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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 25 ottobre 2013, n. 24171

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza in data 25 giugno 2003, il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio promosso dall’Avv. R.C.A. con atto di citazione notificato il 12 luglio 1996, condannava Pi.Ro. , I..P. , A..P. , C..P. e R.C..P. , quest’ultimo nei limiti dell’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità dell’originaria convenuta E.G.C. (deceduta nelle more del giudizio) , al pagamento dei corrispettivi dovuti al legale per l’assistenza e la difesa, in numerose pratiche, svolte su incarico della defunta; con la medesima pronunzia, assolveva da ogni domanda Ca..Pi. , in quanto rinunciante all’eredità della madre.
2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 marzo 2006, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha cosi provveduto:
– ha confermato la liquidazione a favore di R.C.A. , a titolo di corrispettivo professionale, delle somme indicate in dispositivo dal Tribunale, escludendo la detrazione di Euro 45.193,27 rivalutati dalla data dei versamenti al saldo, disponendo, invece, che dal complessivo importo liquidato sia detratta la somma di L. 36.068,865, con imputazione alla data del 27 aprile 1999; ha respinto la domanda di condanna al pagamento nei confronti degli appellanti, rinunzianti all’eredità, I..P. , C..P. e P.A. ;
– ha condannato R.C..P. e Ro..Pi. al pagamento della predetta somma nei limiti dell’accettazione con beneficio d’inventario;
– ha regolato le spese del giudizio: dichiarando integralmente compensate le spese di giudizio di entrambi i gradi per quanto concerne il rapporto processuale tra C.A..R. e gli eredi rinuncianti; e dichiarando compensate per metà le spese di giudizio relative agli altri rapporti, condannando Pi.Ro. e R.C..P. al pagamento della residua metà.
2.1. – La Corte territoriale ha rilevato:
– che R..P. – contumace in primo grado e condannata dal Tribunale a rispondere quale erede, in solido e per l’intero, del debito accertato nei confronti della madre – è abilitata a proporre questione al fine di determinare la limitazione della condanna intra vires, essendo accettante l’eredità con beneficio d’inventario, come da atto 25 marzo 1997;
– che R..P. , costituitosi in primo grado, immediatamente denunciava l’accettazione con beneficio d’inventario, tale da impedire una pronuncia di condanna, ultra vires, nei confronti dello stesso e di coeredi diversi da quelli che avevano compiuto un’accettazione piena (espressa o tacita);
– che da nulla emerge, né è dedotto, che Ro..Pi. sia riconducibile in tale ultimo ambito: anzi, ciò che risulta (ed era emerso già in primo grado) è che questa aveva accettato con beneficio di inventario;
– che le risultanze probatorie non consentono di ritenere integrata l’ipotesi della decadenza del beneficio d’inventario;
– che, in ordine alla liquidazione del quantum dovuto, sono fondate le censure svolte dalla difesa dell’Avv. R. in merito all’erroneo computo degli acconti: perché dall’esame degli atti risulta che il legale provvide già a scomputare gli acconti ricevuti per l’indicato importo di L. 47.000.000; e perché la somma ricevuta in sede di eredità beneficiata va dedotta dall’ammontare avuto riguardo al momento della ricezione in corso di causa, con imputazione secondo la regola generale.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R.C.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 novembre 2006, sulla base di diciannove motivi.
Hanno resistito, con separati atti di controricorso, P.R.C. e Ro..Pi. .
Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, resistito dal R. .
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza pubblica del 1 marzo 2012.
4. – In esito a detta udienza pubblica, tenutasi presso la Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria 26 marzo 2012, n. 4852, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, veicolata dai primi sei motivi del ricorso principale, “se il limite della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio d’inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisca o meno oggetto di un’eccezione in senso stretto”.
Le Sezioni Unite, con pronuncia in data 7 maggio 2013, n. 10531, hanno rigettato i primi sei motivi del ricorso principale e rimesso la causa alla Seconda Sezione per l’ulteriore esame.
5. – Fissata la nuova udienza di discussione dinanzi alla Sezione semplice, il R. e la P. hanno depositato, in prossimità della stessa, memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – L’eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale di Ro..Pi. , sollevata dal ricorrente principale sul rilievo che la notificazione dell’atto è stata effettuata su istanza dell’Avv. Corrado Grillo, il quale, come mero domiciliatario, non avrebbe avuto la qualità di procuratore o difensore della parte, è già stata esaminata e rigettata dalle Sezioni Unite con la pronuncia 7 maggio 2013, n. 10531 (pagg. 5-6).
3. – Le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno respinto i primi sei motivi del ricorso principale. E lo hanno fatto enunciando i seguenti principi di diritto: (a) l’esistenza, già documentata in atti, dell’accettazione con beneficio d’inventario e del conseguente limite di responsabilità dell’erede, appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice; (b) qualora siano convenuti in giudizio più soggetti, in relazione a debito ereditario, e dalla documentazione disponibile risulti in causa che anche uno solo di essi ha accettato con beneficio di inventario, il giudice deve rilevare d’ufficio in favore anche degli altri l’eccezione che si fonda su tale fatto impeditivo della maggior pretesa, a meno che non sia dimostrato che essi abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano già accettata quali eredi puri e semplici o siano decaduti dal beneficio.
4. – Con il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, variamente si censura, in via subordinata, il capo della sentenza che si riferisce (a) alla ritenuta acquisizione, sul piano sostanziale, del beneficio di inventario in capo a Pi.Ro. (sul duplice rilievo che Ro..Pi. dichiarò di accettare l’eredità con beneficio di inventario dopo la chiusura dell’inventario, e che l’inventario non era completo e veritiero), e (b) all’eccezione di sua decadenza dal beneficio.
4.1. – All’esame di questi motivi giova premettere che con la memoria illustrativa depositata in prossimità dell’ultima udienza – che affronta il tema della tutela dell’affidamento dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 10531 del 2013, la quale in tema di beneficio di inventario avrebbe e-nunciato “principi di diritto rivoluzionari rispetto alla precedente consolidata giurisprudenza” – il ricorrente in via principale fa presente che i nuovi principi di diritto espressi dalla detta pronuncia comporterebbero “plurimi effetti preclusivi del diritto di azione e di difesa dell’Avv. R. “, il quale avrebbe dovuto, già nel processo di primo grado, eccepire il mancato acquisto del beneficio di inventario da parte di Ro..Pi. (per incompletezza e non veridicità dell’inventario chiuso prima dell’accettazione), ovvero la sua decadenza da esso.
Ora, ritiene il Collegio che non occorra prendere in considerazione la questione, sollevata con la memoria, se il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (circa l’appartenenza al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio del limite di responsabilità dell’erede), determinando una preclusione retroattiva, prima insussistente, a far valere ragioni attinenti alla mancata acquisizione del beneficio da parte di Ro..Pi. o alla sua decadenza da esso, imponga di individuare un rimedio restitutorio delle garanzie del giusto processo.
In concreto, si tratta infatti di una richiesta astratta, perché l’Avv. R. , costituendosi dinanzi alla Corte di Milano con comparsa di risposta con appello incidentale in data 28 novembre 2003, già si è difeso dall’appello proposto da Ro..Pi. non solo rilevando che l’eccezione di avere accettato con beneficio di inventario non poteva essere sollevata per la prima volta con l’atto di appello (trattandosi di eccezione, appunto, nuova e non rilevabile d’ufficio), ma anche deducendo (pag. 17) che “in ogni caso, Pi.Ro. è decaduta dal beneficio di inventario essendo incorsa nei comportamenti già attribuiti al fratello Roberto e di cui ai punti a), b), c), d) e h) del punto 2” (difesa poi replicata a pag. 25 della comparsa conclusionale in data 13 febbraio 2006).
Ne deriva che, poiché già dagli atti del giudizio di merito risulta che, per effetto dell’introduzione in appello del tema del limite del beneficio di inventario anche in capo a Ro..Pi. , vi è già stata una difesa di controparte nel senso della non operatività, “in ogni caso”, del beneficio per decadenza da esso, il tema della preclusione da overruling e dei rimedi necessari per ristabilire le garanzie del giusto processo non ha ragione di porsi.
5. – Passando, quindi, all’esame del settimo motivo, con esso si denuncia, in riferimento all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 484, 490, 494 e 527 cod. civ., in relazione alla statuizione che Ro..Pi. ha acquistato il beneficio di inventario per effetto della sola dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. Il motivo pone il quesito “se, in caso di accettazione con beneficio di inventario successiva alla chiusura dell’inventario, la veridicità e la completezza dell’inventario ai sensi dell’art. 494 cod. civ. sia elemento costitutivo dell’acquisizione del beneficio, per cui l’incompletezza dell’inventario comporta la non acquisizione del beneficio da parte dell’erede che in mala fede ha occultato beni ereditari sottraendoli all’inventario”.
5.1. – Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito.
Esso – richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile – si risolve infatti nella mera riproposizione della regola contenuta negli articoli del codice che si assumono essere stati violati, ma non si rapporta in alcun modo alla vicenda dedotta in lite e non consente perciò l’individuazione effettiva di una quaestio iuris sulla quale il giudice di legittimità sia chiamato a pronunciarsi.
Il quesito non indica infatti dove e come il giudice del merito abbia accertato l’incompletezza o la non veridicità del redatto inventario.
6. – L’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio di non contestazione, dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., e degli artt. 2699, 2700, 2735, 2733 e 2730 cod. civ.) pone il quesito “se il processo verbale di inventario costituisca prova legale del momento di chiusura dell’inventario e se la non contestazione da parte del convenuto di fatti di non completezza dell’inventario allegati dall’attore comporti che quei fatti debbano ritenersi pacifici e quindi estranei all’accertamento del giudice; in caso contrario, se le dichiarazioni dell’erede accettante con beneficio di inventario fatte in atti rivolti all’autorità giudiziaria nel corso della procedura di liquidazione dei beni ereditari, costituiscano confessioni con efficacia di prova legale a favore dei creditori ereditari dei fatti sfavorevoli al dichiarante circa la sottrazione di beni all’inventario”.
6.1. – Anche questo motivo è inammissibile, perché il quesito che lo accompagna non ha alcuna attinenza con le rationes che sostengono la decisione impugnata. L’interrogativo posto dal ricorrente non si conforma alla prescrizione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. , in quanto non consente l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso. Il quesito è, inoltre, generico perché non indica, in sé, né da quali atti emergerebbe la non contestazione di parte convenuta di fatti di non completezza dell’inventario allegati dall’attore, né quali sarebbero i fatti sfavorevoli confessati dall’erede accettante con beneficio d’inventario nell’atto pubblico.
7. – Il nono motivo lamenta insufficiente e contradditto-ria motivazione sul fatto, controverso e decisivo, dell’acquisto del beneficio di inventario in capo a Ro..Pi. .
7.1. – La censura è inammissibile perché non è accompagnata da un quesito di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti della censura proposta a norma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).
Alla stregua della letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6 del d.gs. 2 febbraio 2006, n. 40, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009) – questa Corte è ferma nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., allorché, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di cia-scun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1^ ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni della non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo, a tal fine, un quid pluris, una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (cfr. Cass., Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2219).
8. – Il decimo motivo censura omessa pronuncia sull’eccezione proposta di decadenza della P. dal beneficio di inventario, deducendosi che l’Avv. R. , costituendosi in appello, eccepì (a pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta 27 novembre 2003) che “in ogni caso, Ro..Pi. è decaduta dal beneficio di inventario essendo essa incorsa nei comportamenti già attribuiti al fratello R. e di cui ai punti a), b), e), d) e h) del punto 2”.
8.1. – Il motivo è infondato.
Nella misura, infatti, in cui a Ro..Pi. sono stati addebitati gli stessi comportamenti già attribuiti al fratello Roberto, pure accettante con beneficio di inventario, la censura non tiene conto del fatto che non vi è stata omessa pronuncia da parte della Corte d’appello, perché la sentenza impugnata ha esaminato (espressamente con riferimento a R..P. , e quindi, implicitamente, per sovrapposizione di addebiti, con riferimento a Ro..Pi. ) l’eccezione di decadenza formulata dall’Avv. R. , rigettandola.
9. – L’undicesimo motivo – che lamenta omessa motivazione sui fatti, controversi e decisivi, di decadenza di Ro..Pi. dal beneficio di inventario – è inammissibile, per le stesse ragioni indicate retro, sub 7.1., perché privo del que-sito di sintesi.
10. – Il dodicesimo motivo – sollevato con riferimento alla posizione di R.C..P. (e, in subordine, al pari dei successivi motivi, anche a quella di Ro..Pi. ) – lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 493 cod. civ. per il compimento di atti senza autorizzazione giudiziaria ed osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile.
10.1. – Il motivo è infondato, non sussistendo il vizio di omessa pronuncia.
La Corte d’appello ha infatti deciso sul motivo di gravame incidentale del R. (il secondo) con cui si deduceva la mancata pronuncia, da parte del Tribunale, della decadenza di P.R. dal beneficio di inventario; e – prendendo in esame, sia pure unitariamente, i vari atti, prospettati dal medesimo appellante in via incidentale, di “appropriazione” e “gestione”, “a fini personali”, “di vari beni facenti parte del patrimonio relitto dalla madre, sottratti dall’ambito del patrimonio inventariato, ovvero celati, in sede di redazione” – ha, con ciò, implicitamente ma in modo inequivoco, considerato anche le condotte consistenti nella divisione, con gli altri fratelli, del vestiario della madre e nella appropriazione del libretto di circolazione della vettura della de cuius, come pure le condotte di alienazione senza autorizzazione denunciate dal creditore.
11. – Il tredicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 493 e 494 cod. civ.) pone il quesito se debbano essere autorizzate dal giudice: la divisione e l’attribuzione di beni ereditari consistenti in vestiario anche a chiamati all’eredità che vi hanno rinunciato e se, in difetto di autorizzazione, si verifichi decadenza dell’erede accettante con beneficio di inventario che ha partecipato all’accordo divisorio e comunque consentito alla attribuzione; la disposizione di autovettura della de cuius anche ai fini della demolizione senza previa autorizzazione giudiziale.
Il quattordicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 57 e 769 cod. proc. civ., 2735, 2733 e 2730 cod. civ., 775 cod. proc. civ. , 192 disp. att. cod. proc. civ. e 485, terzo comma, 487, terzo comma, 493, 494 e 505, ultimo comma, cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse sull’attore l’onere di fornire fatti non contestati ed avere negato la sussistenza della piena prova di fatti confessati da R..P. in atto pubblico) è accompagnato dall’interrogativo se la non contestazione da parte del convenuto di fatti di non completezza dell’inventario allegati dall’attore comporti che quei fatti debbano ritenersi pacifici e quindi estranei all’accertamento del giudice; in caso negativo, se le indicazioni dei beni da includere nell’inventario, fatte dall’erede accettante con beneficio di inventario al pubblico ufficiale incaricato della redazione dell’inventario dei beni ereditari, costituiscano confessioni stragiudiziali con efficacia di confessioni giudiziali a favore dei creditori ereditari dei fatti sfavorevoli al dichiarante circa la consistenza del patrimonio ereditario.
11.1. – L’uno e l’altro motivo – da esaminare congiuntamente, attesa la loro stretta connessione – sono infondati.
In ordine alla vettura appartenente alla de cuis, l’assunto del ricorrente in via principale – ad avviso del quale ci si troverebbe di fronte ad un atto da ricomprendere nel raggio di operatività dell’art. 493 cod. civ. – è infondato.
In caso di accettazione con beneficio d’inventario, stante l’obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell’interesse dei creditori e dei legatari, l’art. 493 cod. civ. non consente all’erede beneficiato la libera disponibilità dei beni dell’asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente in via principale, non rientra nell’ambito dell’alienazione, per la cui effettuazione l’erede deve munirsi dell’apposita autorizzazione giudiziaria, nell’osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile, la demolizione di una autovettura caduta in successione, ma di nessun valore commerciale poiché irrimediabilmente danneggiata in un incidente.
Quanto, poi, al vestiario (cappotti e vestiti) che sarebbero stati presi dai figli di comune accordo, si tratta di beni che la Corte d’appello, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha ritenuto di valore minimale: il fatto stesso che di questo vestiario si dia atto nell’inventario, sta a dimostrare, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, che non vi è stata, da parte dell’erede beneficiato, né condotta appropriativa né omissione, in mala fede o con colpa grave, di denunzia nell’inventario.
In relazione, infine, al fatto che R..P. avrebbe disposto, senza autorizzazione del giudice, di diversi beni descritti e stimati nell’inventario, in quanto la procedura di liquidazione sarebbe stata chiusa senza che quei beni fossero stati messi in vendita e senza che si desse atto della loro esistenza, la Corte d’appello ha sottolineato che dalla risultanze di causa non emergono elementi che comprovino la sussistenza di siffatte condotte da parte dell’erede beneficiato, nessuna conferma avendo ricevuto “le circostanze inerenti al comportamento in malafede di R..P. e ad atti di appropriazione ad esso imputabili”.
In definitiva, i motivi di ricorso – anche là dove articolano il vizio di violazione o falsa applicazione di legge – si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito, il quale ha escluso che la documentazione prodotta consenta di pervenire alla prova delle condotte imputate all’erede R..P. .
A ciò aggiungasi che il quesito (a pag. 45 del ricorso) che accompagna il quattordicesimo motivo è, comunque, generico, perché non indica, in sé, né da quali atti emergerebbe la non contestazione del convenuto di fatti di non completezza dell’inventario allegati dall’attore, né quali sarebbero i fatti sfavorevoli confessati dall’erede accettante con beneficio d’inventario nell’atto pubblico.
12. – Con il quindicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 494 cod. civ. per mancata indicazione nell’inventario del credito di 19.895,17 lire sterline e dell’azione di rivendicazione della tenuta (OMISSIS) .
Il sedicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 494 cod. civ. e 775, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.) pone il quesito se decade dal beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 494 cod. civ., l’erede che omette di denunziare nell’inventario l’esistenza, da lui conosciuta, di crediti anche contestati o di pretese creditorie del de cuius in fase di accertamento giudiziale e di azioni di rivendicazione di beni.
Il diciottesimo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione circa un fatto, controverso e decisivo, integrante ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 494 cod. civ., laddove la sentenza nulla dice con riguardo al fatto della mancata indicazione in inventario del credito della de cuius di 19.895,17 lire sterline.
12.1. – I tre motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione – sono infondati.
Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, perché la Corte del merito ha esaminato, complessivamente, le denunce relative alle “carenze” dell’inventario, e le ha respinte, evidenziando che non ha trovato nessuna conferma l’ipotesi di sussistenza di “circostanze inerenti al comportamento in malafede di R..P. “.
La Corte d’appello ha quindi escluso qualsiasi decadenza ricollegabile ad omissioni o infedeltà compiute da P.R. nell’inventario.
Ora, è esatto che nell’inventario si devono indicare non solo i rapporti obbligatori incontestati, ma anche quelli litigiosi e controversi; ed è del pari esatto che nella specie il credito di lire sterline 19.895,17, con i relativi interessi, sebbene riconosciuto giudizialmente soltanto successivamente alla redazione e alla chiusura dell’inventario, è stato fatto valere da G.E.C. contro il marito O..P. nella causa di separazione iniziata nel 1988, in subordine alla domanda di rivendicazione della tenuta (OMISSIS) .
Sennonché, occorre considerare che l’intervento di P.R. nella causa promossa dalla madre è avvenuto in sede di replica alla memoria conclusionale di primo grado, in data 5 marzo 1998, quindi in epoca successiva alla redazione dell’inventario, chiuso in data 21 febbraio 1997.
Ne deriva che la documentazione di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame è priva di decisività, non valendo, ex se, a fornire la prova dell’occultamento doloso nell’inventario, giacché non risulta che già al momento della redazione dell’inventario P.R. fosse a conoscenza di detto credito litigioso azionato dalla de cuius.
A tale riguardo, va data continuità al principio di diritto secondo cui l’onere della prova dell’occultamento doloso, nell’inventario, di un bene appartenente all’eredita incombe a colui che invoca la decadenza dell’erede dal beneficio dell’inventario, dovendo la buona fede dell’erede essere presunta fino a prova contraria (Cass., Sez. II, 23 maggio 1962, n. 1177).
13. – Con il diciassettesimo mezzo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa l’asserita mancata prova di fatti, controversi e decisivi, integranti ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario, laddove la sentenza afferma l’assoluta mancanza di prova dei fatti dedotti dall’attore, senza peraltro considerare, né dare ragione dell’omissione, le dichiarazioni confessorie di R..P. registrate nel processo verbale di inventario e nei successivi atti con cui ha rivelato l’incompletezza dell’inventario stesso e le dichiarazioni confessorie di Ro..Pi. ; né dare ragione del rigetto dell’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 493 cod. civ. per compimento di atti di disposizione senza autorizzazione giudiziale; e incongruamente valutando il contenuto dei documenti 115 e 119 e omettendo di considerare il doc. 116.
13.1. – Il motivo è inammissibile, per mancanza del quesito di sintesi. Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, cosi da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso (Cass., Sez. V, 8 marzo 2013, n. 5858); il che nella specie manca.
14. – Il diciannovesimo motivo del ricorso principale censura, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , contraddittoria motivazione circa l’imputazione anche ad interessi del pagamento dell’importo di lire 36.068.865 avvenuto in corso di causa.
14.1. – Il motivo è infondato.
Poiché la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, nella specie la statuizione, nel dispositivo della sentenza d’appello, che “dal complessivo importo liquidato sia detratta la somma di lire 36.068,865, con imputazione alla data del 27 aprile 1999”, va integrata con quanto inequivocabilmente emerge dalla motivazione della stessa sentenza, ove, a pag. 13, si dice espressamente che il pagamento ricevuto va imputato “prima agli interessi”, “e ciò “secondo la regola generale, richiamata dalla difesa R. “.
15. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, Pi.Ro. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e 754 cod. civ. , del principio debita, hereditaria ipso iuxe dividuntur, e degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., per avere dichiarato che la condanna dei coeredi assistiti dal beneficio doveva permanere in via solidale stante l’assenza di impugnazione sul punto.
15.1. – La censura è inammissibile, per assoluta genericità dei quesiti (“se i successori a titolo universale per causa di morte rispondono del debito originario nei limiti della quota e ciò costituisca limitazione ex lega della responsabilità patrimoniale dell’erede nei confronti del creditore del de cuius”; “se la formulazione dei motivi di gravame nell’atto di appello non debba rispettare formule sacramentali a pena di inammissibilità”). Essi, infatti, non facendo riferimento specifico alla fattispecie e non riportando i motivi esposti e le conclusioni formulate nell’atto di appello, non consentono di valutare se quei motivi e quelle conclusioni riguardassero esclusivamente l’accettazione con beneficio d’inventario e il mancato rilievo d’ufficio da parte del Tribunale o se fosse stato proposto uno specifico motivo di gravame specifico anche con riguardo alla statuizione di condanna in via solidale.
16. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, in punto di condanna solidale dei coeredi, essa contraddice la statuizione precedentemente assunta in sede di accoglimento dell’istanza inibitoria, ovvero per carenza di motivazione nella parte in cui non specifica le ragioni del mutamento di valutazione degli atti.
16.1. – Il motivo è infondato.
L’eventuale contrasto tra le argomentazioni contenute in un’ordinanza collegiale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quelle della sentenza emessa nello stesso processo a conclusione del giudizio di appello non configura un vizio di contraddittorietà della motivazione denunciabile per cassazione: il vizio di contraddittorietà è infatti soltanto quello interno alla sentenza, mentre non può darsi nel rapporto tra la sentenza che definisce il processo e l’ordinanza emessa nel corso dello stesso, avendo questa un’efficacia del tutto provvisoria e non comportando alcun effetto preclusivo.
17. – Il terzo motivo del medesimo ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e per violazione del principio di diritto che vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa per avere compensato per un mezzo le spese di primo e secondo grado tra l’Avv. R. e Pi.Ro. e R. e aver condannato Ro..Pi. , in solido con il fratello P. , a rimborsare l’altra metà delle spese di giudizio in favore dell’Avv. R. .
L’ultimo motivo del ricorso incidentale censura motivazione palesemente illogica per avere condannato la parte totalmente vittoriosa al rimborso parziale delle spese del giudizio, tenuto conto del complessivo esito del giudizio senza distinzione della posizione processuale assunta da ciascuna parte.
18.1. – L’uno e l’altro motivo sono infondati.
Essi muovono da un assunto erroneo, che cioè Ro..Pi. , accettante con beneficio di inventario al pari di P.R. , sia totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, e quindi non possa essere condannata, neppure in parte, al pagamento delle spese di lite.
Viceversa, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto, in ordine alla regolamentazione delle spese, che, riguardo agli accettanti con beneficio di inventario, la domanda dell’attore, cosi come proposta nei confronti dell’originaria convenuta C. , ha trovato accoglimento, e che la limitazione della responsabilità deriva “dall’accoglimento di profili interni agli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario, sorti in seguito alla riassunzione, rispetto ai quali la difesa del R. risulta soccombente”.
La statuizione del giudice distrettuale – che ha compensato le spese per la metà, con il residuo a carico della parte debitrice – si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente in via incidentale.
19. – Il ricorso principale, nei motivi da sette a diciannove , ed il ricorso incidentale sono rigettati.
L’esito del giudizio di cassazione e la complessità di alcune questioni trattate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i motivi dal sette al diciannove del ricorso principale e rigetta, il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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