Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione II

SENTENZA 21 marzo 2014, n.13218

Ritenuto in fatto

 Con sentenza del 28.7.2011, il G.I.P. del Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, dichiarò C.P. colpevole dei reati di agli artt. 479 (per avere concorso con A.I. – titolare di uno ‘Sportello Telematico dell’Automobilista’, abilitato dal Ministero dei Trasporti al rilascio delle carte di circolazione relative a determinate categorie di autoveicoli – nella redazione di certificati di circolazione di diversi quadricicli contenenti false attestazioni), 489 (per avere fatto uso di certificati di idoneità per la circolazione contraffatti), 367 (per avere denunciato falsamente i furti dei quadricicli di cui sopra) e 640 (per avere consumato truffe in danno di diverse compagnie assicuratrici dalle quali riscuoteva indennizzi non dovutigli per i falsi episodi di furto denunciati); S.D. colpevole del delitto di cui all’art. 367 (per avere denunciato falsamente il furto di un quadriciclo); Co.Fa. colpevole dei reati di cui agli artt. 479 (per avere concorso con A.I. – titolare di uno sportello telematico dell’Automobilista – nella redazione di un certificato di circolazione di un quadriciclo contenente false attestazioni), 489 (per avere fatto uso di un certificato di idoneità per la circolazione contraffatto) e 648 (per avere acquistato il quadriciclo proveniente dal furto patito da Sa.Gi. ); L.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 479 (per avere concorso con A.I. – titolare di uno sportello telematico dell’Automobilista – nella redazione di un certificato di circolazione di un quadriciclo contenente false attestazioni), 489 (per avere fatto uso di un certificato di idoneità per la circolazione contraffatto) e 648 (per avere acquistato il quadriciclo proveniente dal furto patito da L.V.F. ); e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, li condannò alle pene ritenute di giustizia; condannò inoltre C.P. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Fondiaria-SAI Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Liguria Assicurazioni S.p.A..

Avverso tale pronunzia gli Imputati proposero gravame, ma la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 25.3.2013, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore di C.P. e S.D. , deducendo la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché la illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata assoluzione dei suoi assistiti; deduce che i giudici di merito avrebbero errato nel valutare le prove, violando le regole dettate dagli artt. 192 ss. cod. proc. pen.; a suo dire, una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello ad assolvere gli imputati, per lo meno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen..

Ricorre per cassazione anche il difensore di Co.Fa. , deducendo:

1) la violazione dell’art. 479 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di falsità ideologica in atto pubblico; deduce, in particolare, che il certificato di idoneità tecnica del quadriciclo di provenienza furtiva ricevuto dal Co. era palesemente falso (perché riportante una data – quella del 20.12.2006 – successiva al 13.7.2006, data fino alla quale soltanto ne era consentito il rilascio dalla legge), conseguentemente esso non poteva essere accettato da un soggetto titolare di uno ‘Sportello Telematico dell’Automobilista’ nell’esercizio delle sue pubbliche funzioni, ma solo al di fuori delle sue funzioni di pubblico ufficiale, non potendo peraltro gli estremi relativi al certificato di idoneità tecnica contraffatto essere accettati dal sistema telematico del C.E.D. del Ministero dei Trasporti; sarebbe stata, dunque, carente la qualità di pubblico ufficiale dell’A. nella commissione della condotta contestata, sarebbe quindi insussistente il delitto di cui all’art. 479 per lo A. e per lo stesso Co. , quale extraneus concorrente;

2) la violazione degli artt. 489 e 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di uso di atto falso contestato con riferimento al certificato di idoneità tecnica contraffatto, non potendo tale certificato, proprio perché vistosamente contraffatto, essere in alcun modo utilizzato e, tantomeno, essere immesso nel sistema informatico del Ministero dei Trasporti.

Ricorre per cassazione, infine, il difensore di L.D. , deducendo la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110, 479, 789, 769, 648 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta irrilevanza della scrittura privata prodotta dalla difesa, costituita dal contratto di vendita datato 5.4.2008 sottoscritto da C.P. (quale venditore) e L.D. (quale compratore) avente ad oggetto il quadriciclo di provenienza furtiva ricevuto dal L. ; deduce l’errore della Corte di Appello nell’aver ritenuto irrilevante tale documento e deduce, altresì, il carattere decisivo dello stesso, risultando da esso che la data di acquisto del quadriciclo da parte del L. è successiva rispetto ai delitti a lui contestati e che il venditore (C.P. ) si impegnava a provvedere personalmente egli stesso all’espletamento di tutte le pratiche necessarie alla immatricolazione del veicolo, conformemente a quanto nelle sue spontanee dichiarazioni il C. aveva dichiarato.

In data 17.2.2014, perveniva in cancelleria dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dall’O.U.A. da parte del difensore delle parti civili costituite, avv. Luigi Ragno.

Considerato in diritto

 1. Preliminarmente va esaminata la dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dall’O.U.A. da parte del difensore delle parti civili, con conseguente istanza di rinvio della trattazione del ricorso.

L’istanza va rigettata.

Com’è noto, il ‘Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati’, adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazioni rappresentative dell’avvocatura e approvato dalla ‘Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali’, ha valore di normativa secondaria (Cass., Sez. Un., n. 26711 del 30/05/2013 Rv. 255346); esso, perciò, è vincolante per gli avvocati, che, in tanto possono legittimamente aderire alle astensioni proclamate dalle associazioni di categoria, in quanto si adeguino alle prescrizioni del detto codice di autoregolamentazione.

Orbene, l’art. 3 del Codice anzidetto stabilisce che la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza “affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita”.

In proposito, va osservato che, dovendo il giudice verificare la legittimità dell’adesione all’astensione dalle udienze da parte del difensore, è onere di quest’ultimo – ove opti per la comunicazione scritta dell’adesione all’astensione all’ufficio giudiziario – fornire la prova di aver comunicato la sua dichiarazione di adesione all’astensione anche agli altri difensori costituiti. La prova può essere fornita con ogni mezzo. Ma in assenza di tale prova, il diritto all’astensione non può ritenersi legittimamente esercitato, per mancata osservanza dell’art. 3 del Codice di autoregolamentazione.

Nel caso di specie, il difensore delle parti civili ha inviato via fax, alla cancelleria di questa Corte, la dichiarazione di adesione alla astensione di categoria, proclamata dall’O.U.A. per i giorni 18, 19 è 20 febbraio 2014. La comunicazione è pervenuta il giorno 17 febbraio 2014, in vista dell’udienza odierna del 20.2.2014, ed è pertanto tempestiva. Ma il difensore non ha fornito la prova di avere esteso la detta comunicazione ai difensori dei ricorrenti, come prescritto dall’art. 3 del Codice di autoregolamentazione. Non solo non ha fornito prova di aver effettuato tale comunicazione, ma neppure ha affermato, nella sua dichiarazione di adesione all’astensione, di avervi provveduto. Pertanto, il diritto del difensore all’astensione non può dirsi legittimamente esercitato.

In ragione della violazione dell’art. 3 del ‘Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati’, l’istanza di rinvio della trattazione del procedimento deve, perciò, essere respinta.

Sul punto, può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “L’adesione del difensore di fiducia all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, perché possa ritenersi legittima ai sensi dell’art. 3 del ‘Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati’, adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazioni rappresentative dell’avvocatura, ove non sia comunicata (personalmente o tramite sostituto) in udienza dal difensore, deve essere da lui comunicata con atto scritto almeno due giorni prima della data stabilita per l’udienza, oltre che alla cancelleria del giudice procedente, anche agli altri avvocati costituiti; è onere del difensore che aderisce all’astensione – per consentire al giudice di controllare la legittimità della sua adesione all’astensione di categoria – fornire la prova di aver tempestivamente comunicato tale adesione agli altri difensori costituiti”.

2. Passando all’esame dei ricorsi, rileva la Corte come il ricorso proposto congiuntamente da C.P. e S.D. risulti inammissibile per assoluta genericità.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, dunque, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

Pertanto, è onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità.

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti lamentano la illogicità della motivazione; deducono che i giudici di merito avrebbero mal valutato le prove, violando le regole dettate dagli artt. 192 ss. cod. proc. pen.; deducono che una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello ad assolvere gli imputati almeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen..

Ma i ricorrenti omettono del tutto di prendere in considerazione argomentazioni svolte dai giudici di merito nella sentenza impugnata, per criticarle e per contrapporre ad esse altri argomenti, volti ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Con ciò, i loro ricorsi si palesano inammissibili per genericità.

E peraltro, altra ragione di inammissibilità si coglie nella natura delle censure mosse alla sentenza impugnata.

I ricorrenti, infatti, criticano – sotto mentite spoglie – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla loro penale responsabilità. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione (nei termini chiariti da: Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.

E invero, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (pp. 8 s., 13 ss. della sentenza impugnata); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

3. Il ricorso proposto da Co.Fa. risulta infondato.

Infondata è la prima censura, relativa alla pretesa insussistenza del delitto di falsità ideologica in atto pubblico in ragione dell’asserito mancato esercizio di pubbliche funzioni da parte di A.I. , titolare di uno ‘Sportello Telematico dell’Automobilista’, abilitato dal Ministero dei Trasporti al rilascio delle carte di circolazione relative a determinate categorie di autoveicoli.

Già questa Corte, nel decidere il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo proposto nell’ambito del presente procedimento, ha affermato – dettando un principio di diritto che deve in questa sede ribadirsi – che “In tema di reati di falso, il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto ‘sportello telematico dell’automobilista’ (STA) – il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall’interessato nonché l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente – forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero ‘iter’ che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l’ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l’identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.)” (Cass., Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011 Rv. 250405).

Tale qualità di pubblico ufficiale e l’esercizio delle correlative pubbliche funzioni non sono certo venute meno per il fatto che il certificato di idoneità tecnica del quadriciclo era contraffatto e non poteva essere accettato dall’A. : l’accettazione di un certificato contraffatto ha implicato la violazione dei doveri di pubblico ufficiale dello A. , non certo il venir meno di tale sua qualità o dell’esercizio di funzioni pubbliche. Peraltro, ogni falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale implica, di per sé, la violazione dei doveri pubblici dell’agente (cfr. Cass., Sez. 6, n. 44 del 29/09/1993 Rv. 196612; Sez. 6, n. 14544 del 26/06/1989 Rv. 182375).

Quanto alla censura secondo cui sarebbe insussistente il delitto di uso di atto falso contestato con riferimento al certificato di idoneità tecnica contraffatto, perché tale certificato non potrebbe essere immesso nel sistema informatico del Ministero dei Trasporti, l’assunto difensivo è smentito dalla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, dalla quale risulta invece l’avvenuto inserimento dei dati del certificato contraffatto nel sistema informatico del Ministero dei Trasporti cui è conseguito il rilascio delle carte di circolazione.

4. Il ricorso di L.D. , infine, risulta inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno dato credito al contratto di vendita datato 5.4.2008 – prodotto dalla difesa – dal quale risulta che il L. avrebbe acquistato il quadriciclo dal C.P. in una data successiva a quella dei delitti a lui contestati e che il C. si sarebbe impegnato a provvedere personalmente egli stesso all’espletamento di tutte le pratiche necessarie alla immatricolazione del veicolo.

Tale censura è inammissibile per genericità, perché non prende in considerazione e non critica le argomentazioni svolte in proposito dai giudici di merito.

Costoro hanno spiegato di ritenere inattendibile la versione dei fatti del L. , considerato che lo stesso in un primo momento (escusso dalla P.G.) aveva dichiarato di non ricordare da chi avesse acquistato il mezzo; successivamente, aveva esibito una scrittura privata di compravendita datata 27.3.2008, dalla quale risultava che egli aveva acquistato il mezzo da tale G.V. ; infine, una volta verificata l’inesistenza della persona risultante da detta scrittura, aveva prodotto altra scrittura -quella richiamata nel ricorso – dalla quale risultava che il venditore non sarebbe stato il predetto G. , ma il coimputato C. .

Dinanzi al continuo mutamento della versione dei fatti da parte del L. , legittima e priva di vizi logici è stata la conclusione dei giudici di merito che hanno negato attendibilità alla scrittura da ultimo prodotta, peraltro priva di data certa.

5. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di C.P. , S.D. e L.D. ; mentre va rigettato il ricorso di Co.Fa. .

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, gli imputati che hanno proposto ricorsi inammissibili – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – vanno condannati al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

 P.Q.M.

 La Corte Suprema di Cassazione respinta l’istanza di rinvio, dichiara inammissibili i ricorsi di C.P. , S.D. e L.D. , che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende; rigetta il ricorso di Co.Fa. , che condanna al pagamento delle spese processuali.

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