Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovann – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 10/1/2014 della Corte d’appello di Milano, sezione 4 penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi per le parti civili, l’avv. (OMISSIS), per la parte civile Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), per la parte civile Fallimento (OMISSIS) S.a.s. Di (OMISSIS), nonche’ l’avv. (OMISSIS), per la parte civile Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
uditi per l’imputato, l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena inflitta;
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato con due atti separati, l’uno a firma dell’avv. (OMISSIS), l’altro a firma dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS).
4. L’avv. (OMISSIS) solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
4.1 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullita’ e vizio della motivazione. Al riguardo si duole di violazione del diritto al contraddittorio perche’, essendo stato contestato il riciclaggio di ingenti somme provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta, il Gup aveva rimodulato il reato sorgente, individuandolo in una asserita condotta di appropriazione indebita consumata da (OMISSIS) e (OMISSIS) ai danni delle societa’ da essi di fatto gestite, incidendo, cosi’, in modo irreversibile nella dimensione concreta del diritto di difesa. In particolare eccepisce che l’arbitraria immutazione in ordine alla fenomenologia del reato presupposto abbia del tutto deprivato il ricorrente di qualsiasi possibilita’ difensiva, depotenziando le chances dell’imputato di dimostrare la propria assoluta inconsapevolezza in ordine alle asserite condotte di infedelta’ patrimoniale. Si duole, pertanto, di violazione dei principi del giusto processo e cita la sentenza Drassich della Corte EDU.
4.2 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullita’ e vizio della motivazione con riferimento agli articoli 648 bis e 648 cod. pen., L.F., articoli 216 e ss. e articoli 2383, 2384, 2388, 2392 cod. civ.. In proposito si duole che il giudice d’appello non abbia fornito una risposta alle puntuali e specifiche censure articolate nei motivi d’impugnazione. Eccepisce che l’atteggiamento psicologico del ricorrente al momento della ricezione delle somme non era inquinato o contaminato dalla consapevolezza di una possibile derivazione illecita da cespiti di societa’ in stato prefallimentare. Contesta, pertanto, le argomentazioni del giudice d’appello in ordine alla sussistenza del dolo in testa all’agente. Contesta, inoltre, la sussistenza dell’elemento oggettivo, eccependo che le movimentazioni di denaro incriminate si sono realizzate con modalita’ tracciabili, inidonee a dissimulare la provenienza dei cespiti ed ostacolarne, anche solo astrattamente, l’accertamento della fonte originaria.
4.3 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullita’ e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano applicato la diminuente obbligatoria di cui all’articolo 648 bis c.p., comma 3 ed eccepisce l’omessa motivazione in ordine al diniego delle generiche e di esclusione della recidiva.
5. Con il secondo atto di ricorso a firma congiunta dei due difensori, il ricorrente solleva cinque motivi di gravame con i quali deduce:
5.1 Inosservanza dell’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 441, comma 1 in relazione all’articolo 423 cod. proc. pen., articolo 512 cod. proc. pen.; nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 522 cod. proc. pen. per difetto di contestazione.
In proposito censura quale error in procedendo la scelta dei giudici di merito di individuare un reato presupposto (l’appropriazione indebita) diverso da quello (bancarotta fraudolenta per distrazione) indicato nell’imputazione ed eccepisce che l’immutazione del delitto presupposto avrebbe determinato la nullita’ della sentenza per difetto di correlazione con l’accusa. Eccepisce che il delitto presupposto costituisce elemento costitutivo del delitto di riciclaggio, per cui il mutamento di tale elemento comporta l’immutazione del fatto ex articolo 521 cod. proc. pen.. In particolare eccepisce che l’immutazione del delitto presupposto abbia inciso profondamente sul diritto di difesa in quanto la scelta del rito abbreviato non condizionato si basava sulla convenienza di impedire la modifica di una imputazione certamente destinata a franare. Osserva che il diritto potestativo dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato si sostanzia anche nel diritto a che l’imputazione non venga modificata; infatti nell’unico caso in cui e’ consentita la modifica dell’imputazione, all’imputato e’ riconosciuto il diritto di rinunciare al gia’ disposto giudizio abbreviato.
5.2 Erronea applicazione dell’articolo 648 bis cod. pen. e vizio della motivazione sul punto. In proposito eccepisce che i giudici del merito omettono del tutto di motivare in ordine alle ragioni per cui le condotte contestate avrebbero ostacolato la tracciabilita’ della provenienza del denaro, limitandosi ad affermare l’idoneita’ della condotta dissimulatoria in maniera del tutto assertiva. Al contrario, asserisce che le descritte operazioni per le quali il (OMISSIS) e’ stato condannato sono tali da consentire la piena tracciabilita’ del denaro senza alcuna possibilita’ di errore o di difficolta’ nella ricostruzione.
5.3 Erronea applicazione dell’articolo 648 bis cod. pen. per difetto di dolo, mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione sul punto. Al riguardo contesta, sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in testa all’agente, criticando come illogiche le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, sia la volonta’ di ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del denaro, dolendosi di assenza di motivazione sul punto.
5.4 Erronea applicazione dell’articolo 648 bis cod. pen. in relazione al reato presupposto e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo eccepisce che, qualora si consideri reato presupposto l’appropriazione indebita, la condotta del (OMISSIS) non sarebbe punibile in quanto costui sarebbe concorrente nel reato commesso dall’intraneus.
5.5 Erronea applicazione della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e dell’articolo 316 cod. proc. pen.. Al riguardo si duole che i giudici dell’appello abbiano omesso di motivare in ordine all’esistenza di una sproporzione rispetto al valore dei singoli beni volta per volta acquistati e non rispetto al patrimonio inteso come complesso unitario. Si duole, inoltre, che sia stata disposta la confisca anche dei conti correnti e dei rapporti di deposito il cui sequestro era stato disposto ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 1, e non ai sensi del comma 2.
5.6 Erronea applicazione dell’articolo 99 c.p., comma 2, n. 1 in relazione all’articolo 101 cod. pen.. Al riguardo si duole di difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del requisito della medesima indole fra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli gia’ giudicati.
6. La parte civile Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria resistendo al ricorso di cui chiede l’inammissibilita’ o il rigetto.
2. Preliminarmente va rilevato che il fatto che la Corte d’appello abbia individuato come reato presupposto del riciclaggio l’appropriazione indebita anziche’ la bancarotta, non comporta violazione del diritto al contraddittorio perche’ se il reato presupposto e’ un elemento che concorre a determinare la fattispecie tipica, nel caso di specie non vi e’ stata immutazione del fatto, in quanto la contestazione, sia pur qualificando erroneamente il reato presupposto come bancarotta fraudolenta, fa esplicito riferimento a denaro ricevuto dal (OMISSIS) come illecitamente sottratto dalle casse del gruppo (OMISSIS). Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1 e articolo 223, comma 1) e’ figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell’articolo 646 cod. pen. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37567 del 04/04/2003 Ud. (dep. 03/10/2003) Rv. 228297). Sull’elemento di fatto della ricezione di denaro proveniente dall’illecito svuotamento della casse della (OMISSIS), occorre rilevare che il (OMISSIS) – come ha osservato la Corte territoriale – e’ stato messo in condizione di difendersi, sin dall’interrogatorio, ex articolo 294 cod. proc. pen. ed ha fornito la propria versione in ordine alla ricezione della somma di euro 3.600.000 da parte di (OMISSIS). Pertanto, non essendoci stata alcuna immutazione del fatto, avendo la Corte mutato soltanto la qualificazione giuridica del reato presupposto, non sussiste il dedotto vizio di difetto di correlazione fra l’accusa e la sentenza.
In punto di diritto, questa Corte, proprio con l’ultima sentenza Drassich, ha rilevato che qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilita’ di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013 c.c.. (dep. 12/09/2013) Rv. 256652).
Ovviamente, a maggior ragione, la garanzia del contraddittorio e’ assicurata quando il mutamento della qualificazione giuridica avvenga con la sentenza di primo grado. Ha osservato, al riguardo questa Corte che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato e’ chiamato a rispondere, sancito dall’articolo 111 Cost., comma 3, e dall’articolo 6 CEDI), comma 1 e 3, lettera a) e b), cosi’ come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, e’ assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato puo’ comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 07/11/2012 Ud. (dep. 17/01/2013) Rv. 254135). Orbene sul mutamento della qualificazione giuridica si e’ sviluppato pienamente il contraddittorio, in quanto l’imputato ha potuto interloquire in ordine alla riqualificazione del reato presupposto, sia attraverso l’appello, sia attraverso il ricorso in Cassazione. Di conseguenza non possono essere accolte le censure articolate sul punto dal ricorrente.
3. Sono infondate le censure relative alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di riciclaggio che argomentano sulla eccepita tracciabilita’ dei flussi finanziari ricevuti dal (OMISSIS) e da lui reimpiegati per aumentare il capitale sociale della (OMISSIS) S.p.a. In punto di diritto questa Corte ha statuito che integra di per se’ un autonomo atto di riciclaggio, poiche’ il delitto di riciclaggio e’ a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249446). In motivazione la sentenza citata ha precisato che: riguardo alla dedotta non ipotizzabilita’, nel caso di specie, del reato di cui all’articolo 648 bis c.p., in presenza di una completa tracciabilita’ dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (Sez. 2, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Sez. 6, 15 ottobre 2008, n. 495, Arghi Carrubba; Sez. 2, 15 aprile 1986, n. 13155, Ghezzi). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non e’ necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilita’ del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si e’ affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. 2, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio).
Tornando al caso in esame, l’operazione di svuotamento delle casse delle societa’ e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito indubbiamente un ostacolo alla tracciabilita’, intesa nel senso sopra indicato, del denaro .
3. Nel caso di specie, non v’e’ dubbio che l’operazione di svuotamento della casse del gruppo (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) ed il trasferimento di tale denaro, tanto attraverso assegni circolari, quanto attraverso bonifici al (OMISSIS), che ha sua volta lo ha reimpiegato per rifinanziare un’altra societa’ (la (OMISSIS) spa) costituiscono operazioni idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.
4. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la motivazione dei giudici del merito rende pienamente ragione delle conclusioni raggiunte in punto di dolo. I giudici hanno osservato che date le modalita’ dell’azione, l’importo elevato della somma ed i rapporti di pregressa conoscenza fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), il prevenuto non poteva ignorare che i fondi provenivano dalle societa’ facenti capo al (OMISSIS). Anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ex articolo 294 cod. proc. pen. – come ha osservato la Corte – confermano che (OMISSIS) era a conoscenza della provenienza dei fondi dalle societa’ del (OMISSIS), in quanto costui ha dichiarato che la somma confluita nella (OMISSIS) era un prestito che avrebbe in parte restituito versando il denaro in restituzione alle societa’ facenti capo al (OMISSIS) . Quel che e’ certo e’ che il (OMISSIS) ha ricevuto, con piu’ trasferimenti, dal (OMISSIS) la somma di euro 3.600.000,00 senza che vi sia documentazione di alcun titolo giuridico che giustifichi sotto il profilo legale questo ingente passaggio di denaro. Non v’e’ dubbio che si tratta di comportamenti sintomatici della consapevolezza in testa all’agente della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50950 del 13/11/2013 Ud. (dep. 17/12/2013) Rv. 257982). Del resto, secondo i piu’ recenti arresti di questa Corte nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l’elemento soggettivo puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilita’, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259010).
5. Una volta accertato che il reato presupposto consiste nell’appropriazione indebita, deve escludersi che il (OMISSIS) possa essere considerato concorrente nel reato di appropriazione indebita commesso dal (OMISSIS) ai danni delle societa’ del gruppo (OMISSIS). La tesi sollevata con il quarto motivo del ricorso a firma congiunta dei due difensori, che oppongono che il (OMISSIS) non sarebbe punibile perche’ concorrente con il reato commesso dall’intraneus, comporta una rilettura delle prove e degli elementi fattuali esaminati dai giudici del merito. Pertanto postula un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito, come tale, il motivo e’ inammissibile.
6. Sono inammissibili anche il quinto e sesto motivo del ricorso a firma congiunta dei difensori. Quanto alle censure concernenti l’erronea applicazione della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e dell’articolo 316 cod. proc. pen., il motivo non e’ ammissibile per difetto del requisito della specificita’ in quanto il ricorrente fa riferimento ai singoli beni che dovrebbero essere oggetto del giudizio di sproporzione ed ai suoi redditi, senza, tuttavia, identificarli, descriverli o quantificarli. Per quanto riguarda l’ulteriore censura in punto di decreto di sequestro, il motivo non e’ ammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza del ricorso.
7. Infine per quanto riguarda il sesto motivo le censure non sono ammissibili perche’ manifestamente infondate poiche’ e’ del tutto evidente che i reati contestati al (OMISSIS) sono della medesima indole di quelli per cui e’ stato condannato, che gravitano nella medesima tipologia criminosa della criminalita’ d’impresa.
8. E’ fondato, invece, il terzo motivo dell’atto a firma dell’avv. (OMISSIS) in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello, una volta riconosciuto che il reato presupposto e’ l’appropriazione indebita, avrebbe dovuto applicare la riduzione di pena, ex articolo 648 bis c.p., comma 3 che dispone: la pena e’ diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni . La Corte territoriale, invece, ha confermato la pena inflitta dal Gup, che non ha applicato la diminuente di cui all’articolo 648 bis c.p., comma 3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.
9. Il parziale accoglimento del ricorso esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, tuttavia il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, le quali risultano vittoriose nel grado.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti civili Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.a.s., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., liquidate per la prima in euro 4.000,00, per la seconda in euro 1.800,00, per la terza in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
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