Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 27 aprile 2015, n. 17424
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 254/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 24/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, ha concluso per inammissibilita’ del ricorso nei confronti del (OMISSIS); annullamento con rinvio nei confronti del (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 31.1.2012, di condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di truffa tentata loro ascritto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere il delitto di truffa estinto per remissione di querela. Contro detta pronunzia ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste contestando la decisione in punto di violazione di legge e vizio di motivazione circa l’esclusione dell’aggravante dell’articolo 61 c.p., n. 7.
La corte territoriale ha infatti escluso che nel caso di specie potesse apprezzarsi un danno di rilevante gravita’ in quanto, pur essendo rilevante la entita’ della somma oggetto del reato, la stessa non fu mai consegnata dalla vittima agli imputati per l’intervento tempestivo dei carabinieri. Osserva invece il ricorrente che per la giurisprudenza di questa corte in caso di tentativo di delitto circostanziato la circostanza voluta deve essere riconoscibile sulla base di quel frammento di condotta effettivamente realizzato: non essendo sufficiente che essa qualifichi il proposito dell’argento ma bastando tuttavia tale limitata estrinsecazione oggettiva per assicurarne la rilevanza giuridica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve innanzitutto rilevarsi il decesso di (OMISSIS) in data 26/11/2013: a cui consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per morte dell’imputato.
Per il resto il ricorso e’ fondato, articolandosi su di un esatto principio di diritto stabilito in tema di circostanze da Cass. sez. un. 28.6.2013, n. 28243. E’ stato infatti deciso che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuita’ e’ applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalita’ del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). Allo stesso modo, e per corollario, deve stabilirsi il seguente principio di diritto: “la circostanza aggravante comune del danno di rilevante gravita’ e’ applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalita’ del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di notevole rilevanza”.
Spettera’ dunque alla corte territoriale di esaminare nuovamente il caso onde verificare se dalla condotta posta in essere dall’imputato emerga la configurazione della circostanza aggravante gia’ nella fase, in cui si e’ arrestata l’azione, del tentativo: ossia se sia possibile desumere con certezza, dalle modalita’ del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di notevole rilevanza.
Ne discende la inammissibilita’ del ricorso nei confronti di (OMISSIS) e l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio dell’altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG nei confronti di (OMISSIS). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio dell’altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
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