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Il testo integrale

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 Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 gennaio 2013 n. 4038[1]

In tema di misure cautelari il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuiridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento

 

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