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La massima

1. E’ soggetto legittimato a far valere la simulazione, quale terzo (con la conseguente libertà di prova), il coniuge in comunione legale che sul bene acquistato dall’altro coniuge acquista ex lege la comproprietà solidale, ma che non può far valere l’acquisto alla comunione perché, per effetto della simulazione, è attribuita ad altri l’apparente titolarità del bene.

2. L’art. 1415 comma 2 c.c. attribuisce al terzo la legittimazione a far valere la simulazione quando questa pregiudichi i suoi diritti; v’è pregiudizio quando l’apparenza dell’atto incide negativamente sulla posizione giuridica del terzo collegata alla situazione concreta posta in essere dai contraenti.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 24 gennaio 2013, n. 1737

Ritenuto in fatto

Con citazione del 27/4/1998 P..L. conveniva in giudizio P..P. , G.M..P. e T.V. chiedendo l’accertamento della simulazione di un contratto con il quale nel 1979 G.M..P. , padre di P. , aveva acquistato un immobile da V..T. ; l’attrice, premesso di essere coniuge di P..P. in regime di comunione dei beni, assumeva che il contratto di compravendita era simulato e che l’effettivo acquirente era il proprio coniuge P..P. .
In via subordinata l’attrice, sul presupposto che il proprio coniuge si era accollato tutte le spese afferenti all’acquisto dell’appartamento e alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dalla data del rogito, chiedeva condannarsi P.G.M. al pagamento in suo favore della metà dei relativi importi.
L’alienante (T. ) restava contumace, l’acquirente P.G.M. chiedeva il rigetto delle domande e il coniuge P.P. aderiva alle domande dell’attrice.
Con sentenza del 27/8/2001 il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande della L. e la Corte di appello di Milano con sentenza del 20/7/2005 rigettava il suo appello; nel procedimento di appello rimanevano contumaci tutti gli appellati.
La Corte di Appello rilevava:
– che la dedotta simulazione relativa poteva essere provata (trattandosi di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam) nei rapporti tra le parti solo con la controdichiarazione e non con la prova orale richiesta dall’attrice;
– che l’attrice non poteva essere considerata terza creditrice (come tale ammessa alla prova della simulazione con qualsiasi mezzo) perché il suo preteso credito, pregiudicato dalla simulazione non sussiste se non in funzione dell’efficacia del negozio in tesi simulato e, quindi, non ha carattere di autonomia rispetto al contratto oggetto di simulazione, ma si identifica con la comproprietà pro indiviso dell’immobile;
– che legittimati a far valere la simulazione ai sensi del comma 2 dell’art. 1415 c.c. non sono i terzi indistintamente, ma solo i terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione.
Sotto quest’ultimo profilo, la Corte distrettuale osservava che la L. non poteva vantare un diritto attuale sul patrimonio (che intendeva implementare con l’accertamento della sua proprietà) del proprio coniuge (in tesi acquirente) e, nel caso in cui avesse voluto sostenere che l’acquisto era avvenuto con denaro appartenente alla comunione, essa avrebbe assunto la qualità di parte {acquirente effettiva, fittiziamente interposta) dei contratto con effetto ex tunc, con conseguente onere di fornire la prova della simulazione.
– che in nessun atto del processo era stato indicato quale fosse la fonte del credito vantato nei confronti del suocero, così che la causa petendi era rimasta indeterminata precludendo una valutazione positiva della fondatezza della pretesa.
L.P. propone ricorso affidato a due motivi.
Sono rimasti intimati P..P. , G.M..P. e T.V. .

Motivi della decisione

In ordine ai quesiti di diritto formulati dalla ricorrente si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 D.Lvo n. 40/2006 e ora abrogato) che imponeva a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto;

pertanto le disposizioni contenute nella menzionata norma non sono applicabili in questo processo.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, 1415, comma 2 e 1417 c.c. e sostiene che doveva essere considerata terza pregiudicata rispetto all’azione di simulazione in quanto era rimasta estranea al negozio simulato e che, stante il disposto dell’art. 177 c.c., essa vantava un diritto sul patrimonio comune e, quindi, non poteva esserle precluso il diritto di provare la simulazione senza limitazioni probatorie; formula un quesito volto a stabilire se il coniuge in regime di comunione legale possa considerarsi terzo creditore nell’esercizio dell’azione di simulazione rispetto all’acquisto, da parte dell’altro coniuge, di un bene immobile acquistato con fondi comuni.

1.1 Il motivo è fondato e il giudice di appello non poteva precludere alla ricorrente la prova testimoniale sul presupposto che non fosse ‘terza’ rispetto alla simulazione.

La ricorrente, infatti., non ha partecipato alla stipulazione del contratto di vendita, non risulta avere preso parte all’accordo simulatorio che intende provare e neppure aveva la possibilità, essendo estranea all’accordo, di procurarsi una prova scritta del medesimo; pertanto deve essere considerata soggetto terzo.

L’art. 1415 comma 2 c.c. attribuisce al terzo la legittimazione a far valere la simulazione quando questa pregiudichi i suoi diritti; v’è pregiudizio quando l’apparenza dell’atto incide negativamente sulla posizione giuridica del terzo collegata alla situazione concreta posta in essere dai contraenti (v.,in motivazione, Cass. 30/3/200b n. 6651).

Non può essere esclusa la legittimazione, quale terzo (con la conseguente libertà di prova), del coniuge, in comunione legale che sul bene acquistato dall’altro coniuge acquista ex lege la comproprietà solidale, ma che non può far valere l’acquisto alla comunione perché per effetto della simulazione è attribuita ad altri l’apparente titolarità del bene; in altri termini, nella fattispecie, la simulazione (da provarsi, ai sensi dell’art. 1417 c.c. senza le limitazioni ritenute dalla Corte territoriale) impoverisce il patrimonio della comunione legale e sottrae al coniuge il diritto che gli attribuisce l’art. 177 lett. a) c.c. e i diritti conseguenti alla comproprietà sul bene (come ad esempio abitarlo senza dovere pagare un canone di locazione all’apparente proprietario, come pare desumersi dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso, oppure partecipare all’amministrazione comune come le riconosce l’art. 180 c.c.).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al rigetto della domanda, subordinata, di pagamento del 50% delle somme erogate dal proprio marito in costanza di matrimonio, attingendo dai fondi comuni, per l’acquisto dell’appartamento e per la gestione dei medesimo e sostiene che se il bene non è entrato in comunione, l’intestatario si è arricchito delle spese inerenti e che il giudice di appello, trascurando il suo dovere di applicare al fatto esposto la pertinente normativa, essendo suo compito qualificare la domanda proposta, non ha motivato o ha insufficientemente motivato la conclusione per la quale l’attrice non avrebbe indicato la causa petendi in fatto.

2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza di appello in quanto attiene alla domanda (di rimborso di delle spese l’acquisto del bene e per le spese di gestione, tutte asseritamente sostenute con denaro comune) che era stata proposta in via subordinata il caso di mancato accoglimento della domanda principale di simulazione relativa.

3. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento dei secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio anche per le spese a. diversa sezione della Corte di Appello di Milano che pronuncerà osservando il principio di diritto secondo il quale il coniuge in regime di comunione legale ed estraneo all’accordo simulatorio è legittimato, in quanto terzo pregiudicato, a far valere e a provare senza limitazioni, probatorie la simulazione per effetto della quale, in tesi, un bene, non personale, acquistato dall’altro coniuge durante il matrimonio è intestato a persona diversa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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