Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 ottobre, n. 43880
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 19/12/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 18/6/2012, esclusa la recidiva per B. e R. e per tutti e tre gli imputati le circostanze aggravanti dell’uso dell’arma e delle più persone riunite, confermando le già concesse circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e dell’integrale riparazione del danno, riduceva la pena inflitta a C.F.P. , B.C. e R.G. rideterminandola in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 160,00 di multa ciascuno.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all’esclusione della circostanza aggravante dell’uso di un’arma, eccependo che l’uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque l’aggravante di cui al comma III, n. 1 dell’art. 628 cod. pen., che ha natura oggettiva.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte d’appello ha escluso l’aggravante in parola osservando che la parte offesa non è stata intimidita dall’arma, avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo, rivolgendosi al C. con quest’espressione: “ma con questa cosa di plastica cosa devi fare?”.
3. In punto di diritto occorre rilevare che l’art. 5, comma VII della L. 18/4/1975 n. 110, nel testo riformato dall’art. 2 della L. 21/2/1990 n. 36, statuisce che: “Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma”. Ciò comporta che la sussistenza dell’aggravante deve considerarsi ancorata al dato obiettivo dell’uso dell’arma giocattolo priva del richiesto tappo rosso, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua reale capacità intimidatoria.
4. Tuttavia si deve pur sempre trattare di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore di un’arma, tale da ingenerare equivoco. Nel caso di specie l’oggetto – evidentemente – non aveva caratteristiche tali da presentare l’aspetto di un’arma, trattandosi di un giocattolo di plastica. Di conseguenza correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al comma III, n. 1, dell’art. 628 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PG.
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