Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 ottobre 2013, n. 23955
Svolgimento del processo
M..S. , partecipante al condominio (omissis) , propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in data 8.3.2007, col quale la Corte d’appello di Messina ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva rigettato l’istanza proposta ex art. 1129 c.c. dalla stessa S. per la revoca dell’amministratore del condominio, C.B. .
In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte peloritana, rigettando anche il secondo motivo di reclamo, riteneva applicabile l’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale di cui all’art. 1129, comma 3 c.c, richiamandosi, in particolare, alla sentenza n. 20957/04 delle S.U. di questa Corte.
Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente censura la condanna alle spese.
Resistono con separati controricorsi il condominio (omissis) e B..C. .
Motivi della decisione
. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 737 e ss. c.p.c., 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
Richiamandosi a Cass. n. 18370/05, la ricorrente sostiene che il procedimento camerale applicabile diretto alla nomina o alla revoca dell’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1129 c.c., si risolve, anche quando s’inserisce in una situazione di conflitto fra condomini, in un intervento del giudice di carattere sostanzialmente amministrativo e inidoneo a produrre l’effetto di giudicato, essendo finalizzato unicamente alla tutela di un interesse generale e collettivo ad una corretta amministrazione condominiale. Ed affermato che detto procedimento ha natura di volontaria giurisdizione, sostiene (pur conscia del diverso avviso di Cass. S.U. n. 20957/04) che l’art. 91 c.p.c., quale tecnica di riparto delle spese giudiziali, postula l’esistenza di una parte vittoriosa e di una soccombente, con la conseguenza che la regola di gravare quest’ultima del carico finale delle spese è conseguenza ineluttabile solo nel caso in cui occorra evitare che chi vince sopporti la diminuzione patrimoniale derivante dall’aver dovuto sostenere i costi della tutela in giudizio. Situazione, questa, che ad avviso della parte ricorrente non si configura nel caso del procedimento in esame. Sostiene, inoltre, che il decreto impugnato è illegittimo anche nella parte in cui statuendo la condanna alle spese, l’avrebbe di fatto estesa in favore del condominio, intervenuto ad adiuvandum benché privo di interesse ad agire o a contraddire, potendo in ogni tempo l’assemblea condominiale nominare e revocare l’amministratore indipendentemente dall’esito del procedimento di cui all’art. 1129 c.c..
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 266 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie): “voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione adita, esaminata la fondatezza ed attendibilità delle argomentazioni spiegate nel motivo di ricorso, valutare l’inapplicabilità dell’art. 91 c.p.c. (condanna alle spese) ai procedimenti camerali di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto la revoca di amministratore ex art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.p.c. Più in particolare, con riferimento al caso di specie, voglia annullare il decreto emesso in data 8.3.2007 dalla Corte d’appello di Messina per violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui abbia disposto, da un lato, la conferma del decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in ordine alla condanna alle spese della ricorrente e dall’altro abbia statuito l’applicazione del principio della soccombenza anche in sede di reclamo, non tenendo in alcun conto né la particolare natura del procedimento, né l’inapplicabilità del detto principio della soccombenza in favore di una parte processuale (Condominio (OMISSIS) ) del tutto carente di interesse ad agire e di posizione processuale validamente riconoscibile, per quanto più ampiamente esposto in narrativa”.
2. – Il motivo è infondato quanto alla prima, e fondato quanto alla seconda delle due questioni che pone.
2.1. – Come ammette la stessa parte ricorrente, le S.U. di questa Corte con la sentenza n. 20957/04 (seguita da altre conformi: cfr. nn. 8085/05, 25928/05 e 14524/11) hanno espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione (non solo dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. Ili Cost. contro il capo relativo alle spese, ma anche) dell’applicabilità dell’art. 91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all’art. 1129 c.c..
Anche a tale ultimo principio le sezioni semplici hanno, poi, dato continuità osservando che l’art. 91 c.p.c. si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e che il termine “sentenza” è usato in tale norma nell’accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto (cfr. Cass. nn. 2986/12 e 14742/06, nonché, in materia di ricorso ex art. 26 legge fall., Cass. n. 19979/08).
Il ricorso in oggetto non contiene alcuna argomentazione che non sia stata già esaminata da tali precedenti e, dunque, non giustifica ripensamenti che inducano a richiedere, ai sensi dell’art. 374, comma 3 c.p.c., un rinnovato intervento delle S.U., alla cui giurisprudenza occorre, pertanto, uniformarsi.
2.2. – Quanto alla posizione del condominio e all’estensione ad esso del favore delle spese, va osservato, invece, che questa Corte ha avuto modo di affermare che nel giudizio promosso da alcuni condomini, per la revoca dell’amministratore per violazione del mandato, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore e non il condominio il quale non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell’amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli articoli 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale (Cass. nn. 8837/99, 12636/95 e 1274/89).
Ne consegue che nel caso di specie l’intervento ad adiuvandum del condominio, rappresentato dallo stesso C.B. , era inammissibile, con conseguente esclusione di qualsivoglia ipotesi di estensione in suo favore della condanna della S. alle spese (quale che debba essere l’interpretazione al riguardo del decreto impugnato, che in effetti non esplicita né in motivazione, né in dispositivo se le spese siano dovute anche a vantaggio del ridetto condominio, sulla cui partecipazione al procedimento nulla afferma).
3. – Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti e nei termini di cui sopra, per cui il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, 3 comma c.p.c., dichiarandosi inammissibile l’intervento del condominio (omissis) .
4. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente verso C.B. , mentre vanno interamente compensate fra quest’ultima e il condominio (OMISSIS) , il cui intervento nel procedimento camerale non ha prodotto alcun aggravio difensivo a carico di S.M. .
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso dichiara inammissibile l’intervento in causa del condominio (omissis) , cassa senza rinvio il decreto impugnato in relazione al profilo di censura accolto, condanna M..S. alle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui 200,00 per onorari oltre IVA e CPA verso B..C. e compensa le spese fra la ricorrente e il condominio (omissis) .
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