Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655

Svolgimento del processo

C.C. proponeva opposizione avverso il verbale dell’8-11-2008, con il quale gli agenti della Polizia Provinciale di Bologna gli avevano contestato la violazione dell’art. 126 bis c.d.s., per avere omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà incorso, il 7-7-2008, nella violazione dell’art. 142 comma 8 d.lgs. n. 285/1992. L’opponente deduceva di avere acquistato la vettura il 30-7-2008 e, quindi, in epoca successiva alla commissione dell’infrazione.
Nel costituirsi, la Provincia di Bologna sosteneva la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, anche se negativa, stante la sua autonomia rispetto all’accertamento della violazione presupposta.
Con sentenza in data 12-3-2010 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e condannava la Provincia di Bologna al pagamento delle spese di giudizio e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Provincia di Bologna.
Con sentenza in data 7-6-2012 il Tribunale di Bologna accoglieva il gravame, confermando la legittimità del verbale impugnato. Il giudice di appello rilevava che, al momento della notifica (8-9-2008) del verbale per la violazione c.d. “prodromica” (eccesso di velocità), come documentato dalla copia del certificato di proprietà in atti, il C. era proprietario del veicolo con cui era stata commessa l’infrazione (acquisto del 30-7-2080); e che, pertanto, nella sua qualità di proprietario, era tenuto ad ottemperare all’invito dell’Autorità, sia pure facendo presente di non essere in grado di fornire i dati richiesti, avendo acquistato in epoca successiva alla violazione “prodromica”. Ciò era sufficiente, secondo il Tribunale, ad integrare la condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.C. , sulla base di due motivi.
La Provincia di Bologna ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza parte resistente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con contestuale costituzione della Città Metropolitana di Bologna.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente si rileva che non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo secondo cui il Tribunale di Bologna avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
La questione centrale posta con il ricorso, infatti, riguarda la sussistenza o meno, a carico del soggetto che abbia acquistato la proprietà del veicolo in epoca successiva alla commissione dell’infrazione che preveda una decurtazione dei punti della patente, dell’obbligo di comunicazione del nominativo del relativo conducente; e su tale questione non risulta affatto che si sia formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 126 comma 2 d.lgs. 285/2002, sostenendo che, ai sensi della citata disposizione di legge, il “proprietario del veicolo”, sul quale grava l’obbligo della dichiarazione, deve essere identificato in colui che sia tale al momento della commissione della infrazione.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il Tribunale considerato che il C. , con ricorso inviato al Giudice di Pace il 7-9-2008, aveva proposto opposizione al verbale di contestazione per la violazione dell’art. 142 comma 8 c.d.s., indicando di non essere proprietario del veicolo de quo al momento dell’infrazione, commessa il 7-7-2008, avendolo acquistato in data 30-7-2008, e comprovando la circostanza con la produzione del certificato di proprietà.
2a) Il controricorrente ha eccepito la novità della questione posta con il primo motivo, rilevando che con l’atto di opposizione il C. aveva sostenuto la diversa tesi secondo cui “l’intimato ex art. 180, comma 8 c.d.s., che ha proposto ricorso avverso il verbale relativo alla presenta violazione principale, a norma dell’art. 126 bis comma 2, non ha alcun obbligo di comunicare i dati personali del conducente”.
L’eccezione è infondata, atteso che già con l’atto di opposizione di primo grado il C. aveva segnalato di avere acquistato il veicolo tg. (…) solo in data 30-7-2008, come risultava dalla copia del certificato di proprietà, e di essere, pertanto, responsabile delle infrazioni commesse da detta autovettura solo a partire da tale data.
2b) Nel merito, il motivo è fondato.
L’art. 126 bis C.d.S., comma 2, nel testo – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286, dispone che, in caso di accertamento di violazione che comporti la perdita di punteggio della patente, la comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione; e che nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati, è soggetto ad una sanzione pecuniaria.
L’infrazione sanzionata a carico del proprietario con la norma in esame è autonoma rispetto a quella che determina la decurtazione dei punti, attenendo a un obbligo di collaborazione di tale soggetto nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori.
E infatti, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. 12-6-2007 n. 13748; Cass. 3-6-2009 n. 12842).
Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione.
Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s., non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri.
Nella specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, avendo ritenuto che, poiché “al momento della notifica del verbale per la violazione c.d. prodromica (eccesso di velocità), il C. , come documentato dalla copia del certificato di proprietà in atti, era proprietario del veicolo che aveva commesso l’infrazione (notifica dell’8 settembre – acquisto 30 luglio dello stesso anno”), il medesimo “nella sua qualità di proprietario era tenuto ad ottemperare all’invito dell’Autorità, sia pure facendo presente di non essere in grado di fornire i dati richiesti avendo acquistato l’auto in epoca successiva alla violazione c.d. prodromica”; e che ciò era sufficiente ad integrare la condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione.
Il “proprietario” al quale andava indirizzato l’invito a comunicare i dati del conducente, pertanto, è stato erroneamente individuato dal giudice di appello con riferimento al momento della notificazione del verbale per la violazione principale (8-9-2008), e non a quello della commissione di tale violazione (7-7-2008); momento in cui, come sarebbe stato facile accertare per l’autorità procedente in base alla semplice consultazione dei registri pubblici, il C. non aveva ancora acquistato la proprietà del veicolo.
In accoglimento del motivo in esame, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Poiché, tuttavia, non si rendono necessari nuovi accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’opposizione proposta dal C. avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 126 bis c.d.s..
Il secondo motivo rimane assorbito.
3) Segue, per rigore di soccombenza, la condanna della controricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese, che liquida per il primo grado in Euro 200,00, di cui Euro 100,00 per onorari, Euro 50,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per il grado di appello in Euro 600,00, di cui Euro 300,00 per onorari, Euro 200,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, e per il giudizio di legittimità in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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