Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 26 novembre 2015, n. 24147
Ritenuto in fatto
1. – La “Fondazione Avvocato B.F. e B.L.B. ” convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Voghera, L.E.. Espose che il (omissis) era deceduto l’avv. B.F., il quale aveva lasciato il proprio patrimonio ad una fondazione da erigersi a nome suo e della moglie e aveva nominato il L. proprio esecutore testamentario e presidente della erigenda fondazione; che il L. aveva svolto le funzioni di esecutore testamentario, poi era stato nominato amministratore straordinario dei beni della erigenda fondazione con decreto del Tribunale del 30.5.1995 e infine – una volta costituita la fondazione e avendo la stessa ottenuto il riconoscimento con decreto della Regione Lombardia del 20.3.1998 – aveva esercitato le funzioni di presidente della fondazione, fino a quando il Consiglio direttivo ne ebbe a dichiarare (il 15.12.1998) la decadenza sia dalle funzioni di presidente che da quelle di componente lo stesso consiglio direttivo, deliberando poi di promuovere azione di rendiconto e di responsabilità nei suoi confronti per la gestione dei beni della fondazione da lui compiuta.
La detta fondazione chiese che il Tribunale condannasse il L. a presentare il conto delle diverse gestioni dei beni della fondazione, a restituire le somme che indebitamente si era attribuito a titolo di compenso e rimborso-spese per la propria attività di esecutore testamentario, di amministratore provvisorio e di presidente, a restituire le somme che indebitamente aveva prelevato per scopi non attinenti alle finalità istituzionali e statutarie della fondazione, nonché a risarcire il danno.
Il convenuto resistette alla domande attrici, chiedendone il rigetto; chiese, in via riconvenzionale, la liquidazione di quanto spettantegli a titolo di rimborsi ed onorari per l’attività svolta in favore della fondazione e la condanna di quest’ultima a corrispondergli quanto dovuto.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Voghera dichiarò che il L. era tenuto a presentare il rendiconto dell’attività svolta come esecutore testamentario e come amministratore provvisorio, dichiarando inammissibile l’azione di rendiconto relativa all’attività svolta quale presidente della fondazione; ma la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9.5.2001, riformò la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda di rendiconto, sul presupposto che il L. , anche con i documenti prodotti in corso di causa, aveva già presentato il conto della gestione svolta nella triplice veste sopra detta. La sentenza di appello passò in cosa giudicata.
Mentre proseguiva l’originario procedimento di primo grado, la B.F. convenne separatamente in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Voghera, il L. , nonché il direttore dell’Azienda Agricola “Le Fracce” (costituente uno dei cespiti del patrimonio devoluto alla fondazione), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati alla fondazione a seguito di una serie di atti di depauperamento e dissipazione del patrimonio dell’ente.
Le due cause vennero riunite. Ultimata l’istruzione, il Tribunale di Voghera, con sentenza definitiva del 18.8.2005, condannò la B.F. a pagare al L. – a saldo di quanto dovutogli per onorari in dipendenza della sua attività di esecutore testamentario e amministratore provvisorio dei beni della fondazione – la somma di Euro 1.119.926,69 (somma già ridotta dell’importo incassato dal convenuto per compensi e spese e ulteriormente ridotta – in via di compensazione – dell’importo dovuto dal L. alla fondazione per spese compiute oltre i limiti del proprio mandato e per risarcimento dei danni).
2. – Sui gravami proposti in via principale dalla Fondazione B. e in via incidentale dal L. , la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 30.8.2010, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del L. , condannò la Fondazione a corrispondere al convenuto gli interessi legali di mora, dal 3.6.1999 (data di proposizione della domanda) fino al saldo, sulla somma determinata dalla sentenza di primo grado, confermata quanto al resto.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Fondazione B. sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso L.E. .
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Considerato in diritto
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile, 707-709-711 cod. civ. e 18 in relazione agli artt. 1709 e segg. cod. civ. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto legittimo che il L. , nel corso dello svolgimento dei suoi incarichi per conto della fondazione attrice, si sia “autoliquidato” i compensi e le spese; a dire della ricorrente, tale “autoliquidazione” non era consentita, dovendo essere il giudice a liquidare i compensi all’esecutore testamentario e all’amministratore straordinario, similmente a quanto è previsto per il custode dall’art. 65 cod. proc. civ., per il curatore fallimentare dall’art. 39 legge fallimentare e più in genere dalla legge n. 319 del 1980 per gli ausiliari del giudice. Pertanto, i giudici di merito avrebbero errato a non condannare il L. a restituire alla fondazione le somme corrispondenti ai singoli incassi, maggiorate degli interessi.
La censura non è fondata.
E invero, la liquidazione dei compensi al L. è stata effettuata dai giudici di merito, dopo il completo rendimento del conto (accertato con la sentenza passata in giudicato). Perciò, le somme incassate dal L. durante lo svolgimento dei suoi incarichi – protrattisi peraltro per un lungo arco temporale – vanno considerate come acconti sugli onorari e sulle spese, non già come autoliquidazione. Non vi è ragione, pertanto, perché le somme incassate dal L. durante lo svolgimento dei suoi incarichi debbano essere restituite.
Peraltro, i giudici di merito, nel liquidare i compensi, hanno considerato le somme che il L. aveva già incassato e le hanno detratte dalle spettanze a lui dovute, riconoscendogli gli interessi solo sulle somme ancora da corrispondergli.
2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile, 707-709-711 cod. civ. e 18 in relazione agli artt. 1709 e segg. cod. civ. Si deduce, in particolare, che i giudici di merito avrebbero errato nel liquidare i compensi dovuti al L. facendo applicazione della tariffa forense prevista per le prestazioni stragiudiziali degli avvocati e, comunque, avrebbero errato ad applicare l’art. 5 della tariffa vigente ratione temporis relativamente all’attività di esecutore testamentario, dovendo invece tutta l’attività svolta dal L. essere liquidata sulla base dell’art. 7 della tariffa.
Anche questa censura è infondata.
Va premesso che l’istituto dell’esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l’esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi (Sez. 2, Sentenza n. 719 del 24/04/1965, Rv. 311359). In particolare, compito dell’esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti (art. 703 cod.civ.).
L’art. 711 cod. civ. stabilisce che l’ufficio di esecutore testamentario è gratuito, fatta salva la possibilità per il soggetto investito dell’incarico non accettarlo; a meno che il testatore abbia disposto un compenso per l’esecutore testamentario a carico dell’eredità e salvo comunque il diritto dell’esecutore testamentario di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio. Spetta al giudice di merito accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell’esecutore testamentario, come tali non retribuibili, questi abbia compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo (Sez. 2, Sentenza n. 17382 del 30/08/2004, Rv. 576374).
Orbene, premesso quanto sopra, va rilevato come, nella specie, il testatore ha disposto, col testamento, la nomina del prof. avv. L.E. ad esecutore testamentario “a titolo oneroso secondo la tariffa professionale”.
I giudici di merito, pertanto, non solo hanno del tutto correttamente ritenuto che l’attività svolta dal L. , in adempimento dell’incarico conferitogli, andasse retribuita, come da espressa volontà del testatore derogativa della regola di cui all’art. 711 cod. civ.; ma hanno altrettanto correttamente ritenuto che, essendo il L. un professionista esercente la professione legale, il testatore avesse inteso disporre che lo stesso fosse compensato tramite l’applicazione della tariffa pertinente alla sua professione (ben nota al de cuius); tariffa nella quale, peraltro, tra le prestazioni stragiudiziali degli avvocati, sono espressamente previste quelle relative all’assistenza nelle pratiche di successione (art. 5) e quelle relative all’attività di gestione ed amministrazione di beni (art. 7).
I giudici di merito hanno peraltro tenuto conto della molteplicità e della diversa natura delle attività svolte dal L. ed hanno ritenuto che tali attività superassero le normali incombenze di un esecutore testamentario in ragione della enormità e della natura estremamente composita dell’eredità B. , delle conseguenti esigenze di gestione e del vasto contenzioso ereditario generatosi. Alla luce di tali apprezzamenti posti in essere dalla Corte territoriale, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici e, implicando apprezzamenti in fatto, rimane insindacabile in sede di legittimità.
3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 264 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata; si deduce, in particolare, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle contestazioni specifiche che la fondazione aveva mosso ai rendiconti presentati dal L. anche in corso di causa.
La censura è inammissibile.
Trattasi di censura che non supera la soglia dell’assoluta genericità, laddove la ricorrente fondazione lamenta la carenza di motivazione in ordine a pretesi inadempimenti ed episodi di mala gestio da parte del L. che non si cura di specificare, omettendo peraltro di prendere in esame la motivazione dei giudici di merito, la quale risulta invece puntuale sul punto. Né è ammissibile, in relazione ai numerosi documenti uniti al ricorso, una rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte, incompatibile con i limiti del sindacato di legittimità.
4. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 disp. att. cod. civ. e 703 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare il rigetto della domanda con la quale la fondazione aveva chiesto la condanna del L. al rimborso delle spese legali da lui sostenute – quale amministratore provvisorio – nelle controversie volte ad ottenere l’annullamento della vendita di azioni della società “Fratelli Branca distillerie s.p.a.” (vendita disposta dal testatore prima della sua morte). Secondo la ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe considerato che il L. , nell’intraprendere tali iniziative giudiziarie, era andato oltre i limiti dei suoi poteri, che avevano finalità essenzialmente conservative e di esecuzione della volontà del testatore.
Anche questa censura è infondata.
La Corte territoriale, nella sentenza impugnata (pp. 46 e segg., 89 e segg.), ha svolto un puntuale esame delle spese legali affrontate dal L. nelle diverse controversie che hanno visto coinvolta la fondazione; ed ha riconosciuto alla fondazione il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per i giudizi sorti su iniziativa del convenuto, escludendo invece il diritto della fondazione alla restituzione delle somme spese dal L. per costituirsi e difendersi nei giudizi e negli arbitrati avviati dalla Finanziaria Romanico nei confronti della fondazione.
La sentenza impugnata compie, dunque, un corretto distinguo tra le diverse spese legali sopportate dalla fondazione durante la gestione del L. relativamente alla vicenda della vendita della azioni della “Fratelli Branca distillerie s.p.a.”. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici, cosicché rimane insindacabile in sede di legittimità.
5. – In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00 (diecimiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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