo.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, sulla base di un unico motivo.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14, della tariffa forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per non avere il Tribunale riconosciuto in favore dell’istante il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’ordinanza impugnata abbia violato l’art. 14 della vigente tariffa forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, la quale prevede che all’avvocato e’ dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti, e se detto rimborso sia dovuto anche in assenza di specifica richiesta”.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’ordinanza impugnata abbia violato l’art. 14 della vigente tariffa forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, la quale prevede che all’avvocato e’ dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti, e se detto rimborso sia dovuto anche in assenza di specifica richiesta”.
Il motivo e’ infondato.
Questo Collegio intende dare continuita’ al piu’ recente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui il rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 disp. gen. della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, non puo’ essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso (Cass. 26-11-2010 n. 24081).
E’ ben vero, infatti, che, secondo un principio piu’ volte affermato da questa Corte, il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura e’ predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (tra le tante v. Cass. 22-2-2010 n. 4209; Cass. 14-5-2007 n. 10997; Cass. 31-3-2007 n. 8059; Cass. 10-1-2006 n. 146; Cass. 20-12-2005 n. 20321).
Tale principio, tuttavia, in piena armonia con il dettato normativo (secondo cui all’avvocato “e’ dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente”), opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo’ essere emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa (tra le tante v. 10-2-2003 n. 1938), Cass. 22-1-2007 n. 22106; Cass. 16-5-2003 n. 7639); sicche’ ben si comprende come, in forza dello stesso art. 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese debba essere compreso, pure in assenza di una specifica istanza, anche il rimborso forfetario, che costituisce una voce di credito dovuta all’avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata ex lege.
Come e’ stato esattamente rilevato nella menzionata sentenza 26-11-2010 n. 24081 (resa, peraltro, tra le stesse parti del presente giudizio), al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non puo’ essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre, infatti, in quest’ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese e’ una diretta conseguenza dell’esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non puo’ sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.
Si tratta di argomentazioni pienamente condivisibili, che inducono a disattendere il diverso indirizzo precedentemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui, nello speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, le spese generali devono ritenersi comprese nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari e devono, pertanto, essere liquidate dal giudicante senza bisogno di specifica richiesta (Cass. 18-3-2003 n. 4002).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poiche’ l’intimato non ha svolto alcuna attivita’ difensiva, non vi e’ pronuncia sulle spese.
Questo Collegio intende dare continuita’ al piu’ recente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui il rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 disp. gen. della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, non puo’ essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso (Cass. 26-11-2010 n. 24081).
E’ ben vero, infatti, che, secondo un principio piu’ volte affermato da questa Corte, il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura e’ predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (tra le tante v. Cass. 22-2-2010 n. 4209; Cass. 14-5-2007 n. 10997; Cass. 31-3-2007 n. 8059; Cass. 10-1-2006 n. 146; Cass. 20-12-2005 n. 20321).
Tale principio, tuttavia, in piena armonia con il dettato normativo (secondo cui all’avvocato “e’ dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente”), opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo’ essere emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa (tra le tante v. 10-2-2003 n. 1938), Cass. 22-1-2007 n. 22106; Cass. 16-5-2003 n. 7639); sicche’ ben si comprende come, in forza dello stesso art. 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese debba essere compreso, pure in assenza di una specifica istanza, anche il rimborso forfetario, che costituisce una voce di credito dovuta all’avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata ex lege.
Come e’ stato esattamente rilevato nella menzionata sentenza 26-11-2010 n. 24081 (resa, peraltro, tra le stesse parti del presente giudizio), al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non puo’ essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre, infatti, in quest’ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese e’ una diretta conseguenza dell’esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non puo’ sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.
Si tratta di argomentazioni pienamente condivisibili, che inducono a disattendere il diverso indirizzo precedentemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui, nello speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, le spese generali devono ritenersi comprese nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari e devono, pertanto, essere liquidate dal giudicante senza bisogno di specifica richiesta (Cass. 18-3-2003 n. 4002).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poiche’ l’intimato non ha svolto alcuna attivita’ difensiva, non vi e’ pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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